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Ravvedimento operoso per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta
Novita’ novembre 2008
Dl 185/2008 - Nuove sanzioni in materia di ravvedimento per omesso pagamento del tributo (decreto “anticrisi”, in vigore dal 29/11/2008):
- sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (2,5%) se la regolarizzazione avviene entro 3Ogg dalla violazione;
- sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (3%) se la regolarizzazione avviene oltre i 3Ogg dalla violazione, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione stessa.
Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta. Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500 Tabella interessi legali utilizzata: dal 1/04/1942 5%; dal 16/12/1990 10%; dal 1/1/1997 5%; dal 1/1/1999 2,5%; dal 1/1/2001 3,5%; dal 1/1/2002 3%; dal 1/1/2004 2,5% al 31/12/2007; dal 01/01/2008 3,0%.
NEW 2007
vedi anche: