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MANOVRA CORRETTIVA DESTATE

Proponiamo una sintesi delle principali novità previste della cd. "Manovra d'estate"

D.L. 25.06.2008, n. 112, pubblicato in G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152

 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

ESENZIONE DA CAPITAL GAIN DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE Art. 3

 All’art. 68 Tuir, che disciplina la determinazione del cd. capital gain, è aggiunto il nuovo c. 6-bis, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, e sono pertanto da considerarsi esenti, a condizione che, entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività.  L’esenzione si applica per un importo pari alla plusvalenza reinvestita, e comunque non superiore al quin- tuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono og- getto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli im- mobili), di beni immateriali ovvero di spese di ricerca e sviluppo.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER LAVORATORI AUTONOMI Art. 32, c. 3

A decorrere dal 25.06.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati alla tenuta di uno o più conti cor- renti sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali. Inoltre, tali soggetti non dovranno più incassa- re i compensi di importo pari o superiore a 1.000 euro esclusivamente mediante strumenti finanziari trac- ciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

STUDI DI SETTORE Art. 33, cc. 1-2 Art. 83, c. 19

 Ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d’imposta in cui gli stessi entrano in vigore, gli studi stessi devono essere pubblicati, anziché entro il 31.03 dell’anno successivo: - per il 2008, entro il 31.12.2008; - a partire dal 2009, entro il 30.09 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.

 A decorrere dal 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale.

ABROGAZIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Art. 33, c. 3

 Con l’abrogazione dell’art. 8-bis, c. 4-bis del D.P.R. n. 332/1998 è soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori; ciò vale a decorrere dagli elenchi relativi all’anno 2008.

Contestualmente è abrogato anche il c. 6 del citato art. 8-bis, riguardante le sanzioni per l’omessa, l’incompleta e la non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

Tale soppressione si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi presentati nel 2007 (relativi all’anno 2006) e nel 2008 (relativi all’anno 2007).

ALIQUOTA IRES SETTORE ENERGETICO Art. 81, cc. 16-18

 L’aliquota Ires è applicata con un’addizionale di 5,5 punti percentuali nei confronti dei soggetti operanti nel settore energetico, in conseguenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.

INTERESSI PASSIVI PER BANCHE E ASSICURAZIONI Art. 82, cc. 1-2

 Gli interessi passivi sostenuti da banche e assicurazioni sono deducibili dalla base imponibile nei limiti del 95% del loro ammontare.  Per il primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina la deduzione degli interessi passivi è previ- sta nel limite del 97%.

PRESUNZIONE DI RESIDENZA Art. 82, c. 22

 Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del 50% delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi e siano controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia.

STOCK OPTION Art. 82, cc. 23-24

 È abrogato il regime agevolato previsto dall’art. 51, c. 2, lett. g-bis) Tuir, relativo alle azioni assegnate ai dipendenti (stock option). Pertanto, i redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti dalle stock option sono soggetti alle ordinarie modalità impositive. Tale disposizione si applica alle azioni assegnate ai di- pendenti a decorrere dal 25.06.2008, quindi anche in relazione a piani deliberati in precedenza.

SOCIETÀ COOPERATIVE Art. 82, cc. 25-29

 Le cooperative a mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti contratti con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile (compreso l’utile di esercizio), sono tenute a destinare il 5% dell’utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con apposito Decreto. Tale disposizione è applicabile all’utile risultante dal bilancio di esercizio in corso al 25.06.2008 e a quello successivo.

 È aumentata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti ai soci persone fi- siche sui prestiti da questi concessi alle società cooperative e loro consorzi.

 Per le cooperative di consumo e i loro consorzi considerate a mutualità prevalente, a decorrere dal 25.06.2008, è ridotta dal 70% al 45% la percentuale di utile d’esercizio accantonato a riserva indivisibile esente da Ires. Pertanto, la quota di utile tassabile passa dal 30% al 55%. In sede di versamento della seconda o unica rata di acconto Ires 2008, da corrispondere, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 1.12.2008, sarà necessario rideterminare l’imposta del periodo precedente (2007), per tener conto della riduzione dell’esenzione.

