Nuovi (e vecchi) adempimenti fiscali dei
condomini
Introdotto l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto del 4 per cento sui
corrispettivi dovuti
per prestazioni rese nell’esercizio di una attività di impresa, anche se non
esercitata abitualmente
Nuovi adempimenti per gli amministratori dei condomini
introdotti dall’articolo 1, comma 43, della Finanziaria 2007, che ha inserito
l’articolo 25-ter al Dpr n. 600/73.
La nuova incombenza consiste nell’obbligo per il condominio di effettuare, nella
qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta d’acconto del 4 per cento, con
obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o nell’interesse
di terzi, effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa. L’obbligo della
ritenuta sussiste anche se i corrispettivi delle anzidette prestazioni sono
qualificabili come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera
i), del Tuir. Pertanto, la ritenuta deve essere fatta anche se le prestazioni
vengono rese nell’esercizio di una attività commerciale non esercitata
abitualmente.
A seguito di tale novità, i dati relativi ai fornitori delle prestazioni,
nonché, i dati relativi ai pagamenti assoggettati alla ritenuta d’acconto,
andranno dichiarati nel modello 770 che dovrà essere presentato dal condominio
in qualità di sostituto d’imposta.
Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già previste a carico dei
condomini, pertanto si ritiene utile fare un breve cenno a tutti gli adempimenti
in materia fiscale attualmente in vigore.
Dal 1° gennaio del 1998, per effetto della legge finanziaria 449/1997, il
condominio, ai sensi del novellato articolo 23 del Dpr 600/73, è divenuto
sostituto d’imposta, ragion per cui, al momento del pagamento dei compensi ai
propri lavoratori dipendenti, deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con diritto di rivalsa.
In base al successivo articolo 24, il condominio deve effettuare analoga
ritenuta sui compensi corrisposti a lavoratori con reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente e, per effetto dell’articolo 25 dello stesso Dpr, deve
operare una analoga ritenuta del 20 per cento, a titolo di acconto, sui
compensi, comunque denominati, corrisposti a lavoratori autonomi residenti in
Italia, anche per prestazioni non esercitate abitualmente.
La norma evidenzia che tale ritenuta deve essere fatta anche sui compensi
corrisposti dal condominio all’amministratore dello stesso.
Per i soggetti non residenti, la ritenuta è elevata al 30 per cento a titolo
d’imposta.
La ritenuta in argomento non va effettuata sui compensi corrisposti per
prestazioni rese nell’esercizio di impresa (tranne nel caso in cui il
percipiente è residente all’estero). Ma, come già visto innanzi, introducendo
l’articolo 25-ter, la Finanziaria 2007 ha esteso l’obbligo alle
prestazioni rese nell’esercizio di una attività di impresa, anche se non
esercitate abitualmente.
Le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo al
pagamento cui si riferiscono.
Gli uffici, ai sensi dell’articolo 32, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973
possono richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti
relativi alla gestione condominiale.
Tutti i dati relativi alle ritenute fiscali effettuate (dati anagrafici e codici
fiscali dei soggetti percipienti, importi e ritenute di acconto effettuate)
dovranno essere esposti nel modello 770 che il condominio, in qualità di
sostituto d’imposta, dovrà presentare, in via telematica, entro il 31 marzo (il
precedente termine del 31 ottobre è stato modificato dall’articolo 37, comma 10,
lettera b), del decreto legge 223 del 4 luglio 2006, con decorrenza dal 1°
maggio 2007) dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i
pagamenti ed effettuate le ritenute.
Parimenti, entro il 28 febbraio, anziché il 15 marzo (il nuovo termine,
introdotto dal citato decreto legge, entrerà in vigore il 1° maggio 2007),
bisognerà rilasciare il modello Cud, per i redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quello di lavoro dipendente, corrisposti, e le certificazioni delle
ritenute fiscali effettuate agli altri soggetti.
Il modello 770 deve essere inviato telematicamente con il pincode
rilasciato a nome del condominio, a meno che la trasmissione non avvenga a cura
di un soggetto che professionalmente svolge consulenza fiscale. In tal caso, la
trasmissione del 770 avviene attraverso il sistema Entratel. La firma deve
essere apposta dall’amministratore in carica che risulta dall’ultimo verbale
delle assemblee al momento della presentazione della dichiarazione (circolare n.
55/E/2001).
Il condominio non è, invece, tenuto a prestare assistenza fiscale ai propri
dipendenti.
quadro AC del modello
UNICO dell'AMMINISTRATORE
Si rammenta ancora l’obbligo, per l’amministratore, di comunicare annualmente
all’Anagrafe tributaria, attraverso la presentazione del quadro AC del modello
Unico, l’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio, nonché
l’elenco dei dati identificativi dei fornitori.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti,
chiarisce la circolare n. 204/2000 del ministero delle Finanze, si applicano le
disposizioni dell’articolo 6 del Dpr. 633/1972, che stabilisce il momento in
cui, ai fini Iva, si intende eseguita l’operazione.
Rimangono escluse dall’elenco, per espressa disposizione legislativa:
le forniture di acqua, energia elettrica e gas
le forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di
compensi assoggettati a ritenute alla fonte
le forniture di servizi rese da soggetti che singolarmente,
nell’intero anno solare, non abbiano superato complessivamente l’importo di
258,23 euro.
E’ utile evidenziare che, pur essendo il condominio il sostituto
d’imposta, gli adempimenti sopra indicati dovranno essere posti in essere
dall’amministratore che, ai sensi dell’articolo 1131 del Codice civile, lo
rappresenta. Tuttavia, le disposizioni normative sopra citate pongono l’obbligo
di inviare la comunicazione annuale dei dati relativi ai fornitori
direttamente all’amministratore, per cui, in mancanza di questo, l’obbligo
di tale comunicazione non sussiste.
Ovviamente, deve trattarsi di mancanza legale dello stesso (il Codice civile
impone l’obbligo dell’amministratore quando i condomini sono più di quattro).
Sempre la citata circolare n. 204/2000 precisa che, se in assenza di un obbligo
di legge l’amministratore viene ugualmente nominato, l’obbligo dell’invio della
comunicazione sussiste.
Incombe direttamente sull’amministratore l’obbligo di fornire, a richiesta degli
uffici, dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Pertanto,
anche in questo caso, in mancanza di un amministratore, la richiesta da parte
degli uffici non può essere avanzata.
In assenza legale di un amministratore, le incombenze che fanno carico
direttamente al condominio, quale sostituto d’imposta, devono essere svolte,
comunque, da uno dei condomini.
Appare opportuno precisare, infine, che il condominio non è un soggetto passivo
d’imposta e non è tenuto, quindi, a presentare una propria dichiarazione,
neanche nei casi in cui percepisca redditi per canoni relativi all’affitto di
beni condominiali. In tal caso, i proventi devono essere imputati ai singoli
condomini, in proporzione alle quote millesimali, e dichiarate da questi ultimi,
se di importo superiore a 25,38 euro.