Il contratto di apprendistato
Cosa è ?
L'apprendistato è un rapporto
di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire
l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità
tecnica per diventare lavoratore qualificato. Quindi lo scopo è quello di
fornire una qualificazione professionale ai giovani che ne sono sprovvisti; per
i giovani già in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione
professionale (attestato di qualifica, diploma di qualifica o diploma di scuola
media superiore) è un'occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore
preparazione professionale.
Obblighi del datore di lavoro ?
Nel contratto di apprendistato
il datore di lavoro deve precisare le prestazioni che saranno richieste al
lavoratore, l'addestramento che gli sarà impartito all'interno dell'azienda o in
strutture esterne e la qualifica che sarà conseguita dal giovane al termine del
rapporto di apprendistato.
La riforma del lavoro ha
introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato che però non è al momento
applicabile poichè non è ancora stata adottata specifica regolamentazione da
parte delle regioni e province autonome.
Fino all'entrata in vigore
delle disposizioni regionali/provinciali si applica pertanto la vecchia
disciplina; è però venuto meno l'obbligo della preventiva autorizzazione da
parte del Servizio Lavoro.
Tipologie di
contratto di apprendistato ?
Con la riforma introdotta dal
D.Lgs. del 10.09.2003, n. 276 sono rinvenibili, sostanzialmente, tre tipologie
di contratto di apprendistato:
-
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
rivolto a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età,
finalizzato, nel più generale ambito dell'assolvimento dell'obbligo formativo,
al conseguimento di una qualifica professionale;
-
apprendistato professionalizzante rivolto a soggetti di età compresa
tra 18 e 29 anni (nel caso di possesso di qualifica professionale l'età minima
scende a 17 anni), per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali;
-
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (anche
in questo caso se in possesso di qualifica professionale l'età minima scende a
17 anni).
Se l'apprendista
è portatore di handicap ?
Qualora l'apprendista sia
portatore di handicap, i limiti di età sopra citati sono elevati di due anni.
Entro i suddetti limiti di età, il rapporto di apprendistato non deve
necessariamente esaurirsi, bensì iniziare, in quanto il sopraccitato limite
massimo è riferito al momento della costituzione del rapporto stesso.
Quali sono i principi
costitutivi, estintivi ed estintivi dell'apprendistato ?
Il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi:
- forma scritta del contratto che deve evidenziare la prestazione oggetto
del contratto, il piano formativo e la qualifica da conseguire;
- divieto di collegare il compenso a tariffe di cottimo;
- recesso libero del datore di lavoro possibile a fine contratto nel
rispetto dei termini di preavviso;
- recesso permesso in caso di giusta causa e di giustificato motivo;
- indicazione del monte ore per la formazione;
- formazione registrata sul libretto formativo;
- presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
La qualifica che il lavoratore potrà conseguire al termine del rapporto
deve essere definita ai sensi della Legge 53/2003.
In merito agli accertamenti sanitari, gli apprendisti minori soggetti alla
sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 626/1994 sono sottoposti ad
accertamenti preventivi e periodici effettuati dal medico competente, mentre
se non soggetti alla sorveglianza sanitaria vanno sottoposti alle visite
preventive e periodiche presso l'ASL competente, a cura e spese del datore di
lavoro ai sensi dell'art. 8 della Legge 977/1967. Anche per quanto riguarda
gli apprendisti maggiorenni, occorre distinguere l'ipotesi in cui tali
soggetti non siano adibiti ad attività per le quali è prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al D.Lgs. 626/1994 dall'ipotesi in cui vi siano, invece,
adibiti. Nel primo caso vanno sottoposti a visita medica preventiva gratuita
presso la struttura pubblica territorialmente competente; nel secondo caso
sussiste, attualmente, l'obbligo di due accertamenti sanitari volti entrambi a
verificare l'idoneità alla mansione specifica alla quale devono essere
adibiti: uno eseguito presso le competenti strutture pubbliche (ex Legge
25/1955) e l'altro effettuato dal medico competente (ex D.Lgs. 626/1994) (Circ.
Min. Lav. 11 del 17/01/2001).
L'assunzione degli apprendisti può essere effettuata tramite la normale
comunicazione al Centro per l'impiego competente contestualmente
all'instaurazione del rapporto.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 non è più necessario richiedere
alla Direzione Provinciale del Lavoro (in Trentino il Servizio Lavoro)
l'autorizzazione preventiva per instaurare un rapporto di apprendistato.
