L’acronimo risponde allo standard internazionale che, dal 1°
aprile 2008, le società dovranno presentare al Registro delle imprese
Il nuovo formato elettronico sarà l’unica riproduzione del prospetto
contabile da allegare al deposito del bilancio di esercizio. Con la
rappresentazione in Pdf, Excel, Html o
Word non vi saranno più documenti da allegare. Uno standard
internazionale per l'interoperabilità tra ambienti differenti.
Le società italiane di capitali, dal 1° aprile 2008, saranno obbligate
a depositare, presso il Registro delle imprese, gli atti societari,
tra cui il bilancio, utilizzando il nuovo formato elettronico
elaborabile secondo un unico standard internazionale: il modello Xbrl.
Questo sarà l’unica riproduzione del prospetto contabile, da allegare
alla pratica di deposito del bilancio di esercizio, per cui con la
rappresentazione visiva nei formati Pdf, Excel, Html o Word non
verranno più allegati altri documenti.
Il bilancio e le sue fonti
La vita dell’impresa è caratterizzata da molteplici fattori che sono
la conseguenza diretta o indiretta dell’attività di management. Tutti
i fatti e le operazioni che interessano la stessa devono essere
rilevati, ossia misurati, rappresentati, interpretati e "riassunti" in
un documento denominato giustappunto bilancio. Il bilancio è, quindi,
il documento contabile che rappresenta, in modo chiaro veritiero e
corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico alla fine di ciascun esercizio. Esso è
costituito, principalmente, dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa. Com’è noto, la fonte principale di
riferimento per la redazione del bilancio civilistico è quella
normativa, ovvero il codice civile (articolo 2423 e ss.). Tuttavia,
nella maggior parte dei casi, il legislatore (civilistico) ha dettato
alcuni criteri di valutazione estremamente elastici tanto che, pur nel
rispetto della clausola generale, due amministratori diversi possono
giungere a differenti situazioni contabili per rappresentare la stessa
dinamica aziendale. Per questo motivo, nel tempo, specifici organismi
tecnici hanno elaborato, per ogni voce di bilancio, dei principi
contabili (nazionali e internazionali) che sintetizzano la migliore
prassi, in modo da orientare le valutazioni degli amministratori e
ridurre il loro grado di discrezionalità/arbitrarietà.
Le finalità del bilancio
Gli amministratori possono redigere il bilancio, ai fini del controllo
manageriale, con forme e contenuti differenti. Tale documento, se
rivolto esclusivamente ai soggetti interni dell’impresa, cioè da
coloro che lo hanno redatto, rimane "privato". Quando, invece, il
bilancio è rivolto ai soggetti esterni all’impresa, a chi cioè non ne
conosce le logiche di costruzione, diventa "pubblico" e la sua
redazione deve essere sottratta alla discrezionalità degli
amministratori. Il bilancio (di esercizio), quindi, è il necessario
termine di riferimento legislativo per la corretta applicazione del
complesso di norme posto a salvaguardia dell’integrità del capitale
sociale e costituisce il presupposto per l’adozione di una serie di
deliberazioni assembleari che ruotano intorno all’accertamento
periodico degli utili (conseguiti) o delle perdite (subìte)
nell’esercizio. Rappresenta, quindi, un essenziale strumento di
informazione contabile dei soci (stockholder o shareholder) sia di
maggioranza che di minoranza. Ma accanto ai soci ci sono altri
soggetti (esterni) interessati alla lettura/rilevazione del bilancio
aziendale. Innanzitutto i lender, cioè i finanziatori esterni
come le banche o gli obbligazionisti (bondholder), ma anche
gli investor, ovvero i nuovi soci potenziali. Non indifferenti
risultano poi i clienti, i fornitori e le imprese concorrenti,
intenzionate, queste ultime, a valutare l’opportunità di ingresso nel
mercato. Interessati al bilancio sono, poi, i dipendenti, le
associazioni sindacali e, in linea generale, anche la stessa
collettività espressa dalle sue rappresentanze politiche nazionali e
locali, attente a valutare l’impatto dell’impresa sull’economia di un
territorio. Il bilancio di esercizio delle società ha, infine, rilievo
anche per l’applicazione della normativa tributaria in quanto
costituisce, per il fisco, il termine di riferimento per la tassazione
del reddito della società.
Il rapporto tra norme fiscali e civili
Le norme fiscali, contenute, principalmente, nel Tuir n. 917 del 22
dicembre 1986, nel Dpr n. 600 del 29 settembre 1973 e nel decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, invero, non riguardano
specificamente la redazione del bilancio ma la determinazione del
reddito imponibile da sottoporre a tassazione. Il rapporto che
intercorre tra le norme fiscali e quelle di natura privatistica deriva
da una scelta di natura politica e può essere improntato alla logica
del binario unico o del doppio binario. In quest’ultimo caso, i valori
iscritti nel bilancio redatto ai fini civilistici non assumono alcuna
rilevanza nella determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali.
In sostanza, tra la contabilità civile e quella fiscale sussiste una
condizione di piena autonomia. Diversamente, secondo il doppio
binario, (civilistico e fiscale), sussistendo una rapporto di
dipendenza fra reddito fiscale e reddito civile, la norma fiscale, ai
fini della determinazione del reddito imponibile, interferisce con
quella civile.