SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE
ESENZIONE DA CAPITAL GAIN DELLE
PLUSVALENZE REINVESTITE Art. 3
All’art. 68 Tuir, che disciplina la
determinazione del cd. capital gain, è aggiunto il nuovo c. 6-bis, in base
al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in
società costituite da non più di 7 anni, possedute da almeno 3 anni, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, e sono pertanto da
considerarsi esenti, a condizione che, entro 2 anni dal conseguimento della
plusvalenza, la stessa sia reinvestita in una società, costituita da non più
di 3 anni, che svolge la medesima attività. L’esenzione si applica per un
importo pari alla plusvalenza reinvestita, e comunque non superiore al quin-
tuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla
società le cui partecipazioni sono og- getto di cessione, per l’acquisizione
o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli im-
mobili), di beni immateriali ovvero di spese di ricerca e sviluppo.
TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER
LAVORATORI AUTONOMI Art. 32, c. 3
A
decorrere dal 25.06.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati alla
tenuta di uno o più conti cor- renti sui quali far confluire gli
incassi/proventi professionali. Inoltre, tali soggetti non dovranno più
incassa- re i compensi di importo pari o superiore a 1.000 euro
esclusivamente mediante strumenti finanziari trac- ciabili (assegni,
bonifici, carte di credito, POS, ecc.).
STUDI DI SETTORE Art. 33, cc. 1-2 Art.
83, c. 19
Ferma restando la possibilità di effettuare
accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d’imposta in cui gli
stessi entrano in vigore, gli studi stessi devono essere pubblicati, anziché
entro il 31.03 dell’anno successivo: - per il 2008, entro il 31.12.2008; - a
partire dal 2009, entro il 30.09 del periodo d’imposta nel quale entrano in
vigore.
A decorrere dal 2009, gli studi di settore
saranno elaborati anche su base regionale o comunale.
ABROGAZIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Art. 33, c. 3
Con
l’abrogazione dell’art. 8-bis, c. 4-bis del D.P.R. n. 332/1998 è soppresso
l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori; ciò vale a
decorrere dagli elenchi relativi all’anno 2008.
Contestualmente è abrogato anche il c. 6 del citato art. 8-bis, riguardante
le sanzioni per l’omessa, l’incompleta e la non veritiera presentazione
degli elenchi clienti e fornitori.
Tale
soppressione si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli
elenchi presentati nel 2007 (relativi all’anno 2006) e nel 2008 (relativi
all’anno 2007).
ALIQUOTA IRES SETTORE ENERGETICO Art.
81, cc. 16-18
L’aliquota Ires è applicata con
un’addizionale di 5,5 punti percentuali nei confronti dei soggetti operanti
nel settore energetico, in conseguenza dell’andamento dell’economia e
dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico.
INTERESSI PASSIVI PER BANCHE E
ASSICURAZIONI Art. 82, cc. 1-2
Gli interessi passivi sostenuti da banche
e assicurazioni sono deducibili dalla base imponibile nei limiti del 95% del
loro ammontare. Per il primo periodo d’imposta di applicazione della
disciplina la deduzione degli interessi passivi è previ- sta nel limite del
97%.
PRESUNZIONE DI RESIDENZA Art. 82, c. 22
Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del
50% delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi e siano
controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia.
STOCK OPTION Art. 82, cc. 23-24
È abrogato il regime agevolato previsto
dall’art. 51, c. 2, lett. g-bis) Tuir, relativo alle azioni assegnate ai
dipendenti (stock option). Pertanto, i redditi da lavoro dipendente e
assimilato derivanti dalle stock option sono soggetti alle ordinarie
modalità impositive. Tale disposizione si applica alle azioni assegnate ai
di- pendenti a decorrere dal 25.06.2008, quindi anche in relazione a piani
deliberati in precedenza.
SOCIETÀ COOPERATIVE Art. 82, cc. 25-29
Le cooperative a
mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti
contratti con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto
contabile (compreso l’utile di esercizio), sono tenute a destinare il 5%
dell’utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà per i cittadini meno
abbienti, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con apposito
Decreto. Tale disposizione è applicabile all’utile risultante dal bilancio
di esercizio in corso al 25.06.2008 e a quello successivo.
È aumentata dal 12,50% al
20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti ai soci
persone fi- siche sui prestiti da questi concessi alle società cooperative e
loro consorzi.