Al contratto di apprendistato può essere apposto un periodo di prova, che
generalmente è regolato dai contratti collettivi di categoria e che comunque
non può eccedere la durata di due mesi.
L'apprendista può essere assunto anche con contratto a tempo parziale,
purché la durata delle prestazioni lavorative sia compatibile con il
raggiungimento della qualifica professionale (Circ. Min. Lav. 102/1986).
Per quanto riguarda il limite numerico all'assunzione, il datore di lavoro
non artigiano può assumere:
-
un numero di apprendisti non superiore al 100% delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa;
-
fino a tre apprendisti se non ha alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre.
Per le imprese artigiane la legge quadro di riferimento (Legge 443/1985)
disciplina, in generale, l'intera prestazione d'opera di personale dipendente
entro i seguenti limiti:
-
per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo di
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
-
per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato
fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
-
per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura
(elencati in calce alla Legge 443/1985): un massimo di 32 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
-
per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
-
per le imprese di costruzioni: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può
essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed
istituti quali ad esempio:
- avviamento obbligatorio;
- licenziamenti individuali;
- statuto dei lavoratori (per unità produttive con più di 15 addetti).
Vengono invece computati per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e
per i licenziamenti collettivi.
Un ulteriore incentivo normativo è costituito dalla possibilità di
inquadrare gli apprendisti in una categoria fino a due livelli inferiore
rispetto a quella spettante in base al contratto collettivo applicabile, per i
lavoratori non apprendisti.
Quale è la durata
dell'apprendistato ?
La durata dell'apprendistato varia in base alla tipologia del contratto,
così come definito dal D.Lgs. 276/2003:
- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione ha durata non superiore a tre anni; la durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di
studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o da soggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti
ai sensi della Legge 53/2003;
- l'apprendistato professionalizzante ha durata non inferiore a due anni e
non superiore a sei (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito della prima tipologia); sono comunque i contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale che ne
stabiliscono, in base al tipo di qualificazione da conseguire, la durata;
- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione ha durata definita dalle Regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre
istituzioni formative, che stabiliscono anche i principi ai quali debbono
uniformarsi questi contratti.
I periodi di servizio in qualità di apprendista presso più datori di lavoro
si cumulano ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, purché
non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alla
stessa attività .
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per
gravidanza e puerperio o servizio militare non si computano ai fini della
durata del periodo di apprendistato.
Come si svolge la
formazione all'interno dell'azienda ?
La formazione professionale nell'apprendistato si svolge all'interno
dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione
ad appositi corsi.
L'art. 16 della Legge 196/1997, come modificato dalla Legge 263/1999, ha
valorizzato notevolmente i momenti di formazione e ha stabilito che le
relative agevolazioni non trovino applicazione nel caso della mancata
partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna
all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e proposte
formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente
(Agenzia del lavoro in provincia di Trento).
A tale riguardo i datori di lavoro devono comunicare all'amministrazione
competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale
contestualmente alla comunicazione di assunzione dell'apprendista stesso; il
decreto Ministeriale del 07.10.1999 stabilisce anche che le iniziative
formative devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la
frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista.
Pertanto il datore di lavoro, per poter beneficiare delle agevolazioni
contributive previste per il rapporto di apprendistato, deve consentire al
proprio apprendista di frequentare le attività di formazione esterna, le
quali, comunque, dovranno essere proposte al datore di lavoro
dall'amministrazione pubblica competente, che non solo deve organizzare
l'attività formativa, ma anche avanzare una formale proposta di partecipazione
all'azienda. Nel caso di inadempienza nella erogazione della formazione, di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità formative, il datore è tenuto a
versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
A tale riguardo con la Circolare 78 del 09.11.2000, il Ministero del Lavoro
ha specificato che l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata,
alle iniziative di formazione esterna ed eventuali assenze sono ammesse solo
per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi
stessi, che devono essere debitamente certificate.
Inoltre, perché il datore di lavoro possa usufruire delle agevolazioni
contributive, occorre che l'apprendista che si sia assentato dalle attività
formative partecipi alle iniziative di recupero eventualmente programmate fino
al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista. In
mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che
l'apprendista abbia partecipato ad attività di formazione esterna per almeno
l'80% delle ore annualmente previste.