 Per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle di consumo (come quelle di produzione e lavoro), la quota di utile netto tassabile rimane fissata al 30%, al 70% per le cooperative non a mutualità prevalente e al 20% per le cooperative agricole.

ACCERTAMENTO SINTETICO DEI REDDITI Art. 83, cc. 8-9

 Nell’ambito dell’attività di accertamento del triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli finalizzato ad un potenziamento del redditometro. Saranno sottoposti a verifica, in particolare, i contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta, e per i quali sussistano elementi sintomatici di capacità contributiva.

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO Art. 83, cc. 16-17

 È attribuito ai Comuni il compito di confermare all’Agenzia delle Entrate, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano.

La disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all’estero dall’1.01.2006.

VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 83, c. 18

 I processi verbali di constatazione notificati anche prima del 25.06.2008 possono formare oggetto di adesione immediata, prevista dal D.L. 112/2008.

Il nuovo art. 5-bis D. Lgs. 218/1997 prevede, infatti, che il contribuente possa presentare adesione completa ai verbali di constatazione relativi alle imposte sui redditi e all’IVA che consentono l’emissione di avvisi di accertamento parziale. Al momento, la norma non cita l’Irap, ma è presumibile che l’integrazione sarà effettuata in sede di conversione in legge.

 L’adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante comunicazione all’ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

SOMME ISCRITTE A RUOLO Art. 83, cc. 21-23

 Le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi 3 mesi dalla notificazione della comunicazione di restituzione senza che l’interessato si sia attivato per accertarne la restituzione, se di importo almeno pari a 50 euro, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore a 50 euro, sono riversate all’ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto, per il contribuente, di richiedere la restituzione a tali ultimi enti entro gli ordinari termini di prescrizione.

 Per effetto della modifica dell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973 non è più richiesta la presentazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo. Le rate, inoltre, non scadono più l’ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Art. 83, c. 24

 A seguito delle modifiche all’art. 79, c. 1 D.P.R. 602/1973, in tema di riscossione coattiva, il prezzo base per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato è pari al valore catastale stabilito ai fini dell’imposta di registro moltiplicato per 3.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO Art. 55

 Gli uffici finanziari, nelle cause dinnanzi alla Commissione tributaria centrale instaurate per effetto di un loro decorso, per le quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione, dovranno procedere alla presentazione di una dichiarazione che attesti il loro interesse a proseguire il contenzioso.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

 

DIMISSIONI VOLONTARIE Art. 39, c. 10

 È stata abrogata la procedura telematica per la presentazione delle dimissioni volontarie introdotta dalla L. 17.10.2007, n. 188. Pertanto, dal 25.06.2008 le dimissioni volontarie possono essere presentate al proprio datore di lavoro senza adempiere alla procedura informatizzata prevista da tale norma

Abolizione divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro (art. 19)

 A decorrere dall’01.01.2009, tutte le pensione dirette di anzianità e di vecchiaia saranno interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati e autonomo. Rientrano nella fattispecie anche i redditi conseguiti per associazione in partecipazione, collaborazioni coordinate e continuative, lavori a progetti e d’impresa. Restano, invece, nel divieto di cumulo le pensioni di reversibilità che continueranno ad essere soggetti, quindi, alla variazione dell’importo annuale da erogare in base al conseguimento di altri redditi.

Contratti a tempo determinato (art. 21)

 Ritoccato la norma del contratto a tempo determinato. Ora è ammissibile anche se riferito alla ordinaria attività del datore di lavoro nonostante le clausole “esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive”. E’ stato, inoltre, ritoccato l’articolo 5 della 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) che prevedeva il tetto massimo dei 36 mesi; viene demandato il tutto ai contratti collettivi di categoria (nazionali, provinciali e territoriali) che potranno, eventualmente, disporre di un periodo diverso prima che il contratto posso trasformarsi automaticamente a tempo indeterminato. Viene, inoltre, ritoccato il diritto di precedenza che scattava al superamento dei sei mesi anche con più contratti riferiti alla stessa mansione; ora, invece, il diritto di precedenza non è più assoluto in quanto viene anch’esso demandato alla contrattazione collettiva, anche territoriale e/o aziendale che potrà adottare diverse misure.

Lavoro accessorio o occasionale (art. 22)

Riscritta completamente la norma sul lavoro accessorio, entrato in vigore con la c.d. Legge Biagi e mai decollato per vari motivi.

I requisiti per instaurare il lavoro accessorio sono i seguenti:

-durata massima 30 giorni nell’anno solare e un compenso massimo di 5.000€, elevato a 10.000€ nelle imprese familiari.

Può essere stipulato nei lavori domestici, nei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, insegnamento privato supplementare, lavori delle manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli e di lavori di emergenza, durante le vacanze scolastiche da parte di giovani fino a 25 anni iscritti all’Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei lavori che riguardano le attività agricole a carattere stagionale (esempio la vendemmia), lavori di consegna porta a porta.

Il tutto con consegna al lavoratore dei c.d. “voucher” che il Ministero del Lavoro intenderà distribuire mediante l’INPS e le Agenzie per il lavoro. Il valore nominale di ogni voucher è pari a 10€.

Apprendistato (art. 23)

 Novità sostanziali riguardano principalmente l’apprendistato professionalizzante. La prima è quella dell’abolizione del riferimento ai due anni come durata minima del rapporto, mentre la seconda è l’istituzione di un nuovo comma, il 5 ter, in merito ai profili formativi: se la formazione viene erogata completamente a livello aziendale non trova applicazione l’articolo di legge che affida alle Regioni ed alle Province autonome la regolamentazione dei profili formativi. Ora, questi verranno regolamentati integralmente dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e/o aziendale) e dagli Enti bilaterali. La terza novità è che l’apprendistato per percorsi di alta formazione sono estesi ai dottorati di ricerca, mentre la quarta e ultima novità riguarda che in assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti di tale forma di apprendistato, suppliscono le convenzioni tra Università e datori di lavoro.

Sono abrogati: l’obbligo del datore di lavoro di comunicare ai servizi regionali o provinciali una serie di dati relativi all’apprendista e al tutor; l’obbligo del datore di lavoro di comunicare ai familiari dell’apprendista, ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane (cosa che nessuno faceva mai, visto che non era sanzionabile); l’obbligo della visita medica per gli apprendisti (per i minorenni continua ad applicarsi la tutela, anche sanitaria, prevista dalle vecchie normative).

Adempimenti in materia di gestione dei rapporti di lavoro (art. 39)

 Una delle più importanti novità di questa manovra estiva è stata l’abrogazione dei libri obbligatori nei rapporti di lavoro (libri matricola, paga e presenze su tutti).

E’, invece, istituito un nuovo libro, denominato “libro unico del lavoro” nel quale andranno riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (compreso quelli a progetto) e gli associati in partecipazione con il suo apporto lavorativo.

Oltre ai dati anagrafici, andranno riportati la qualifica, il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, le posizioni assicurative, le corresponsioni in denaro e /o natura, i rimborsi spese, le trattenute a qualsiasi titolo, le detrazioni fiscali, i dati riguardanti gli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni previdenziali.

Inoltre, andranno inseriti i premi di produttività e le ore di straordinario/supplementari in modo specifico come previsto dalla nuova normativa in merito alla detassazione fiscale prevista dal D.L. 93/2008.

Andrà compilato per ogni mese di riferimento entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo (in sostanza sarà un cedolino paga molto corposo che andrà a sostituire il vecchio libro matricola e libro presenze); le modalità di tenuta del libro unico saranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (tra cui anche le modalità di tenuta e compilazione mediante strumenti meccanizzati con sistemi laser).

