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La nostra professionalita' al Tuo
servizio
L’assunzione dei lavoratori che usufruiscono della
C.I.G.S. da almeno tre mesi
Ai datori di lavoro che
assumono personale posto in stato di CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA da almeno da tre mesi viene
riconosciuto uno sgravio contributivo, da aggiungere ad
un ulteriore contributo mensile.
Ambito di applicazione:
- L’assunzione può
avvenire nell’ambito di qualsiasi settore, e
qualsiasi schema societario, comprese le
cooperative. Presupposto è che non sia in corso una
domanda di sospensioni dal lavoro per C.I.G.S, ed in
generale procedimenti in atto volti ad ottenere
integrazioni salariali, e che comunque le suddette
imprese non abbiano proceduto nell’ultimo anno a
riduzioni di personale. E’ da premettere che tale
clausola non opera se l’assunzione attiene
a professionalità diverse da quelle per le quali si
è proceduto a ridurre la forza lavoro.
Tipologia di contratto:
Per poter beneficiare
dell’agevolazione il contratto di lavoro che si instaura
deve essere tempo pieno ed indeterminato. Il requisito
fondamentale è che i lavoratori che si assumono devono
necessariamente aver:
- Usufruito almeno
per tre mesi della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA
- Aver usufruito
almeno per tre mesi della CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA in via anche non
continuativa, purché dipendenti da imprese
beneficiarie della C.I.G.S. da almeno sei mesi.
Entità dello sgravio
previsto:
-
E’ previsto, per
un periodo pari a 12 mesi, uno sgravio
assimilabile a quella degli apprendisti. In
pratica l’azienda dovrà corrispondere all’INPS
la sola quota per la quale opera da sostituto
d’imposta a carico del lavoratore.
-
E’ riconosciuto un
contributo mensile in misura pari al 50%
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata
al lavoratore. Tale contributo è commisurato
all’età del lavoratore:
-
9 mesi per la
generalità dei dipendenti
-
21 mesi per i
lavoratori con età anagrafica superiore a 50
anni
-
33 mesi per i
lavoratori con età anagrafica superiore a 65
anni ed operanti nel mezzogiorno
L’assicurazione contro gli infortuni domestici
Il
31/01/2009 scadrà il termine per pagare i
contributi di coloro che, con un’età compresa
tra i 18 e 65 anni,
svolgono, in via continuativa e senza vincolo di
subordinazione, un lavoro finalizzzato a garantire le
cure della propria famiglia e della propria casa.
Prima iscrizione:
Per i soggetti che si iscrivano per la prima volta il
pagamento si può compiere ritirando l’apposito
Bollettino di C/C in
dotazione presso gli uffici postali. L’importo da
corrispondere è pari ad Euro
12,91.
Rinnovo iscrizione:
Per coloro che sono già che risultano già iscritti,
perverrà, presso il proprio domicilio, una comunicazione
da parte dell’INAIL,
in cui vengono riportati i dati dell’assicurato ed il
relativo importo da corrispondere. Anche in questa
circostanza la scadenza per operare il pagamento nei
tempi è la medesima,
31/01/2009. E’ comunque contemplata la
possibilità di usufruire del Bollettino di
C/C sopra
menzionati, in uso presso gli uffici postali, qualora la
modulistica non sarà ricevuta.
Pagamento del premio online:
Da quest’anno è contemplata anche la possibilità di
operare il pagamento tramite procedura informatizzata
(Online) tramite
strumenti di pagamento elettronici
(carte di
credito).
Sono esonerati dal pagamento del premio:
Gli assicurati che nell’anno precedente abbiamo
dichiarato un reddito inferiore ad
Euro 4.648,11 (se
questo è il reddito percepito dall’unico componente) o
inferiore ad Euro 9.296,22 ( se riferito al
reddito dell’intero nucleo familiare). In questo caso,
per certificare la sussistenza del requisito indicato,
in caso di prima iscrizione devrà essere compilato il
modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei
requisiti (Disponibile presso associazioni delle
casalinghe, Patronati, le sedi INAIL) ed ai medesimi
consegnato.
N.B:
Per gli anni successivi alla prima iscrizione, se
persistono i requisiti per l’esonero, i soggetti
beneficeranno della copertura assicurativa, senza
operare comunicazione alcuna ed alcun pagamento.
Diversamente, non rientrando più nei suddetti
requisiti, i soggetti dovranno operare una
comunicazione per la
cancellazione, anch’essa inoltrata agli
enti sopra menzionati,
tramite modulistica conforme.
Il
compenso erogato dalle Società di Capitali
all’amministratore
Gli amministratori delle Società di
capitali di norma possono percepire un compenso,
affinchè sia remunerata la loro attività di
amministrazione e controllo svolta in azienda.
L’ entità e le modalità con cui erogare le suddette
somme variano in relazione a molteplici fattori e sono
erogate in misura:
- Fissa
- Variabile in base
agli utili
- Mista
Per ciò che attiene la periodicità, questa è stabilita a
priori, può essere:
- Mensile
- Trimestrale
- Annuale
Ricordiamo
che lo statuto della Società deve espressamente
contemplare la possibilità di erogazione del compenso, e
comunque il medesimo deve essere deliberato in sede di
ASSEMBEA
ORDINARIA da parte dei soci.
Insindacabilità sulla congruità del compenso erogato:
-
L’entità del compenso deve essere
ritenuta
CONGRUA rispetto
all’impegno profuso, le mansioni svolte, e le
dimensioni della Società. Recenti sentenze della
Cassazione hanno comunque stabilito che non si
può sindacare la congruità delle somme erogate.
Deducibilità del compenso e trattamento ai fini fiscali
e contabili:
- Ricordiamo che, per la Società
erogante il compenso, il medesimo è integralmente
DEDUCIBILE
dal reddito di periodo ai fini
della base imponibile
IRES.
Il criterio di di contabilizzazione è
PER COMPETENZA,
ovvero al momento in cui viene stabilito (delibera
assembleare), e non anche al momento del pagamento.
Nella fattispecie tuttavia il trattamento fiscale
viene gestito con il principio di
CASSA ALLARGATA,
ovvero il pagamento delle somme entro il
12 Gennaio
viene comuque ricompreso nella competenza del’anno
precedente.
Adempimenti di natura
previdenziale:
-
Gli amministratori
devono iscriversi presso la sede Inps
territorialmente competente, per adempiere in
modo corretto al pagamento degli oneri
contributivi. La Gestione previdenziale idonea è
denominata “SEPARTA”.
Ricordiamo che l’entità delle
aliquote contributive, oggetto di revisione
annuale, è così ripartita:
-
2/3
dell’onere
complessivo sono a carico della società
-
1/3
dell’onere complessivo a carico
dell’amministratore (comunque trattenute dalla
Società e versate in nome e per conto
dell’amministratore entro il
16
del mese successivo a quello di effettiva
corresponsione)
Iscrizione INAIL:
-
Anche gli Amministratori, al pari
degli altri lavoratori hanno l’obbligo di
iscrizione presso l’INAIL
a copertura di eventuali infortuni sul lavoro e
le malattie professionali. Saranno esentati
quegli amministratori che dimostrino di non
svolgere la propria attività di collaborazione
in modo rischioso. Per gli iscritti, l’entità
del premio sarà commisurata sul massimale
assunto per il calcolo delle rendite
assicurative.
Trattamento di Fine Mandato:
-
Il
T.F.M.
è un’indennità da corrispondere agli
amministratori alla scadenza del mandato. Anche
questa deve risultare da atto costitutivo della
società o dall’assemblea dei soci. Può essere
stabilito in misura fissa o percentuale
-
Il diritto a percepire
l’indennità devi risultare da data certa
anteriore all’inizio del rapporto.
La società può decidere di accantonare l’indennità di
fine mandato in una polizza di assicurazione, ai fin di:
- Salvaguardare l’equilibrio
finanziario nell’esercizio in cui dovrà essere
corrisposta l’indennità
- Rivalutare il capitale
accantonato
- Blindare le somme
accantonate rispetto alle pretese di eventuali
creditori sociali
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Le
agevolazioni previste per l’assunzione dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Gli Artt. 8 e 25 della Legge n.
223/1991
disciplinano le
agevolazioni previste per i datori di lavoro di
qualunque settore che assumano lavoratori
iscritti nelle
liste di mobilità.
Affinchè
scatti l’agevolazione i contratti stiupalti
devono avere le seguenti caratteristiche:
-
Contratto
a termine per un massimo di
12 mesi,
con possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato nel corso del
rapporto
-
A tempo indeterminato
fin dall’inizio
-
Costituzione del rapporto a tempo
parziale
N.B:
Il datore di
lavoro non deve procere a riduzioni di
personale
nei 12 mesi
precedenti per accedere
allo strumento, a meno che l’assunzione riguardi
professionalità sostanzialmente diverse da
quelle del personale licenziato. I benefici
contributivi variano in relazione al fatto
che il contratto di lavoro venga stipulato a
termine ovvero a tempo indeterminato e che il
lavoratore da assumere abbia diritto o meno
all’indennità di mobilità.
Gli incentivi previsti sono così
determinati:
-
Per i datori di lavoro
che procedano ad assunzioni con
contratto a termine per un massimo di 12
mesi:
Corresponsione, da parte dell’azienda,
della sola parte di contribuzione
devoluta in caso di assunzione di
apprendisti, in pratica la sola parte
a carico del lavoratore
-
Per i datori di lavoro che
trasformino il contratto a termine in
contratto a tempo indeterminato:
Proroga delle condizioni agevolative (come
sopra) per ulteriori
12 mesi
-
Per i datori di lavoro che
assumono con contratto a tempo indeterminato:
La quota di contribuzione agevolata, la
medesima che sarebbe stata corrisposta se
per contratto di apprendistato è prorogata
per un periodo
pari a 18 mesi
Oltre alle
agevolazioni menzionate, se l’assunzione avviene
a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi
diritto all’indennità di mobilità, al datore di
lavoro viene corrisposta, per ogni mensilità,
un contributo mensile pari al
50%
dell’indennità di mobilità
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore
qualora avesse ancora versato in quello stato.
Tale importo viene erogato per un
massimo di:
-
12 mesi
per i lavoratori con età fino a
50 anni
-
24 mesi
per lavoratori con età
superiore a 50
anni
-
36 mesi
per le aree del Mezzogiorno
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Il contratto di
inserimento
Il contratto di inserimento è uno
schema assimilabile al contratto di formazione e
lavoro, ed introdotto dalla riforma
BIAGI. E’
finalizzato all’inserimento, o al nuovo
inserimento del lavoratore nel mercato del
lavoro. Il contratto è seguito da un un
progetto
individuale, studiato per far acquisire
al lavoratore le competenze professionali
all’interno di un determinato contesto
aziendale.
I lavoratori destinatari possono
essere:
- Giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Disoccupati,
età compresa tra ventinove trentadue anni
- Lavoratori
con più di 50 anni, attualmente disoccupati
- Lavoratori
disoccupati negli ultimi due anni
- Donne di
qualsiasi età, residenti in luoghi in cui il
tasso di occupazione femminile sia
inferiore al 20 % rispetto a quello
maschile, ovvero tasso di disoccupazione
superiore del 10 % rispetto a quello
maschile
- Soggetti con
handicap
I contratti di inserimento
possono essere stipulati:
-
Da enti
pubblici economici
-
Imprese e
loro consorzi
-
Gruppi di
imprese
-
Associazioni
professionali
-
Aassociazioni
socio-culturali
-
Associazioni
sportive
-
Fondazioni
-
Enti di
ricerca pubblici e privati
-
Organizzazioni e associazioni di
categoria
Le categorie sopra menzionate
sono autorizzate a condizione che abbiano
mantenuto in servizio almeno il
60% dei
contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi
precedenti la nuova assunzione. Il contratto
deve avere forma scritta, a pena di nullità, e
deve specificatamente indicare il progetto
individuale di inserimento.
In difetto del
requisito il contratto si intenderà a tempo
indeterminato.
Per assumere con contratto di
inserimento occorre e altresì che:
- Venga
definito un progetto individuale di
inserimento;
- Il lavoratore
sia consenziente;
- Il progetto
sia finalizzato all’adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore al
contesto del lavoro.
N.B:
La durata
dovrà essere comprea
tra i 9 mesi e 18
mesi. Potrà essere levata a
36 mesi seil
soggetto lavoratore sia portatore di
Handicap.
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La presentazione
dei modelli INTRASTAT
Coloro che operano scambi di
merce con i Paesi europei sono obbligati alla
presentazione degli elenchi riepilogativi
(modello Intrastat)
degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie. La tempistica per
presentazione è subordinata al volume delle
operazioni effettuate e si determina
separatamente per gli acquisti e le cessioni.
Cessioni - Mod. INTRA-1:
-
Periodicità mensile per
importi superiori a
250.00 Euro
-
Periodicità Trimestrale per
importi compresi
tra Euro 40.000 ed Euro 250.000
-
Periodicità Annuale per
importi
fino a 40.000 Euro
Acquisti - Mod. INTRA-2:
I termini di
presentazione:
-
Per gli
INTRA
Mensili: il giorno
20 del
mese successivo a quello di riferimento
-
Per gli
INTRA
Trimestrali:
l’ultimo giorno del mese successivo
al trimestre di riferimento
-
Per gli
INTRA
Annuali: il
31.1 dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Modalità di presentazione:
-
Manuale
(su supporto cartaceo o magnetico) presso un
qualsiasi Ufficio doganale della competente
Circoscrizione in relazione alla sede del
soggetto obbligato o del terzo delegato.
-
Tramite
servizio postale,
raccomandata A/R
-
In via telematica
tramite il sistema
EDI (Electronic Data
Interchange). Per avvalersi di tale servizio
è necessario presentare un’apposita istanza
all’Agenzia delle Dogane. Coloro che si
avvalgono di tale modalità godono di una
proroga di 5 giorni rispetto alle scadenze
sopra evidenziate.
-
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INAIL: la pagina
dedicata all’autoliquidazione dei premi
Sul sito dell’INAIL
è disponibile, come ogni anno, la pagina
dedicata alla gestione dell’AUTOLIQUIDAZIONE
dei premi e contributi
associativi.
La procedura consente di operare
i seguenti adempimenti:
- Dichiarazione
delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
nell’anno precedente
- Calcolo del
premio anticipato, che deve essere
corrisposto prendendo a riferimento il
livello delle retribuzioni corrisposte
nell’anno precedente
-
Predisposizione del modello
F24, per
il pagamento dei suddetti premi, da
corrispondere in un’unica soluzione o in
forma rateale
-
Visualizzazione e stampa delle basi di
calcolo, strumentali a determinare la
corretta entità del premio
- Servizio di
“Invio telematico dichiarazione salari”.
- Servizio di
compliazione
“AL.P.I. on line” applicativo
software
N.B:
Le dichiarazioni delle
retribuzioni possono essere presentate, in via
telematica, in luogo del servizio di consegna
cartaceo,
entro il 16 marzo.
La scadenza per il versamento dei premi, da
operare tramite modello
F24
è invece fissata per il giorno
16 febbraio 2009.
La pagina dell’INAIL
dedicata all’AUTOLIQUIDAZIONE
Ulteriori
chiarimenti in tema di Libro unico
in
data
7/1/2009 Il ministero del Lavoro
ha emanato una ulteriore nota in tema
di istituzione e corretta tenuta del
Libro Unico del Lavoro. In
particolare vengono forniti chiarimenti sulla
modalità e tempistica con cui l’azienda o il
consulente abilitato devono inoltrare le deleghe
per l’elaborazione e tenuta del
L.U.L.
alla competente
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.
INDICAZIONI IMPORTANTI:
-
Viene prorogato al
31/01/2009 l’obbligo di
comunicazione, alla
DPL,
della delega per la tenuta del Libro
Unico del Lavoro presso consulente
abilitato
-
Viene inoltre data
notizia di una serie di
iniziative (ISTITUZIONE DI UN FORUM) con
lo scopo di aiutare gli operatori
interessati.
-
E’ allo studio poi
un’implementazione dei servizi
attualmente resi sul portale
INAIL, che
consentirà, presumibilmente dal
16/01/2009, di
adempiere all’invio delle deleghe anche
alla competente
DPL,
in luogo della consegna cartacea,
attualmente in uso. Chi nel frattempo
abbia già proceduto in questo modo
(consegna cartacea) ha comunque
ottemperato
correttamente all’adempimento e non
dovrà procedere ad un nuovo invio sul
portale INAIL.
Fonte: DPL MODENA
INPS:
aggiornamento pensioni di anzianità e
precisazioni su cumulo redditi
L’INPS, ha emantato
la circolare n.
1/2009 che ha come
oggetto l’aggiornamento degli importi
corrisposti a titolo di ”PENSIONE
DI ANZIANITA”‘ ED “ASSEGNO SOCIALE” per
l’anno 2009.
Si precisa che:
-
L’importo del trattamento
minimo viene determinato nella misura di
EURO
458,20
-
L’importo dell’assegno
sociale è stato stabilito nella misura di
EURO
409,05
-
E’ stato stabilito un
incremento percentuale del
3,30% per
le pensioni di anzianità fino ad un importo
di EURO
2.217,80
-
Tale incremento
percentuale si riduce al 2,475% per
le pensioni di anzianità superiori
all’importo di EURO
2.217,80
Viene poi ribadito che sempre dal
1/1/2009
entra in vigore la possibilità di
cumulare le pensioni di anzianità con i redditi
di lavoro autonomo o dipendente.
Il cumulo non opera per i
lavoratori che:
- Trasformano
il proprio rapporto da tempo pieno a tempo
parziale
- Percepiscono
trattamenti provvisori relativi ai
lavoratori socialmente utili
-
Percepiscono assegni straordinari per il
sostegno al reddito.
N.B:
Sono,
invece cumulabili le pensioni di vecchiaia
anticipate liquidate interamente con il sistema
contributivo a favore di soggetti con anzianità
contributiva pari o
superiore a 40 anni
o con età pari o
superiore a 65 anni per gli uomini ed a 60 per
le donne.
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