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L’assunzione dei lavoratori che usufruiscono della C.I.G.S. da almeno tre mesi

Ai datori di lavoro che assumono personale posto in stato di CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA da almeno da tre mesi  viene riconosciuto uno sgravio contributivo, da aggiungere ad un ulteriore contributo mensile.

Ambito di applicazione:

  • L’assunzione può avvenire nell’ambito di qualsiasi settore, e qualsiasi schema societario, comprese le cooperative. Presupposto è che non sia in corso una domanda di sospensioni dal lavoro per C.I.G.S, ed in generale procedimenti in atto volti ad ottenere integrazioni salariali, e che comunque le suddette imprese non abbiano proceduto nell’ultimo anno a riduzioni di personale. E’ da premettere che tale clausola non opera se l’assunzione attiene a professionalità diverse da quelle per le quali si è proceduto a ridurre la forza lavoro.

Tipologia di contratto:

Per poter beneficiare dell’agevolazione il contratto di lavoro che si instaura deve essere tempo pieno ed indeterminato. Il requisito fondamentale è che i lavoratori che si assumono devono necessariamente aver:

  • Usufruito almeno per tre mesi della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
  • Aver usufruito almeno per tre mesi della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA in via anche non continuativa, purché dipendenti da imprese beneficiarie della C.I.G.S. da almeno sei mesi.

Entità dello sgravio previsto:

  • E’ previsto, per un periodo pari a 12 mesi, uno sgravio assimilabile a quella degli apprendisti. In pratica l’azienda dovrà corrispondere all’INPS la sola quota per la quale opera da sostituto d’imposta a carico del lavoratore.
  • E’ riconosciuto un contributo mensile in misura pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Tale contributo è commisurato all’età del lavoratore:
  • 9 mesi per la generalità dei dipendenti
  • 21 mesi  per i lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni
  • 33 mesi per i lavoratori con età anagrafica superiore a 65 anni ed operanti nel mezzogiorno
     

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L’assicurazione contro gli infortuni domestici

Il 31/01/2009 scadrà il termine per pagare i contributi  di coloro che, con un’età compresa tra i 18 e 65 anni, svolgono, in via continuativa e senza vincolo di subordinazione, un lavoro finalizzzato a garantire le cure della propria famiglia e della propria casa.

Prima iscrizione: Per i soggetti che si iscrivano per la prima volta il pagamento si può compiere  ritirando l’apposito Bollettino di C/C in dotazione presso gli uffici postali. L’importo da corrispondere è pari ad Euro 12,91.

Rinnovo iscrizione: Per coloro che sono già che risultano già  iscritti, perverrà, presso il proprio domicilio, una comunicazione da parte dell’INAIL, in cui vengono riportati i dati dell’assicurato ed il relativo importo da corrispondere. Anche in questa circostanza la scadenza per operare il pagamento nei tempi è la medesima, 31/01/2009. E’  comunque contemplata la possibilità di usufruire del Bollettino di C/C sopra menzionati, in uso presso gli uffici postali, qualora la modulistica non sarà ricevuta.

Pagamento del premio online: Da quest’anno è contemplata anche la possibilità di operare il pagamento tramite  procedura informatizzata (Online) tramite strumenti di pagamento elettronici (carte di credito).

Sono esonerati dal pagamento del premio: Gli assicurati che nell’anno precedente abbiamo dichiarato un reddito inferiore ad Euro  4.648,11 (se questo è il reddito percepito dall’unico componente) o  inferiore ad Euro  9.296,22 ( se riferito al  reddito dell’intero nucleo  familiare). In questo caso, per certificare la sussistenza del requisito indicato,  in caso di prima iscrizione devrà essere  compilato il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti (Disponibile  presso  associazioni delle casalinghe, Patronati, le sedi INAIL) ed ai medesimi consegnato.

N.B: Per gli anni successivi alla prima iscrizione, se persistono i requisiti per l’esonero, i soggetti  beneficeranno della copertura assicurativa, senza operare comunicazione alcuna ed alcun pagamento. Diversamente, non rientrando più nei suddetti requisiti,  i soggetti dovranno  operare una comunicazione per la cancellazione, anch’essa inoltrata agli enti sopra menzionati, tramite modulistica conforme.

