L’auto, qualunque sia la sua forma di acquisizione, acquisto,
leasing, noleggio, è sempre stata nel mirino del Fisco.
Il
sistema fiscale italiano riguardante tale settore è,
indubbiamente, il più complesso d’Europa.
In particolare, negli ultimi 12 mesi, gli interventi legislativi
in tale materia si sono susseguiti gli uni agli altri e solo
dall'agosto 2007, in Italia il sistema fiscale riguardante
l’auto ha raggiunto un quadro normativo definitivo.
Per
meglio comprendere ciò che è accaduto negli ultimi 12 mesi,
necessita una doverosa premessa per ricordare che 2 sono le
tipologie di imposte che gravano sulle auto:
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imposte
dirette regolate dall’ art. 164
del TUIR, che mirano a ridurre la deducibilità dei costi
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imposte
indirette (IVA) regolate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72,
che mirano a ridurre la detraibilità dell’IVA
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Su
entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria
quali sono i veicoli per i quali è consentita la piena
deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.
LE
IMPOSTE DIRETTE
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena
deducibilità dei costi sono quelli:
1)
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali (*) nell’attività propria dell’impresa
2) adibiti ad uso pubblico
(*)
con tale locuzione si intendono i soli veicoli a motore senza i
quali l’attività d’impresa non può essere in alcun modo
esercitata (es. veicoli per le imprese che esercitano attività
di noleggio degli stessi) e non semplicemente se l’attività
diventa oggettivamente difficile da svolgere.
LE
IMPOSTE INDIRETTE
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena
detraibilità dell’IVA sono quelli:
che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (**)
(**)
con tale locuzione si intendono i soli veicoli il cui impiego
qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (attività
di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)