Per le cooperative di
consumo e i loro consorzi considerate a mutualità prevalente, a decorrere
dal 25.06.2008, è ridotta dal 70% al 45% la percentuale di utile d’esercizio
accantonato a riserva indivisibile esente da Ires. Pertanto, la quota di
utile tassabile passa dal 30% al 55%. In sede di versamento della seconda o
unica rata di acconto Ires 2008, da corrispondere, per le cooperative con
esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 1.12.2008, sarà necessario
rideterminare l’imposta del periodo precedente (2007), per tener conto della
riduzione dell’esenzione.
Per le altre cooperative
a mutualità prevalente diverse da quelle di consumo (come quelle di
produzione e lavoro), la quota di utile netto tassabile rimane fissata al
30%, al 70% per le cooperative non a mutualità prevalente e al 20% per le
cooperative agricole.
ACCERTAMENTO SINTETICO DEI REDDITI Art.
83, cc. 8-9
Nell’ambito dell’attività di
accertamento del triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di
controlli finalizzato ad un potenziamento del redditometro. Saranno
sottoposti a verifica, in particolare, i contribuenti che non hanno
evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta, e per i
quali sussistano elementi sintomatici di capacità contributiva.
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
Art. 83, cc. 16-17
È attribuito ai Comuni il
compito di confermare all’Agenzia delle Entrate, entro i 6 mesi successivi
alla richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio italiano.
La disposizione si applica
anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il
trasferimento della residenza all’estero dall’1.01.2006.
VERBALI DI CONSTATAZIONE
Art. 83, c. 18
I processi verbali di
constatazione notificati anche prima del 25.06.2008 possono formare oggetto
di adesione immediata, prevista dal D.L. 112/2008.
Il nuovo art. 5-bis D. Lgs.
218/1997 prevede, infatti, che il contribuente possa presentare adesione
completa ai verbali di constatazione relativi alle imposte sui redditi e
all’IVA che consentono l’emissione di avvisi di accertamento parziale. Al
momento, la norma non cita l’Irap, ma è presumibile che l’integrazione sarà
effettuata in sede di conversione in legge.
L’adesione del
contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di
notifica del verbale mediante comunicazione all’ufficio delle Entrate e alla
Guardia di Finanza.
SOMME ISCRITTE A RUOLO Art. 83, cc.
21-23
Le somme versate in
eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi 3 mesi
dalla notificazione della comunicazione di restituzione senza che
l’interessato si sia attivato per accertarne la restituzione, se di importo
almeno pari a 50 euro, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo
inferiore a 50 euro, sono riversate all’ente creditore ovvero al bilancio
dello Stato, fermo restando il diritto, per il contribuente, di richiedere
la restituzione a tali ultimi enti entro gli ordinari termini di
prescrizione.
Per effetto della modifica
dell’art. 19 D.P.R. n. 602/1973 non è più richiesta la presentazione di
garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle
imposte iscritte a ruolo. Le rate, inoltre, non scadono più l’ultimo giorno
del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento
dell’istanza di dilazione.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Art. 83, c.
24
A seguito delle modifiche all’art. 79, c.
1 D.P.R. 602/1973, in tema di riscossione coattiva, il prezzo base per la
vendita all’incanto dell’immobile espropriato è pari al valore catastale
stabilito ai fini dell’imposta di registro moltiplicato per 3.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO Art. 55
Gli uffici finanziari,
nelle cause dinnanzi alla Commissione tributaria centrale instaurate per
effetto di un loro decorso, per le quali non è stata ancora fissata
l’udienza di trattazione, dovranno procedere alla presentazione di una
dichiarazione che attesti il loro interesse a proseguire il contenzioso.
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO
DIMISSIONI VOLONTARIE Art. 39, c. 10
È stata abrogata la procedura telematica
per la presentazione delle dimissioni volontarie introdotta dalla L.
17.10.2007, n. 188. Pertanto, dal 25.06.2008 le dimissioni volontarie
possono essere presentate al proprio datore di lavoro senza adempiere alla
procedura informatizzata prevista da tale norma
Abolizione divieto di cumulo tra
pensione e redditi da lavoro (art. 19)
A decorrere
dall’01.01.2009, tutte le pensione dirette di anzianità e di vecchiaia
saranno interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente e/o
assimilati e autonomo. Rientrano nella fattispecie anche i redditi
conseguiti per associazione in partecipazione, collaborazioni coordinate e
continuative, lavori a progetti e d’impresa. Restano, invece, nel divieto di
cumulo le pensioni di reversibilità che continueranno ad essere soggetti,
quindi, alla variazione dell’importo annuale da erogare in base al
conseguimento di altri redditi.