 

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Il compenso erogato dalle Società di Capitali all’amministratore

Gli amministratori delle Società di capitali di norma possono percepire un compenso, affinchè sia remunerata la loro attività di amministrazione e  controllo svolta in azienda.

L’ entità e le modalità con cui erogare le suddette somme variano in relazione a molteplici fattori  e sono erogate in misura:

  • Fissa
  • Variabile in base agli utili
  • Mista

Per ciò che attiene la periodicità, questa è stabilita a priori, può essere:

  • Mensile
  • Trimestrale
  • Annuale

Ricordiamo che lo statuto della Società deve espressamente contemplare la possibilità di erogazione del compenso, e comunque il medesimo deve essere  deliberato in sede di ASSEMBEA ORDINARIA da parte dei soci.

Insindacabilità sulla  congruità del compenso erogato:

  • L’entità del compenso deve essere ritenuta CONGRUA rispetto all’impegno profuso, le mansioni svolte, e le dimensioni della Società. Recenti sentenze della Cassazione hanno comunque stabilito che  non si può sindacare la congruità delle somme erogate.

Deducibilità del compenso e trattamento ai fini fiscali e contabili:

  • Ricordiamo che, per la Società erogante il compenso, il medesimo è integralmente DEDUCIBILE dal reddito di periodo ai fini della base imponibile IRES. Il criterio di di contabilizzazione è PER COMPETENZA, ovvero al momento in cui viene stabilito (delibera assembleare), e non anche al momento del pagamento. Nella fattispecie tuttavia il trattamento fiscale viene gestito con  il principio di CASSA ALLARGATA, ovvero il pagamento delle somme entro il 12 Gennaio viene comuque ricompreso nella competenza del’anno precedente.

Adempimenti di natura previdenziale:

  • Gli amministratori devono iscriversi presso la sede Inps territorialmente competente, per adempiere in modo corretto al pagamento degli oneri contributivi. La Gestione previdenziale idonea è denominata “SEPARTA”. Ricordiamo che l’entità delle aliquote contributive,  oggetto di revisione annuale, è così ripartita:
  • 2/3 dell’onere complessivo  sono a carico della società
  • 1/3 dell’onere complessivo a carico  dell’amministratore (comunque  trattenute dalla Società e versate in nome e per conto dell’amministratore entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione)

Iscrizione INAIL:

  • Anche gli Amministratori, al pari degli altri lavoratori hanno  l’obbligo di iscrizione presso l’INAIL a copertura di eventuali  infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Saranno esentati quegli amministratori che  dimostrino  di non svolgere la propria attività di collaborazione in modo rischioso. Per gli iscritti, l’entità del premio sarà commisurata  sul massimale assunto per il calcolo delle rendite assicurative. 

Trattamento di Fine Mandato:

  • Il T.F.M. è un’indennità da corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Anche questa deve risultare da atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci. Può essere  stabilito in misura fissa o percentuale
  • Il diritto a  percepire l’indennità devi risultare  da data certa anteriore all’inizio del rapporto.

La società può decidere di accantonare l’indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione, ai fin di:

  • Salvaguardare l’equilibrio finanziario nell’esercizio in cui dovrà essere corrisposta l’indennità
  • Rivalutare il capitale accantonato
  • Blindare le somme accantonate rispetto alle pretese di eventuali creditori sociali

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Le agevolazioni previste per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Gli Artt.  8 e 25 della Legge n. 223/1991 disciplinano le agevolazioni previste per i datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Affinchè scatti l’agevolazione i contratti stiupalti devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Contratto a termine per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto
  • A tempo indeterminato fin dall’inizio
  • Costituzione del rapporto a tempo parziale

N.B: Il datore di lavoro  non deve procere a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti per accedere allo strumento, a meno che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato. I benefici contributivi variano in relazione al fatto che il contratto di lavoro venga stipulato a termine ovvero a tempo indeterminato e che il lavoratore da assumere abbia diritto o meno all’indennità di mobilità.