Il monte ore di formazione, esterna ed interna all'azienda, deve essere in
via di principio congruo al conseguimento della qualifica professionale; solo
nel caso della tipologia di apprendistato professionalizzante è definito un
minimo di 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali.
Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di
erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle Regioni competenti.
La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.
In attuazione di quanto previsto dal citato art. 16 della Legge 196/1997,
il Ministro del Lavoro ha emanato specifiche disposizioni relative a contenuti
e obiettivi delle attività di formazione degli apprendisti, stabilendo che le
stesse devono essere strutturate in forma modulare e che i contenuti della
formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e
finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, devono essere
articolati come segue:
-
contenuti a carattere trasversale: eventuale recupero di conoscenze
linguistico-matematiche, comportamenti relazionali, conoscenze organizzative
e gestionali e conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali).
In questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata
anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
-
contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed
operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; in
questo ambito dovranno essere sviluppati anche i temi della sicurezza sul
lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della specifica figura
professionale.
La formazione sui contenuti di carattere economico e trasversale deve
essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale o nelle
strutture accreditate ai sensi dell'art. 17 della Legge del 24/06/1997, n.
196.
A completamento del quadro normativo riferito alle modalità di svolgimento
della formazione nell'apprendistato, il Ministero del Lavoro, con Decreto del
28 febbraio 2000, ha indicato le caratteristiche professionali richieste per
lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale previsto dalla citata Legge
196/1997, stabilendo, tra l'altro, che le funzioni di tutore possono essere
svolte da un lavoratore con formazione e competenze adeguate designato
dall'impresa.
____________________________________________________________________________________________
Il contratto di lavoro subordinato
Cosa è ?
Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore
si impegna a prestare la propria attività lavorativa all'interno
dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, che è tenuto a pagare la
retribuzione.
Dalla conclusione del contratto derivano alcuni obblighi previsti
espressamente dalla legge in capo a ciascuna delle due parti: ad esempio, il
lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento
del lavoro, mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare la
retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Quale è
la forma ?
Il contratto di lavoro subordinato può essere concluso sia oralmente che in
forma scritta. In alcuni casi però la forma scritta è obbligatoria, come per
il part-time e il contratto a tempo determinato.
Secondo le disposizione del D.Lgs. 152/1997 il datore di lavoro è tenuto a
fornire al lavoratore in forma scritta alcune informazioni sul contenuto del
contratto, anche nel caso in cui sia stato stipulato verbalmente. Si tratta,
in particolare, delle informazioni riguardanti il luogo e l'orario di lavoro,
la durata del contratto (se è a tempo determinato), le mansioni assegnate al
lavoratore e il conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la
durata delle ferie, ecc.. Tutte queste notizie devono essere fornite al
lavoratore tramite la lettera di assunzione oppure in un altro documento
scritto, che deve essere consegnato entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione.
Patto di prova...
Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova.
Con il patto in esame, datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che per un
determinato periodo di tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal
contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La
durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma
in ogni caso, secondo la legge, non può superare sei mesi (art. 10 Legge
604/1966). Il patto di prova, inoltre, deve essere stipulato in forma scritta
prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità; il datore di lavoro
non potrà cioè licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la
disciplina dei licenziamenti individuali.
Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente
un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a
tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme
contrattuali che vediamo di seguito.
-
Apprendistato
-
L'istituto dell'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale
l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento
necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per
diventare lavoratore qualificato.
-
Inserimento lavorativo
-
Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della
cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.
-
Tempo determinato
-
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano
ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che
richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.
-
Tempo parziale
-
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore
rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
-
Lavoro ripartito
-
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di
un'unica ed identica obbligazione lavorativa.
-
Somministrazione di lavoro
-
Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre
soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il
lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la
propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra
somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura
di manodopera, che è un normale contratto commerciale.
_________________________________________________________________________________________________________________
Il lavoro a progetto
Cosa è ?
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma
contrattuale che la finalità.
I rapporti di collaborazione coordinata continuativa, come
precedentemente intesi, trovano ancora possibilità di applicazione solo al
personale delle pubbliche amministrazioni.
Quale è
la forma ?
Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e contenere i
seguenti elementi:
- indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con
indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con
l'individuazione di un elemento ovvero un evento particolare a cui
ricondurne la durata);
- indicazione del progetto, programma o fase di lavoro;
- ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato
quantificato;
- indicazione dei tempi e modi di pagamento;
- indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi
spese;
- forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
- misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto.
Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista
iscritto all'albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura
intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere
altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e
commissioni, e con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro prestato e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto in
caso di lavoro autonomo per una analoga prestazione.
In caso di infortunio, malattia o maternità il contratto viene sospeso,
senza erogazione del corrispettivo; le suddette cause non comportano dunque
automaticamente la risoluzione del contratto. La sospensione non comporta la
proroga del contratto se non è stata espressamente prevista.
risoluzione del
contratto...
Viene risolto solo se la sospensione si protrae per un periodo superiore
ad 1/6 della durata stabilita, se è determinata, oppure per un periodo
superiore a 30 giorni, se la durata è determinabile.
La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni, ma le
parti possono eventualmente prevedere un periodo maggiore.
La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto, del
programma o della fase di esso.
Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo
eventuali diverse modalità concordate.
__________________________________________________________________________________________________________________
La collaborazione occasionale è caratterizzato da un duplice requisito:
durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente e un compenso non superiore a cinque mila euro nello
stesso anno solare e con lo stesso committente.
Il campo di applicazione oggettivo del contratto non ha limiti, per cui
può interessare qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
Si tratta di una particolare prestazione lavorativa introdotta dalla
riforma Biagi, ma non ancora applicabile poichè deve essere predisposta una
specifica norma che ne regolamenti procedure e funzionamento.
Sono tali le attività di natura occasionale svolte da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro o
in procinto di uscirne, quali:
-disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti, pensionati;
- disabili e soggetti in comunità di recupero;
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
tipologia attività?
Le attività che possono essere svolte con questa tipologia contrattuale
sono:
- piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa
l'assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con
handicap;
- insegnamento privato supplementare;
- piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di
edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
- collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di
lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali
improvvisi, o di solidarietà.
limiti ?
Lo svolgimento dell'attività occasionale di tipo accessorio non deve
superare i trenta giorni nell'arco dell'anno solare (anche se in favore di
committenti diversi) e i compensi complessivi non devono superare i tremila
euro.
__________________________________________________________________________________________________________________
Il contratto a tempo determinato
La
disciplina ?
La disciplina del contratto a tempo determinato, ovvero del contratto di
lavoro che prevede una scadenza finale, è stata modificata con il D. Lgs. del
06.09.2001, n.368, emanato in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/70 sul
lavoro a termine, che ha espressamente abrogato la precedente normativa.
Secondo tale norma, il contratto di lavoro a termine può essere stipulato
quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo
limitato. Si può pensare, ad esempio, ad incrementi di attività dovuti a
circostanze eccezionali, alle attività stagionali, alla sostituzione di
lavoratori assenti per malattia, ferie, ecc.
quando
l'assunzione a tempo non'è ammessa ?
L'assunzione a termine non è invece ammessa:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei
mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla
legge;
- per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
- per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul
lavoro.
Quale è
la forma ?
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere
l'indicazione delle ragioni sopra indicate; in loro mancanza, il contratto si
considera a tempo indeterminato. Una copia dell'atto scritto deve essere
consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.
La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non
supera 12 giorni.
settore del trasporto
aereo ?
Casi particolari si rilevano nel settore del trasporto aereo dove sono
ammessi contratti a termine di durata complessiva non superiore a 6 mesi nei
periodi compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, nonché contratti a termine
di durata non superiore a 4 mesi per periodi diversamente distribuiti.
In agricoltura il rapporto di lavoro a tempo determinato è previsto in via
ordinaria in base ad una specifica normativa; a tale rapporto, pertanto, non si
applica la disciplina in esame.
È inoltre sempre consentita l'assunzione a termine dei dirigenti, purché la
durata del contratto non sia superiore a 5 anni.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere limiti quantitativi
all'utilizzazione dei contratti a termine a seconda dei settori produttivi o
anche delle singole imprese. Tuttavia, non possono essere previsti limiti
quantitativi per i contratti a termine che siano conclusi:
- per una durata non superiore ai 7 mesi;
- nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai
contratti collettivi;
- per ragioni di carattere sostitutivo o per lavori stagionali;
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno;
- nel settore dello spettacolo, per specifici programmi radiofonici o
televisivi;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati
nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale;
- al termine di un periodo di tirocinio o di stage;
- per l'assunzione di lavoratori di età superiore a 55 anni.
la proroga del contratto?