Contratti a tempo determinato (art. 21)
Ritoccato la norma del
contratto a tempo determinato. Ora è ammissibile anche se riferito alla
ordinaria attività del datore di lavoro nonostante le clausole “esigenze
tecniche, organizzative, produttive e sostitutive”. E’ stato, inoltre,
ritoccato l’articolo 5 della 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) che prevedeva
il tetto massimo dei 36 mesi; viene demandato il tutto ai contratti
collettivi di categoria (nazionali, provinciali e territoriali) che
potranno, eventualmente, disporre di un periodo diverso prima che il
contratto posso trasformarsi automaticamente a tempo indeterminato. Viene,
inoltre, ritoccato il diritto di precedenza che scattava al superamento dei
sei mesi anche con più contratti riferiti alla stessa mansione; ora, invece,
il diritto di precedenza non è più assoluto in quanto viene anch’esso
demandato alla contrattazione collettiva, anche territoriale e/o aziendale
che potrà adottare diverse misure.
Lavoro accessorio o occasionale (art.
22)
Riscritta completamente la norma sul
lavoro accessorio, entrato in vigore con la c.d. Legge Biagi e mai decollato
per vari motivi.
I requisiti per instaurare il lavoro
accessorio sono i seguenti:
-durata massima 30 giorni nell’anno solare
e un compenso massimo di 5.000€, elevato a 10.000€ nelle imprese familiari.
Può essere stipulato nei lavori domestici, nei
lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti, insegnamento privato supplementare, lavori delle manifestazioni
sportive, culturali o caritatevoli e di lavori di emergenza, durante le
vacanze scolastiche da parte di giovani fino a 25 anni iscritti
all’Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei
lavori che riguardano le attività agricole a carattere stagionale (esempio
la vendemmia), lavori di consegna porta a porta.
Il tutto con consegna al lavoratore dei c.d.
“voucher” che il Ministero del Lavoro intenderà distribuire mediante l’INPS
e le Agenzie per il lavoro. Il valore nominale di ogni voucher è pari a 10€.
Apprendistato (art. 23)
Novità sostanziali
riguardano principalmente l’apprendistato professionalizzante. La prima è
quella dell’abolizione del riferimento ai due anni come durata minima del
rapporto, mentre la seconda è l’istituzione di un nuovo comma, il 5 ter, in
merito ai profili formativi: se la formazione viene erogata completamente a
livello aziendale non trova applicazione l’articolo di legge che affida alle
Regioni ed alle Province autonome la regolamentazione dei profili formativi.
Ora, questi verranno regolamentati integralmente dalla contrattazione
collettiva (nazionale, territoriale e/o aziendale) e dagli Enti bilaterali.
La terza novità è che l’apprendistato per percorsi di alta formazione sono
estesi ai dottorati di ricerca, mentre la quarta e ultima novità riguarda
che in assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti di
tale forma di apprendistato, suppliscono le convenzioni tra Università e
datori di lavoro.
Sono abrogati: l’obbligo
del datore di lavoro di comunicare ai servizi regionali o provinciali una
serie di dati relativi all’apprendista e al tutor; l’obbligo del datore di
lavoro di comunicare ai familiari dell’apprendista, ogni sei mesi,
l’andamento in azienda del giovane (cosa che nessuno faceva mai, visto che
non era sanzionabile); l’obbligo della visita medica per gli apprendisti
(per i minorenni continua ad applicarsi la tutela, anche sanitaria, prevista
dalle vecchie normative).
Adempimenti in materia di gestione dei
rapporti di lavoro (art. 39)
Una delle più importanti
novità di questa manovra estiva è stata l’abrogazione dei libri obbligatori
nei rapporti di lavoro (libri matricola, paga e presenze su tutti).
E’, invece, istituito un
nuovo libro, denominato “libro unico del lavoro” nel quale andranno
riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi (compreso quelli a progetto) e gli associati in partecipazione
con il suo apporto lavorativo.
Oltre ai dati anagrafici,
andranno riportati la qualifica, il livello, la retribuzione base,
l’anzianità di servizio, le posizioni assicurative, le corresponsioni in
denaro e /o natura, i rimborsi spese, le trattenute a qualsiasi titolo, le
detrazioni fiscali, i dati riguardanti gli assegni per il nucleo familiare,
le prestazioni previdenziali.
Inoltre, andranno inseriti
i premi di produttività e le ore di straordinario/supplementari in modo
specifico come previsto dalla nuova normativa in merito alla detassazione
fiscale prevista dal D.L. 93/2008.