Gli incentivi previsti sono così determinati:

  • Per i datori di lavoro che procedano ad assunzioni con contratto a termine per un massimo di 12 mesi: Corresponsione, da parte dell’azienda, della sola parte di contribuzione devoluta in caso di assunzione di apprendisti, in pratica  la sola  parte a carico del lavoratore
  • Per i datori di lavoro che trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato: Proroga delle condizioni agevolative (come sopra)  per ulteriori 12 mesi
  • Per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato: La quota di contribuzione agevolata, la medesima che sarebbe stata corrisposta se per contratto di apprendistato è prorogata per un periodo pari a 18 mesi

Oltre alle agevolazioni menzionate, se l’assunzione avviene a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene corrisposta,  per ogni mensilità, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore qualora avesse ancora versato in quello stato.  

Tale importo viene erogato per un massimo di:

  • 12 mesi per i lavoratori con età fino a 50 anni
  • 24 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni
  • 36 mesi per le aree del Mezzogiorno

 

Benvenuti nel nostro portale!

 

Il contratto di inserimento

Il contratto di inserimento è uno schema assimilabile al contratto di formazione e lavoro, ed introdotto dalla riforma BIAGI. E’ finalizzato all’inserimento, o al nuovo inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro. Il contratto è seguito da un un progetto individuale, studiato per far acquisire al lavoratore le competenze professionali all’interno di un determinato contesto aziendale.

I lavoratori destinatari possono essere:

  • Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
  • Disoccupati, età compresa tra ventinove trentadue anni
  • Lavoratori con più di 50 anni, attualmente disoccupati
  • Lavoratori disoccupati negli ultimi due anni
  • Donne di qualsiasi età, residenti in luoghi in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore al 20 % rispetto a quello maschile, ovvero tasso di disoccupazione superiore del 10 %  rispetto a quello maschile
  • Soggetti con handicap

I contratti di inserimento possono essere stipulati:

  • Da enti pubblici economici
  • Imprese e loro consorzi
  • Gruppi di imprese
  • Associazioni professionali
  • Aassociazioni socio-culturali
  • Associazioni sportive
  • Fondazioni
  • Enti di ricerca pubblici e privati
  • Organizzazioni e associazioni di categoria

Le categorie sopra menzionate sono autorizzate a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In difetto del requisito il contratto si intenderà a tempo indeterminato.

Per assumere con contratto di inserimento occorre e altresì che:

  • Venga definito un progetto individuale di inserimento;
  • Il lavoratore sia consenziente;
  • Il progetto sia finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro.

N.B: La durata dovrà essere comprea tra i 9 mesi e 18 mesi. Potrà essere levata a 36 mesi seil soggetto lavoratore sia portatore di Handicap.

 

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La presentazione dei modelli INTRASTAT

Coloro che operano scambi di merce con i Paesi europei sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi (modello Intrastat) degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. La tempistica per  presentazione è subordinata al volume delle operazioni effettuate e si determina separatamente per gli acquisti e le cessioni.

Cessioni - Mod. INTRA-1:

  • Periodicità mensile per importi superiori a 250.00 Euro

  • Periodicità Trimestrale per importi compresi tra Euro 40.000 ed Euro 250.000

  • Periodicità Annuale per importi fino a 40.000 Euro

Acquisti - Mod. INTRA-2:

  • Periodicità mensile per importi superiori a 180.000 Euro

  • Periodicità Trimestrale per importi fino a 180.000 Euro

I termini di presentazione:

  • Per gli INTRA Mensili: il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento

  • Per gli INTRA Trimestrali: l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento

  • Per gli INTRA Annuali: il 31.1 dell’anno successivo a quello di riferimento.

Modalità di presentazione:

  • Manuale (su supporto cartaceo o magnetico) presso un qualsiasi Ufficio doganale della competente Circoscrizione in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato.

  • Tramite servizio postale,  raccomandata A/R

  • In via telematica tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange). Per avvalersi di tale servizio è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Dogane. Coloro che si avvalgono di tale modalità godono di una proroga di 5 giorni rispetto alle scadenze sopra evidenziate.

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INAIL: la pagina dedicata all’autoliquidazione dei premi

Sul sito dell’INAIL è disponibile, come ogni anno, la pagina dedicata alla gestione dell’AUTOLIQUIDAZIONE dei  premi e contributi associativi.

La procedura consente di operare i seguenti adempimenti:

  • Dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nell’anno precedente
  • Calcolo del premio anticipato, che deve essere corrisposto prendendo a riferimento il livello delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente
  • Predisposizione del modello F24, per il pagamento dei suddetti premi, da corrispondere in un’unica soluzione o in forma rateale
  • Visualizzazione e stampa delle basi di calcolo, strumentali a determinare la corretta entità del premio
  • Servizio di “Invio telematico dichiarazione salari”.
  • Servizio di compliazione  “AL.P.I. on line” applicativo software

N.B: Le dichiarazioni delle retribuzioni possono essere presentate, in via telematica, in luogo del servizio di consegna cartaceo,  entro il 16 marzo.  La scadenza per il versamento dei premi, da operare tramite modello F24 è invece fissata per il giorno 16 febbraio 2009.

La pagina dell’INAIL dedicata all’AUTOLIQUIDAZIONE

 

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Ulteriori chiarimenti in tema di Libro unico

in data 7/1/2009 Il ministero del Lavoro ha emanato una ulteriore nota  in tema di istituzione e corretta tenuta del Libro Unico del Lavoro. In particolare vengono forniti chiarimenti sulla modalità e tempistica con cui l’azienda o il consulente abilitato devono inoltrare le deleghe per  l’elaborazione e tenuta del L.U.L. alla competente DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.

INDICAZIONI IMPORTANTI:

  • Viene prorogato al 31/01/2009 l’obbligo di comunicazione, alla DPL, della delega per la tenuta del Libro Unico del Lavoro presso consulente abilitato
  • Viene inoltre data notizia di una serie di iniziative (ISTITUZIONE DI UN FORUM) con lo scopo di aiutare gli operatori interessati.
  • E’ allo studio poi un’implementazione dei servizi attualmente resi sul portale INAIL, che consentirà, presumibilmente dal 16/01/2009, di adempiere all’invio delle deleghe anche alla competente DPL, in luogo della consegna cartacea, attualmente in uso. Chi nel frattempo abbia già proceduto in questo modo (consegna cartacea) ha comunque ottemperato correttamente all’adempimento e non dovrà procedere ad un nuovo invio sul portale INAIL.  

Fonte:  DPL MODENA

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INPS: aggiornamento pensioni di anzianità e precisazioni su cumulo redditi

L’INPS, ha emantato la circolare n. 1/2009 che ha come oggetto l’aggiornamento degli importi corrisposti a titolo di ”PENSIONE DI ANZIANITA”‘ ED “ASSEGNO SOCIALE” per l’anno 2009.

Si precisa che:

  • L’importo del trattamento minimo viene determinato nella misura di EURO 458,20
  • L’importo dell’assegno sociale è stato stabilito nella misura di EURO 409,05
  • E’ stato stabilito un incremento percentuale  del 3,30% per le pensioni di anzianità fino ad un importo di EURO 2.217,80
  • Tale incremento percentuale si riduce al 2,475%  per le pensioni di anzianità superiori all’importo di EURO 2.217,80 

Viene poi ribadito che sempre dal 1/1/2009 entra in vigore la possibilità di cumulare le pensioni di anzianità con i redditi di lavoro autonomo o dipendente. 

Il cumulo non opera per i lavoratori che:

  • Trasformano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale
  • Percepiscono trattamenti provvisori relativi ai lavoratori socialmente utili
  • Percepiscono assegni straordinari per il sostegno al reddito.

N.B: Sono, invece cumulabili le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo a favore di soggetti con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni o con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne.