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DAL 01/04/2008 BILANCI IN XBRL

 

L’acronimo risponde allo standard internazionale che, dal 1° aprile 2008, le società dovranno presentare al Registro delle imprese

Il nuovo formato elettronico sarà l’unica riproduzione del prospetto contabile da allegare al deposito del bilancio di esercizio. Con la rappresentazione in Pdf, Excel, Html o Word non vi saranno più documenti da allegare. Uno standard internazionale per l'interoperabilità tra ambienti differenti.

Le società italiane di capitali, dal 1° aprile 2008, saranno obbligate a depositare, presso il Registro delle imprese, gli atti societari, tra cui il bilancio, utilizzando il nuovo formato elettronico elaborabile secondo un unico standard internazionale: il modello Xbrl. Questo sarà l’unica riproduzione del prospetto contabile, da allegare alla pratica di deposito del bilancio di esercizio, per cui con la rappresentazione visiva nei formati Pdf, Excel, Html o Word non verranno più allegati altri documenti.

Il bilancio e le sue fonti
La vita dell’impresa è caratterizzata da molteplici fattori che sono la conseguenza diretta o indiretta dell’attività di management. Tutti i fatti e le operazioni che interessano la stessa devono essere rilevati, ossia misurati, rappresentati, interpretati e "riassunti" in un documento denominato giustappunto bilancio. Il bilancio è, quindi, il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico alla fine di ciascun esercizio. Esso è costituito, principalmente, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Com’è noto, la fonte principale di riferimento per la redazione del bilancio civilistico è quella normativa, ovvero il codice civile (articolo 2423 e ss.). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il legislatore (civilistico) ha dettato alcuni criteri di valutazione estremamente elastici tanto che, pur nel rispetto della clausola generale, due amministratori diversi possono giungere a differenti situazioni contabili per rappresentare la stessa dinamica aziendale. Per questo motivo, nel tempo, specifici organismi tecnici hanno elaborato, per ogni voce di bilancio, dei principi contabili (nazionali e internazionali) che sintetizzano la migliore prassi, in modo da orientare le valutazioni degli amministratori e ridurre il loro grado di discrezionalità/arbitrarietà.

Le finalità del bilancio
Gli amministratori possono redigere il bilancio, ai fini del controllo manageriale, con forme e contenuti differenti. Tale documento, se rivolto esclusivamente ai soggetti interni dell’impresa, cioè da coloro che lo hanno redatto, rimane "privato". Quando, invece, il bilancio è rivolto ai soggetti esterni all’impresa, a chi cioè non ne conosce le logiche di costruzione, diventa "pubblico" e la sua redazione deve essere sottratta alla discrezionalità degli amministratori. Il bilancio (di esercizio), quindi, è il necessario termine di riferimento legislativo per la corretta applicazione del complesso di norme posto a salvaguardia dell’integrità del capitale sociale e costituisce il presupposto per l’adozione di una serie di deliberazioni assembleari che ruotano intorno all’accertamento periodico degli utili (conseguiti) o delle perdite (subìte) nell’esercizio. Rappresenta, quindi, un essenziale strumento di informazione contabile dei soci (stockholder o shareholder) sia di maggioranza che di minoranza. Ma accanto ai soci ci sono altri soggetti (esterni) interessati alla lettura/rilevazione del bilancio aziendale. Innanzitutto i lender, cioè i finanziatori esterni come le banche o gli obbligazionisti (bondholder), ma anche gli investor, ovvero i nuovi soci potenziali. Non indifferenti risultano poi i clienti, i fornitori e le imprese concorrenti, intenzionate, queste ultime, a valutare l’opportunità di ingresso nel mercato. Interessati al bilancio sono, poi, i dipendenti, le associazioni sindacali e, in linea generale, anche la stessa collettività espressa dalle sue rappresentanze politiche nazionali e locali, attente a valutare l’impatto dell’impresa sull’economia di un territorio. Il bilancio di esercizio delle società ha, infine, rilievo anche per l’applicazione della normativa tributaria in quanto costituisce, per il fisco, il termine di riferimento per la tassazione del reddito della società.

Il rapporto tra norme fiscali e civili
Le norme fiscali, contenute, principalmente, nel Tuir n. 917 del 22 dicembre 1986, nel Dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e nel decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, invero, non riguardano specificamente la redazione del bilancio ma la determinazione del reddito imponibile da sottoporre a tassazione. Il rapporto che intercorre tra le norme fiscali e quelle di natura privatistica deriva da una scelta di natura politica e può essere improntato alla logica del binario unico o del doppio binario. In quest’ultimo caso, i valori iscritti nel bilancio redatto ai fini civilistici non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. In sostanza, tra la contabilità civile e quella fiscale sussiste una condizione di piena autonomia. Diversamente, secondo il doppio binario, (civilistico e fiscale), sussistendo una rapporto di dipendenza fra reddito fiscale e reddito civile, la norma fiscale, ai fini della determinazione del reddito imponibile, interferisce con quella civile.