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Calcolo del ravvedimento operoso

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Ravvedimento operoso per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta

Novita’ novembre 2008

Dl 185/2008 - Nuove sanzioni in materia di ravvedimento per omesso pagamento del tributo (decreto “anticrisi”, in vigore dal 29/11/2008):

- sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (2,5%) se la regolarizzazione avviene entro 3Ogg dalla violazione;

- sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (3%) se la regolarizzazione avviene oltre i 3Ogg dalla violazione, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione stessa.

Come calcoliamo gli interessi
 

Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.
Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
Tabella interessi legali utilizzata: dal 1/04/1942 5%; dal 16/12/1990 10%; dal 1/1/1997 5%; dal 1/1/1999 2,5%; dal 1/1/2001 3,5%; dal 1/1/2002 3%; dal 1/1/2004 2,5% al 31/12/2007; dal 01/01/2008 3,0%.

 

Variazioni apportate alla procedura

 NEW 2007

Agenzia delle Entrate Risoluzione del 22/05/2007 n. 109
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • " 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
  • " 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";
  • " 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
  • " 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
  • " 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";
  • " 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
  • " 1995 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
  • i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
  • i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";
  • il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
 

vedi anche:

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