Il libro unico andrà tenuto in azienda e dovrà essere esibito agli organi ispettivi intervenuti sul posto di lavoro, anche a mezzo fax o per email.

Il libro unico potrà essere tenuto presso i professionisti individuati dalla L. 12/79 con le indicazioni previste dall’art. 40 del presente decreto.

E’ notizia del 10.07.2008 la pubblicazione del decreto sul Libro unico del lavoro a firma del Ministro Sacconi che prevede tra l’altro un periodo transitorio, fino al 31.12.2008, per l’adozione di tale nuovo libro.

Pertanto, fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (in scadenza al 16.01.2009) le aziende potranno continuare ad utilizzare i vecchi libri matricola, paga e presenze.”

Introdotte le sanzioni in merito al libro unico:

a) Omessa esibizione punita con una sanzione tra 200€ e 2.000€;

b) Mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti individuati dalla L. 12/79, punita con una sanzione tra 250€ e 2.000€ che, in caso di recidiva, diventa una sanzione tra 500€ e 3.000€;

c) Omessa o infedele registrazione punita con una sanzione tra 150€ e 1.500€ aumentata, se i dipendenti sono più di 10, ad una sanzione tra 500€ e 3.000€;

d) Mancata compilazione entro il giorno 16 del mese successivo punita con una sanzione compresa tra 100€ e 600€ aumentata, se i dipendenti sono più di 10, ad un sanzione tra 150€ e 1.500€;

e) Mancata conservazione per un quinquennio dall’ultima registrazione del libro unico del lavoro punita con una sanzione compresa tra 100€ e 600€.

Sono abrogati: il possesso alle aziende del libro paga e matricola; l’iscrizione nei libri paga e matricola di giornalisti professionisti iscritti all’ordine; il riordinamento del collocamento dei lavoratori dello spettacolo; i termini temporali dei libri paga e matricola; il registro d’impresa in agricoltura; il registro dei lavoratori mobili nel settore dell’autotrasporto; la procedura telematica delle dimissioni volontarie (a decorrere quindi dal 25.06.2008 si torna a presentare dimissioni su carta semplice).

Viene reintrodotto il lavoro intermittente, o “a chiamata”: tale istituto contrattuale potrà, quindi, essere utilizzato, non solo in quei settori nei quali era stato già applicato (pubblici esercizi, turismo e commercio) ma anche in altre nuove attività come quelle degli steward nelle attività sportive o alle dipendenze di istituti di vigilanza privata.

Ricordiamo che per effettuare un contratto a chiamata, i presupposti sono i seguenti: età anagrafica fino a 25 anni e superiore ai 45; si potrà effettuare nei week end (dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 6:00 del lunedì successivo), stagione estiva (dal 01.06 al 30.09), festività natalizie e pasquali a seconda della chiusura scolastica e nei periodi indicati espressamente dalla contrattazione collettiva.

Tenuta dei documenti di lavoro e relativi adempimenti (art. 40)

 Viene modificata la norma della L. 12/79 in merito alla tenuta dei documenti dei datori di lavoro che possono essere conservati presso i consulenti del lavoro o gli altri professionisti abilitati;  pertanto, a decorrere dal 25.06.2008, il datore di lavoro ne deve dare comunicazione preventiva alla DPL competente per territorio.

Vengono modificate anche le sanzioni, a carico del professionista, in caso di violazione sulla tenuta dei libri obbligatori:

a) Non ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alle richieste avanzate dagli organi di vigilanza è punita con una sanzione amministrativa tra 100€ e 1.000€;

b) In caso di recidiva del punto a), segnalazione all’Ordine provinciale che aprirà provvedimento disciplinare (nel testo originale del D.L. al punto b) era prevista la sospensione fino a 2 anni dall’esercizio della professione).

Modificata anche la norma che prevedeva l’obbligo di comunicare l’avvenuta assunzione ai lavoratori mediante consegna della relativa lettera;

a decorrere dal 25.06.2008 è necessario consegnare al lavoratore copia della comunicazione telematica UniLav effettuata entro il giorno antecedente all’assunzione.