Il termine finale del contratto può essere prorogato, per una sola volta,
quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il
consenso del lavoratore. La proroga è ammessa quando sussistono ragioni
oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato
stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto
di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al
decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore.
La legge fissa anche un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza,
termine pari a 20 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a
6 mesi, e a 30 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre
i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato.
limite all'assunzione
del lavoratore più volte?
Una disciplina particolare è prevista per l'ipotesi in cui il lavoratore
venga assunto più volte a termine presso la stessa azienda. In tale ipotesi, se
il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, a
seconda che il primo contratto fosse di durata rispettivamente inferiore o
superiore a 6 mesi, il secondo contratto viene considerato a tempo
indeterminato. Se invece il lavoratore viene riassunto a termine immediatamente
dopo la scadenza del primo contratto, in modo che tra il primo e il secondo
contratto non vi sia alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato fin dalla data della stipulazione del primo
contratto.
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto a ricevere lo stesso trattamento
dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività,
ovvero che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale, in proporzione al
periodo di lavoro prestato. In particolare, al lavoratore a termine spettano le
ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine
rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa, a meno che non sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
Il lavoratore assunto a termine ha inoltre diritto a ricevere una formazione
specifica in materia di sicurezza per l'esercizio delle mansioni per le quali è
stato assunto, al fine di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro.
Per quanto riguarda, più in generale, la formazione professionale, la legge
prevede che i contratti collettivi di lavoro possano prevedere le condizioni e
le modalità di accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione
adeguate.
licenziamento del
lavoratore a termine?
Una particolarità della disciplina del lavoro a termine riguarda il
licenziamento: il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere
licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un
fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del
rapporto di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per
giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione
dell'attività dell'impresa).
licenziamento senza
giusta causa prima della scadenza del termine?
Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine
comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le
retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza
inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore
lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
__________________________________________________________________________________________________________________
Il contratto a tempo parziale (part-time)
cosa
prevede?
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore
rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
Il D. Lgs. 61/2000, modificato parzialmente dal D. Lgs. 100/2001, ha
riformato significativamente la disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale; la recente riforma introdotta con la Legge 30/2003 (la c.d. riforma
Biagi) apporta inoltre ulteriori modifiche al quadro normativo preesistente in
materia.
i
diversi tipi?
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
- di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al
tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro
(ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario
normale di lavoro di 8 ore al giorno);
- di tipo verticale, quando è previsto che l'attività lavorativa
sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore
lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso
dell'anno);
- di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time
verticale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma
scritta.
Se manca la firma e quindi la prova della stipulazione del contratto a
tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la
sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
cosa
deve indicare?
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare in modo preciso:
- la durata della prestazione lavorativa (in caso di mancanza o di
indeterminatezza dell'indicazione della durata, il lavoratore può chiedere
che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno,
oltre al risarcimento del danno);
- la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno (salva la possibilità di apporre le c.d.
"clausole elastiche").
In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della
collocazione temporale, spetta al giudice determinare le modalità temporali di
svolgimento della prestazione e quantificare il risarcimento del danno a
favore del lavoratore.
Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel
contratto individuale entro il limite del tempo pieno. La legge prevede la
possibilità di ricorrere al lavoro supplementare nel part time di tipo
orizzontale. Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi
anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte
che la prestazione stabilita sia inferiore all'orario normale settimanale.
Spetta alla contrattazione collettiva individuare il numero massimo di
ore effettuabili, le causali nonché le conseguenze del superamento dei
limiti massimi consentiti. In presenza della regolamentazione collettiva non
è inoltre necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del
lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso essere considerato un
giustificato motivo di licenziamento.
Anche in mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare
è comunque ammesso su base volontaria, fermo restando il limite del tempo
pieno.
Per quanto riguarda la retribuzione, la legge non prevede una
maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno
tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria.
Si tratta del lavoro prestato oltre la giornata lavorativa nel part-time
di tipo verticale o misto. E' possibile il ricorso al lavoro straordinario
anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempo parziale sia stipulato a
termine.