Andrà compilato per ogni
mese di riferimento entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo (in
sostanza sarà un cedolino paga molto corposo che andrà a sostituire il
vecchio libro matricola e libro presenze); le modalità di tenuta del libro
unico saranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (tra
cui anche le modalità di tenuta e compilazione mediante strumenti
meccanizzati con sistemi laser).
Il libro unico andrà tenuto
in azienda e dovrà essere esibito agli organi ispettivi intervenuti sul
posto di lavoro, anche a mezzo fax o per email.
Il libro unico potrà essere
tenuto presso i professionisti individuati dalla L. 12/79 con le indicazioni
previste dall’art. 40 del presente decreto.
E’ notizia del
10.07.2008 la pubblicazione del decreto sul Libro unico del lavoro a firma
del Ministro Sacconi che prevede tra l’altro un periodo transitorio, fino al
31.12.2008, per l’adozione di tale nuovo libro.
Pertanto, fino al
periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 (in scadenza al
16.01.2009) le aziende potranno continuare ad utilizzare i vecchi libri
matricola, paga e presenze.”
Introdotte le sanzioni in merito al libro
unico:
a) Omessa esibizione punita
con una sanzione tra 200€ e 2.000€;
b) Mancata ottemperanza,
entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di
documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai
professionisti individuati dalla L. 12/79, punita con una sanzione tra 250€
e 2.000€ che, in caso di recidiva, diventa una sanzione tra 500€ e 3.000€;
c) Omessa o infedele
registrazione punita con una sanzione tra 150€ e 1.500€ aumentata, se i
dipendenti sono più di 10, ad una sanzione tra 500€ e 3.000€;
d) Mancata compilazione
entro il giorno 16 del mese successivo punita con una sanzione compresa tra
100€ e 600€ aumentata, se i dipendenti sono più di 10, ad un sanzione tra
150€ e 1.500€;
e) Mancata conservazione
per un quinquennio dall’ultima registrazione del libro unico del lavoro
punita con una sanzione compresa tra 100€ e 600€.
Sono abrogati: il possesso
alle aziende del libro paga e matricola; l’iscrizione nei libri paga e
matricola di giornalisti professionisti iscritti all’ordine; il
riordinamento del collocamento dei lavoratori dello spettacolo; i termini
temporali dei libri paga e matricola; il registro d’impresa in agricoltura;
il registro dei lavoratori mobili nel settore dell’autotrasporto; la
procedura telematica delle dimissioni volontarie (a decorrere quindi dal
25.06.2008 si torna a presentare dimissioni su carta semplice).
Viene reintrodotto il
lavoro intermittente, o “a chiamata”: tale istituto contrattuale potrà,
quindi, essere utilizzato, non solo in quei settori nei quali era stato già
applicato (pubblici esercizi, turismo e commercio) ma anche in altre nuove
attività come quelle degli steward nelle attività sportive o alle dipendenze
di istituti di vigilanza privata.
Ricordiamo che per
effettuare un contratto a chiamata, i presupposti sono i seguenti: età
anagrafica fino a 25 anni e superiore ai 45; si potrà effettuare nei week
end (dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 6:00 del lunedì successivo),
stagione estiva (dal 01.06 al 30.09), festività natalizie e pasquali a
seconda della chiusura scolastica e nei periodi indicati espressamente dalla
contrattazione collettiva.
Tenuta dei documenti di lavoro e
relativi adempimenti (art. 40)
Viene modificata la norma
della L. 12/79 in merito alla tenuta dei documenti dei datori di lavoro che
possono essere conservati presso i consulenti del lavoro o gli altri
professionisti abilitati; pertanto, a decorrere dal 25.06.2008, il
datore di lavoro ne deve dare comunicazione preventiva alla DPL competente
per territorio.
Vengono modificate anche le
sanzioni, a carico del professionista, in caso di violazione sulla tenuta
dei libri obbligatori:
a) Non ottemperanza, entro
15 giorni e senza giustificato motivo, alle richieste avanzate dagli organi
di vigilanza è punita con una sanzione amministrativa tra 100€ e 1.000€;
b) In caso di recidiva del
punto a), segnalazione all’Ordine provinciale che aprirà provvedimento
disciplinare (nel testo originale del D.L. al punto b) era prevista la
sospensione fino a 2 anni dall’esercizio della professione).
Modificata anche la norma
che prevedeva l’obbligo di comunicare l’avvenuta assunzione ai lavoratori
mediante consegna della relativa lettera;
a decorrere dal
25.06.2008 è necessario consegnare al lavoratore copia della comunicazione
telematica UniLav effettuata entro il giorno antecedente all’assunzione.
