La deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi
relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
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autoveicoli
compresi nell’art. 164, TUIR, il cui regime di
deducibilità varia in relazione al tipo di veicolo e
all’utilizzo che ne viene fatto;
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autoveicoli non
compresi nell’art. 164, TUIR, le cui spese sono
integralmente deducibili purché siano rispettati i
generali principi di competenza, certezza ed inerenza
all’attività22.
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Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle
imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi
relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR a
seguito della recente manovra di bilancio23, a decorrere dal
periodo d’imposta 2007:
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i costi di
acquisizione e quelli di esercizio sono in generale
deducibili nella misura dell’ 80%;
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per quanto
concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti
variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in
proprietà, in leasing o in noleggio.
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