È consentito il ricorso al lavoro straordinario solo quando sia stato
raggiunto il il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in
aumento dell'orario può essere gestita mediante il ricorso al lavoro
supplementare.
Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma
per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una precisa
regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento
al giorno, alla settimana, al mese o all'anno. Il datore di lavoro non può
modificare unilateralmente la collocazione della prestazione lavorativa
rispetto a quella contrattualmente stabilita. Le parti del contratto
individuale hanno però la facoltà di stipulare un patto, in forma scritta,
avente come oggetto una clausola flessibile. Tale patto può essere stipulato
anche quando il rapporto di lavoro è a termine.
La regolamentazione del lavoro flessibile è demandata alla contrattazione
collettiva che deve individuare i limiti e le modalità di esercizio del
potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione
temporale della prestazione. La legge prevede in favore del lavoratore un
preavviso di due giorni lavorativi. Le parti possono stabilire anche un
preavviso diverso, ma non possono comunque eliminarlo completamente. In caso
di lavoro flessibile il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche
compensazioni.
In mancanza di regolamentazione per via collettiva, datore di lavoro e
lavoratore possono comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro
flessibile, ma devono stabilire le modalità, le forme e la misura della
compensazione. Il rifiuto del lavoratore di stipulare la clausola flessibile
non costituisce in ogni caso giustificato motivo di licenziamento.
Il D.Lgs. 276/2003 ha introdotto, limitatamente al part time verticale e
misto, la facoltà per le parti di stipulare una clausola elastica relativa
alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. Questa clausola si
differenzia dalla clausola flessibile perché non concerne solo la
collocazione del monte ore concordato, ma attiene invece alla possibilità di
ampliare il numero di ore concordato.
La clausola elastica determina cioè un incremento definitivo della
quantità della prestazione.
Sta alla contrattazione collettiva regolamentare le modalità secondo le
quali il datore di lavoro può aumentare la prestazione lavorativa e
l'individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro
elastico. In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti devono
essere previsti dalle parti del contratto individualeche stipulino il patto
avente per oggetto la clausola elastica.
La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità
della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove
si verifica un aumento temporaneo della prestazione. La legge prevede la
facoltà di stipulare una clausola elastica limitatamente al part time
verticale e misto.
Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole
rispetto al lavoratore a tempo pieno che svolge le medesime mansioni. Si
applica quindi lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno
con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata del periodo di prova,
alla durata delle ferie annuali, nonché del periodo di congedo parentale.
Invece, la retribuzione globale, quella feriale e i trattamenti per
malattia, infortunio e maternità sono corrisposti in proporzione al lavoro
svolto.
La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per
mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, a carico del datore
vi è un obbligo di comunicazione ai dipendenti full-time occupati in unità
produttive site nel medesimo Comune. Il datore è tenuto a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione e, su richiesta del
lavoratore, a motivare l'eventuale rifiuto. Il diritto di precedenza può
essere inserito nel contratto individuale.
Altra ipotesi di trasformazione del rapporto è quella che prevede il
passaggio dal part-time al full-time. In particolare, se il datore decide di
procedere a nuove assunzioni a tempo pieno, ai lavoratori assunti a tempo
parziale presso unità produttive site entro 50 km da quella interessata dal
programma di assunzione deve essere riconosciuto un diritto di precedenza.
Questo diritto, però, è valido solo per quei lavoratori che svolgano le
stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle per cui è prevista
l'assunzione.
La legge stabilisce i criteri in base ai quali si devono individuare i
lavoratori part-time cui spetta la precedenza nell'assunzione a tempo pieno
(carichi familiari, anzianità di servizio, ecc.). L'inosservanza del diritto
di precedenza dà luogo ad un risarcimento del danno, corrispondente alla
differenza tra l'importo della retribuzione percepita dal lavoratore
part-time e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio
al tempo pieno.
Un'ultima precisazione riguarda gli effetti della trasformazione del
rapporto sul trattamento previdenziale del lavoratore. Infatti, quando si
tratterà di determinare l'ammontare della pensione da corrispondere al
lavoratore si dovrà computare:
- per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno;
- in proporzione all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente
ai periodi di lavoro a tempo parziale.
In ogni caso, l'eventuale rifiuto del lavoratore di accettare la
trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, o viceversa,
non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