Modificata anche la norma della L. 68/99 che imponeva a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti ai limiti dimensionali previsti dalla legge; la novità ora consiste nel fatto che il prospetto non va più inviato una volta all’anno (entro il 31.01 con l’indicazione del personale alla data del 31.12), ma soltanto qualora vi siano stati cambiamenti tali da giustificare l’obbligo od incidere sulla quota di riserva.

Orario di lavoro (art. 41)

 Diverse novità in merito all’orario di lavoro;

la prima riguarda il lavoro notturno: ora è considerato lavoratore notturno quel soggetto che presta la propria attività lavorativa per almeno 3 ore e per un minimo di 80 giorni nell’anno solare sempre che la disciplina collettiva non disponga diversamente.

La seconda novità riguarda il riposo giornaliero: la normativa in merito specifica che ogni lavoratore ha diritto a 11 ore d riposo consecutivo ogni 24 ore, ad eccezione di quelle attività caratterizzate da prestazioni frazionate. Ora, invece, la modifica riguarda l’aggiunta dei c.d. regimi di reperibilità alle eccezioni del riposo.

La terza e la quarta novità riguardano il riposo settimanale: il lavoratore a diritto ad un riposo di almeno 24 ore di riposo, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11 ore).  La novità riguarda l’aggiunta della seguente frase: “…. il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ….” (in sostanza si potrà arrivare a lavorare consecutivamente per due settimane ma non oltre tale termine, rispettando però sempre il termine del riposo giornaliero). Fanno eccezione le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambia turno o squadra e non possa usufruire del periodo di riposo tra un servizio e l’altro.

Altra novità sostanziale riguarda la sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione in materia di orario di lavoro.

E’ stata cancellata la precedente norma in base alla quale gli ispettori del lavoro potevano adottare un provvedimento sospensivo in presenza di reiterate violazioni in materia di superamento del tempi di lavoro, di riposo giornaliero/settimanale.

Ora, le due ipotesi sospensive restanti sono quella legata all’individuazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul posto e quella correlata alle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Cambiano anche le sanzioni in merito all’orario di lavoro:

a) Violazione dell’orario di lavoro che non può superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprensive dello straordinario, o la media di 48 ore nei 4 mesi, è punita con una sanzione amministrativa da 130€ a 780€ per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a sui si riferisce la violazione;

b) Violazione sul riposo giornaliero: da 25€ a 100€ per ogni lavoratore e per ogni singolo periodo di 24 ore;

c) Violazione sulle ore di straordinario: da 25€ a 154€. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori oppure si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154€ a 1.032€ e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Con l’entrata in vigore del presente D.L. cessa l’obbligo, e quindi anche la relativa sanzione, per le imprese che avevano sfiorato nel quadrimestre o nel maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva il limite settimanale delle 48hr di effettuare la comunicazione alla DPL competente per territorio, come cessa l’obbligo di comunicare annualmente alla DPL la quantità di lavoro notturno svolto in via continuativa (quest’ultimo adempimento mai praticato anche perché non era sanzionabile).

Varie

 Alcune varie novità presenti nel presente D.L. ma di interesse comune sono:

a) Cambio delle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo: 8:00 – 13:00 e 14:00 – 20:00 (per ora valide solo per dipendenti della P.A., ma, a parer di chi scrive, verranno presto estese anche a tutti gli altri lavoratori), (art. 71);

b) Validità della carta d’identità non più di 5 anni ma, bensì, di 10 anni (art. 31);

c) Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale esclusivamente telematica (art. 27);

d) Sanzionabile da 5.000€ a 30.000€, che potrebbe essere triplicata se risultasse non essere efficace a seconda del livello di reddito di chi la riceve, chi pubblica online redditi o comunque tramite altri mezzi (art. 42);

e) Dall’anno scolastico 2008-2009, scuole e università potranno adottare libri di testo disponibili online, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d’autore (art. 15);