Modificata anche la norma
della L. 68/99 che imponeva a tutti i datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti ai limiti dimensionali previsti dalla legge; la novità ora consiste
nel fatto che il prospetto non va più inviato una volta all’anno (entro il
31.01 con l’indicazione del personale alla data del 31.12), ma soltanto
qualora vi siano stati cambiamenti tali da giustificare l’obbligo od
incidere sulla quota di riserva.
Orario di lavoro (art. 41)
Diverse novità in merito
all’orario di lavoro;
la prima riguarda il lavoro
notturno: ora è considerato lavoratore notturno quel soggetto che presta la
propria attività lavorativa per almeno 3 ore e per un minimo di 80 giorni
nell’anno solare sempre che la disciplina collettiva non disponga
diversamente.
La seconda novità riguarda
il riposo giornaliero: la normativa in merito specifica che ogni lavoratore
ha diritto a 11 ore d riposo consecutivo ogni 24 ore, ad eccezione di quelle
attività caratterizzate da prestazioni frazionate. Ora, invece, la modifica
riguarda l’aggiunta dei c.d. regimi di reperibilità alle eccezioni del
riposo.
La terza e la quarta novità
riguardano il riposo settimanale: il lavoratore a diritto ad un riposo di
almeno 24 ore di riposo, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero (11 ore). La novità riguarda l’aggiunta
della seguente frase: “…. il suddetto periodo di riposo consecutivo è
calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ….” (in
sostanza si potrà arrivare a lavorare consecutivamente per due settimane ma
non oltre tale termine, rispettando però sempre il termine del riposo
giornaliero). Fanno eccezione le attività di lavoro a turni ogni volta che
il lavoratore cambia turno o squadra e non possa usufruire del periodo di
riposo tra un servizio e l’altro.
Altra novità sostanziale
riguarda la sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione in
materia di orario di lavoro.
E’ stata cancellata la
precedente norma in base alla quale gli ispettori del lavoro potevano
adottare un provvedimento sospensivo in presenza di reiterate violazioni in
materia di superamento del tempi di lavoro, di riposo
giornaliero/settimanale.
Ora, le due ipotesi
sospensive restanti sono quella legata all’individuazione di lavoratori in
nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro trovata sul
posto e quella correlata alle gravi e reiterate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Cambiano anche le sanzioni in merito
all’orario di lavoro:
a) Violazione dell’orario di lavoro che non
può superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprensive dello
straordinario, o la media di 48 ore nei 4 mesi, è punita con una sanzione
amministrativa da 130€ a 780€ per ogni lavoratore e per ciascun periodo di
riferimento a sui si riferisce la violazione;
b) Violazione sul riposo giornaliero: da
25€ a 100€ per ogni lavoratore e per ogni singolo periodo di 24 ore;
c) Violazione sulle ore di straordinario:
da 25€ a 154€. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori oppure si
è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154€ a 1.032€ e non è ammesso il pagamento
in misura ridotta.
Con l’entrata in vigore del
presente D.L. cessa l’obbligo, e quindi anche la relativa sanzione, per le
imprese che avevano sfiorato nel quadrimestre o nel maggior periodo previsto
dalla contrattazione collettiva il limite settimanale delle 48hr di
effettuare la comunicazione alla DPL competente per territorio, come cessa
l’obbligo di comunicare annualmente alla DPL la quantità di lavoro notturno
svolto in via continuativa (quest’ultimo adempimento mai praticato anche
perché non era sanzionabile).
Varie
Alcune varie novità presenti nel presente
D.L. ma di interesse comune sono:
a) Cambio delle fasce orarie di
reperibilità per le visite mediche di controllo: 8:00 – 13:00 e 14:00 –
20:00 (per ora valide solo per dipendenti della P.A., ma, a parer di chi
scrive, verranno presto estese anche a tutti gli altri lavoratori), (art.
71);
b) Validità della carta d’identità non più
di 5 anni ma, bensì, di 10 anni (art. 31);
c) Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale
esclusivamente telematica (art. 27);
d) Sanzionabile da 5.000€ a 30.000€, che
potrebbe essere triplicata se risultasse non essere efficace a seconda del
livello di reddito di chi la riceve, chi pubblica online redditi o comunque
tramite altri mezzi (art. 42);
e) Dall’anno scolastico
2008-2009, scuole e università potranno adottare libri di testo disponibili
online, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d’autore (art. 15);