Le
cartelle di pagamento
Gli avvisi bonari
L
'introduzione del "fisco telematico" con l'invio on-line tramite in
sistema Entratel di un numero notevole di dichiarazioni fiscali ha
consentito all'Amministrazione finanziaria di rendere più celere il
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per consentire al
contribuente la correzione spontanea dell'errore prima
dell'emissione dell'avviso di accertamento o della cartella
esattoriale.
A
differenza delle comunicazioni, gli avvisi bonari non provengono
direttamente dall’Amministrazione finanziaria, ma sono emessi dai
concessionari per la riscossione in base ad importi iscritti a ruolo
e resi esecutivi dagli Uffici finanziari, per cui, in caso di
mancato pagamento nel termine previsto, per tali somme sarà
intrapreso il procedimento ordinario di riscossione.
Anche gli avvisi bonari sono finalizzati a consentire la definizione
agevolata delle violazioni commesse mediante il pagamento, entro un
certo termine, di una sanzione ridotta rispetto a quella prevista. I
contribuenti possono pertanto sanare le irregolarità indicate negli
avvisi bonari qualora versino, entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di invio dell’avviso, l’imposta ancora dovuta e
i relativi interessi, con l’aggiunta del 15% (metà della sanzione
ordinaria) di tale imposta a titolo di sanzione.
Qualora, invece, il contribuente non intenda sanare le irregolarità
rilevate con l’avviso bonario, successivamente dovrà corrispondere,
oltre all’imposta e ai relativi interessi, anche la sanzione
ordinaria pari al 30% dell’imposta oggetto della rettifica.
COMUNICAZAIONI DI
IRREGOLARITA' E AVVISI BONARI
Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi
interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie
siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più
presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e
le incertezze dei giudizi.
Negli ultimi anni è stata modificata la disciplina che regola l'attività
dell'Amministrazione finanziaria nella liquidazione delle dichiarazioni, e
quindi nel controllo dei dati indicati dai contribuenti.
Ciò ha comportato l'obbligo, nell'ottica della trasparenza e dell'informazione,
di comunicare ai contribuenti l'esito del controllo delle dichiarazioni,
evidenziando sia la correttezza formale delle stesse, sia l'eventuale presenza
di errori.
In quest'ultimo caso, come abbiamo già visto, il contribuente ha la possibilità
di sanare gli errori commessi senza l'applicazione di sanzioni, in base ad
appositi inviti alla regolarizzazione, qualora siano rilevate solo violazioni
formali (non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo): ad
esempio, l'errata indicazione del codice fiscale, oppure con il versamento di
una sanzione ridotta indicata in una specifica Comunicazione, a condizione che
in ambedue i casi la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dal ricevimento
dell'invito o della comunicazione.
Anche gli avvisi bonari, che riguardano la liquidazione delle dichiarazioni
relative ai periodi d'imposta pregressi: dal 1993 al 1997 ai fini delle imposte
sui redditi, e dal 1994 al 1997 ai fini dell'Iva, sono diretti ad informare il
contribuente degli eventuali errori rilevati in sede di controllo delle
dichiarazioni, dandogli la possibilità di sanare le irregolarità con il
pagamento di una sanzione ridotta entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di invio dell'avviso.
Gli avvisi bonari e le comunicazioni, pur derivando entrambi dal controllo delle
dichiarazioni, trovano fondamento in fonti normative diverse e, pertanto, dalle
stesse derivano effetti distinti circa il termine, la misura e le modalità per
la regolarizzazione.
Le comunicazioni e gli avvisi bonari, inoltre, non sono dei veri e propri atti
impositivi, tant'è vero che non sono neppure impugnabili davanti alle
Commissioni tributarie: hanno solo lo scopo di portare a conoscenza del
contribuente le risultanze della fase di controllo delle dichiarazioni,
offrendogli la possibilità di pagare una sanzione ridotta, anticipando e
prevenendo l'eventuale successiva fase della riscossione, nella quale, ove non
si sia verificata la regolarizzazione, saranno applicate le sanzioni nell'intera
misura prevista.
Nei paragrafi successivi esamineremo in dettaglio le diverse comunicazioni e le
relative modalità per regolarizzare la dichiarazione.
Gli inviti per le irregolarità formali
In base all'invito alla regolarizzazione della dichiarazione è possibile sanare,
senza l'applicazione di sanzioni, le omissioni o gli errori formali (quelli che
non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo), purché vi si
provveda entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto.
Tale modalità agevolativa si applica riguardo alle dichiarazioni presentate
nell'anno 1999, in forma unificata o anche solo ai fini delle imposte sui
redditi o dell'Iva, sia annuale che periodica.
Pertanto, anche nel caso in cui ci si accorga autonomamente di avere commesso le
suddette irregolarità, è possibile non attivarsi autonomamente, attendendo,
invece, che l'Ufficio finanziario invii l'invito alla regolarizzazione, nel
quale sarà precisato il comportamento da adottare al fine di sanare le
violazioni formali riscontrate.
Le comunicazioni ai contribuenti
Le comunicazioni riguardano l'esito della liquidazione delle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1999, e sono inviate ai contribuenti o ai
sostituti d'imposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine di
presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo,
al fine di evitare l'eventuale ripetizione di errori o di regolarizzare aspetti
di natura formale (esempio: le comunicazioni relative alla liquidazione delle
dichiarazioni UNICO 2000 Persone fisiche devono essere inviate entro il termine
previsto per la presentazione del mod. UNICO 2001).
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione il
contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria
in caso di dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dei tributi.
La sanzione ordinariamente prevista per le violazioni riscontrate nel controllo
delle dichiarazioni è pari al 30% di ogni importo omesso o versato in ritardo,
sia in acconto che a saldo.
Tuttavia, se il contribuente provvede al tempestivo pagamento entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione (o dalla comunicazione definitiva
concernente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute a
seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente), la sanzione è ridotta ad 1/3,
per cui la somma effettivamente da versare per la regolarizzazione è costituita
solamente dall'imposta ancora dovuta, maggiorata dei relativi interessi, più il
10% della medesima imposta a titolo di sanzione.
Il controllo automatico della dichiarazione può dar luogo ad una comunicazione
di regolarità quando l'esito della liquidazione coincide con quanto dichiarato
dal contribuente ovvero ad una comunicazione d'irregolarità (quando i conteggi
sono regolari ma risultano versamenti omessi o effettuati in ritardo o quando,
oltre ad eventuali versamenti omessi o effettuati in ritardo, risultano errori
materiali o di calcolo).
In alcuni casi, è emerso che molte irregolarità riguardano dichiarazioni
presentate a Banche o ad Agenzie postali con errori di compilazione della
dichiarazione compiuti direttamente dai contribuenti oppure con errori di
trasmissione telematica dei dati imputabili agli operatori di Posta e Banche;
anche se queste dichiarazioni sono effettivamente irregolari, una parte degli
errori essendo meramente formali può essere sanata dai contribuenti.
Qualora l'irregolarità derivi, invece, dall'omissione di versamenti che i
contribuenti ritengano di avere effettuato, è possibile che il disguido sia
stato determinato dalla mancata o errata trasmissione dei dati dei versamenti da
parte di Posta e Banche; anche in questo caso la situazione può essere sanata
Assistenza telefonica presso gli uffici
Per i contribuenti che ricevono comunicazioni, avvisi bonari o cartelle di
pagamento è stato organizzato un apposito servizio di assistenza e di
informazione, senza alcun limite territoriale, presso gli Uffici delle Entrate,
gli Uffici delle Imposte Dirette, gli Uffici IVA e, con l'entrata in funzione
del servizio di assistenza telefonica, anche nei Centri di risposta telefonici (Call
centers).
Infatti, al fine di agevolare i contribuenti, i Call centers sono stati dotati
delle procedure informatiche che consentono di dare informazioni ed assistenza
e, nei casi più semplici, anche di annullare, su segnalazione telefonica del
contribuente, sia gli inviti al pagamento (avvisi bonari) link al relativo
paragrafo inerenti alla liquidazione, effettuata dai Centri di servizio e dagli
uffici, delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte
sui redditi e dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia le
comunicazioni link al relativo paragrafo relative alla liquidazione
automatizzata, effettuata dall'amministrazione finanziaria concernenti le
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
I Call centers rispondono al numero 848.800.444. Il servizio di informazione ed
assistenza telefonica è svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e
il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Il costo della chiamata, da qualunque luogo
del territorio nazionale effettuata, è sempre calcolato in base alla tariffa
urbana.
Autotutela
Gli uffici devono assicurare l'esercizio del potere di autotutela nei termini
per consentire al contribuente di versare quanto dovuto usufruendo delle
riduzioni delle sanzioni previste per la definizione agevolata e,
comunque in ogni caso, gli uffici procederanno alla correzione della
comunicazione, qualora il contribuente dimostri l'illegittimità o l'infondatezza
della pretesa tributaria, anche dopo la scadenza dei termini previsti.
Nell'ipotesi di rettifica parziale delle comunicazioni, il termine dei 30 giorni
per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di effettuazione
della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, il contribuente riceve
la nuova comunicazione corretta, con allegato il nuovo modello di pagamento F24
precompilato.
La regolarizzazione delle comunicazioni
Se i contribuenti riconoscono la validità della contestazione possono
regolarizzare la propria posizione:
- presso banche, uffici postali o concessionari per la riscossione con il
modello di pagamento F24 precompilato ed allegato alla comunicazione;
- presso banche, uffici postali o concessionari per la riscossione con il
modello di pagamento F24 compilato dal contribuente che intenda versare solo
parzialmente gli importi comunicati con l'indicazione del "codice atto"
riportato sul mod. F24 allegato alla comunicazione ricevuta;
- presso banche, uffici postali o concessionari per la riscossione con il
modello di pagamento F24 precompilato dall'Ufficio finanziario in caso di
correzione parziale.
Gli avvisi bonari
A differenza delle comunicazioni, gli avvisi bonari non provengono direttamente
dall'Amministrazione finanziaria, ma sono emessi dai concessionari per la
riscossione in base ad importi iscritti a ruolo e resi esecutivi dagli Uffici
finanziari, per cui, in caso di mancato pagamento nel termine previsto, per tali
somme sarà intrapreso il procedimento ordinario di riscossione.
Anche gli avvisi bonari sono finalizzati a consentire la definizione agevolata
delle violazioni commesse mediante il pagamento, entro un certo termine, di una
sanzione ridotta rispetto a quella prevista. I contribuenti possono pertanto
sanare le irregolarità indicate negli avvisi bonari qualora versino, entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell'avviso, l'imposta
ancora dovuta e i relativi interessi, con l'aggiunta del 15% (metà della
sanzione ordinaria) di tale imposta a titolo di sanzione.
Qualora, invece, il contribuente non intenda sanare le irregolarità rilevate con
l'avviso bonario, successivamente dovrà corrispondere, oltre all'imposta e ai
relativi interessi, anche la sanzione ordinaria pari al 30% dell'imposta oggetto
della rettifica.
La regolarizzazione degli avvisi bonari
Questa può avvenire esclusivamente:
o presso banche o uffici postali con il modello per la regolarizzazione
precompilato ed allegato all'avviso;
- presso gli uffici postali con il modello F35;
- direttamente presso gli sportelli del concessionario per la riscossione.
Tutti i versamenti effettuati dopo il termine indicato al paragrafo precedente
non possono godere della riduzione della sanzione al 15% del dovuto.
Nel caso in cui, tuttavia, sia necessario un intervento dell'Ufficio finanziario
in autotutela per un avviso parzialmente errato, lo sgravio parziale consente di
usufruire nuovamente del periodo previsto per il versamento.
Pertanto, nel caso in cui gli Uffici riconoscano parzialmente errati gli importi
contenuti nell'avviso bonario, il contribuente può versare gli importi
nuovamente determinati, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in
cui viene emesso un nuovo avviso, con il quale gli si dà notizia dei nuovi
importi e dell'avvenuto sgravio parziale, con la possibilità di godere sempre
della riduzione al 15% degli importi ancora dovuti, come risultanti dalla
riliquidazione della dichiarazione effettuata dall'ufficio.
Attenzione.
I versamenti effettuati oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
invio dell'avviso non possono godere dell'abbattimento della sanzione.
