Disciplina
legislativa e contrattuale riferita alle festività nazionali, alle
semifestività e alle ex festività o festività soppresse (anno2006)
L’avvio dell’anno nuovo, seppure ormai alquanto inoltrato, ci induce a
fornirvi una sorta di memorandum riguardante le disposizioni dettate per il
2006 dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da specifiche norme di
legge in materia di festività, semifestività ed ex festività o festività
soppresse.
Rammentiamo, a tale proposito, che:
► FESTIVITA’ NAZIONALI
agli
effetti civili e religiosi sono da considerare, per l’anno in corso,
giorni festivi nazionali e, pertanto, non lavorativi, oltre alle
domeniche, fra le quali abbiamo avuto, quest’anno, anche il 1° gennaio:
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LE GIORNATE DI |
RICORRENZA |
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Venerdì |
6 |
gennaio |
Epifania; |
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Lunedì |
17 |
aprile |
Lunedì dell’Angelo; |
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Martedì |
25 |
aprile |
Anniversario della Liberazione
(*); |
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Lunedì |
1 |
maggio |
Festa del Lavoro (*); |
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Venerdì |
2 |
giugno |
Festa della Repubblica (*); |
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Giovedì |
29 |
giugno |
SS. Pietro e Paolo (**); |
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Martedì |
15 |
agosto |
Assunzione; |
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Mercoledì |
1 |
novembre |
Tutti i Santi, |
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Venerdì |
8 |
dicembre |
Immacolata Concezione; |
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Lunedì |
25 |
dicembre |
Natale; |
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Martedì |
26 |
dicembre |
S.
Stefano.
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(*) In considerazione della
vigente disciplina di legge e del consolidato indirizzo giurisprudenziale
maturato, qualora la ricorrenza di tali festività civili cada, diversamente
da quanto avviene nell’anno 2006, in giornata domenicale, alle lavoratrici e
ai lavoratori spetta, previo accordo con l’azienda, in alternativa al
compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire
compatibilmente con le esigenze di servizio.
(**) La ricorrenza dei SS. Apostoli
Pietro e Paolo è da considerare giornata festiva soltanto per le lavoratrici
e i lavoratori che prestano la loro attività di lavoro nella città di Roma,
di cui i due Apostoli sono i Patroni.
Per opportuna conoscenza, segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
23 novembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 15
novembre 2005, con il quale viene determinato il calendario delle
festività religiose ebraiche per l’anno in corso.
Il citato decreto ministeriale prevede, a tale proposito, che le lavoratrici
e i lavoratori di religione ebraica “hanno diritto di fruire, su loro
richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto deve
essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del
lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato dovranno
essere recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad
alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili
esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico”.
Per quanto sopra, il provvedimento legislativo del Ministero dell’Interno
elenca le festività in argomento, precisando che
per esse e per quanto attiene al rapporto di lavoro “si applicano le
disposizioni relative al riposo sabbatico”
Oltre il sabato - da mezz'ora prima del
tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato
– sono da considerare ricorrenze religiose ebraiche e, in quanto tali,
festive:
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LE GIORNATE DEL |
RICORRENZA |
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12,13,14,19 e 20 aprile |
Pesach (Pasqua); |
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2
e 3 giugno |
Shavuoth (Pentecoste); |
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3
agosto |
Digiuno del 9 di Av; |
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23
e 24 settembre |
Rosh Ha Shanà (Capodanno); |
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1
e 2 ottobre |
Vigilia e digiuno di
espiazione (Kippur); |
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7,
8 e 14 ottobre |
Succoth (Festa delle Capanne); |
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15
ottobre |
Simchat Torà (Festa
della Legge);
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►
SEMIFESTIVITA’
le
norme dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro indicano come
giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il
31 dicembre e la ricorrenza del Santo Patrono. Le giornate del 24 dicembre
(Vigilia di Natale) e 31 dicembre cadono, nell’anno 2006, di domenica. Per
le lavoratrici e i lavoratori che, eventualmente, prestano la loro attività
anche nella giornata di sabato, deve essere considerata semifestiva altresì
la vigilia di Pasqua. La ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (giovedì
29 giugno 2006), patroni della città di Roma, sarà osservata come festività
- e, quindi, come giornata non lavorativa - per quanti prestano la loro
attività all’interno della predetta città. Per le lavoratrici e i lavoratori
che operano in Comune diverso da quest’ultimo, la ricorrenza in argomento
deve essere considerata, come verrà indicato di seguito, festività soppressa
e, quindi, da assoggettare, ai fini del rapporto di lavoro, alla disciplina
contrattuale.
Le disposizioni contrattuali stabiliscono che nei giorni semifestivi la
prestazione di lavoro non può superare le cinque ore, mentre l’orario di
sportello deve essere limitato a 4 ore e trenta minuti.
Diversamente da quanto sopra, in tali giorni:
* le lavoratrici e i lavoratori che
prestano attività a tempo parziale osserveranno l’orario di entrata fissato
dal contratto individuale (part time), mentre quello di uscita sarà
anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quella
prevista, nei giorni semifestivi, per la prestazione di attività a tempo
pieno:
* gli addetti alla guardiania
diurna o notturna e quanti sono adibiti a turni potranno superare l’orario
ridotto di cinque ore di lavoro, fermo restando, naturalmente, che le
prestazioni compiute oltre le cinque ore saranno compensate con una
indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del
30%;
►
EX FESTIVITA’ O FESTIVITA’ SOPPRESSE
la
disciplina contrattuale che regolamenta le ex festività o festività
soppresse indica, in pratica, il trattamento da attribuire alle
lavoratrici e ai lavoratori a fronte di giornate in cui viene prestata
attività lavorativa, considerate come festive dagli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1949, 260, e, successivamente, non più riconosciute come
tali da apposite disposizioni di legge.
L’argomento riguarda, in particolare:
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LE GIORNATE DI |
RICORRENZA |
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Domenica |
19 |
marzo |
San Giuseppe |
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Giovedì |
25 |
maggio |
Ascensione |
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Giovedì |
15 |
giugno |
Corpus Domini |
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Giovedì |
29 |
giugno |
SS. Apostoli Pietro e
Paolo (*) |
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Sabato |
4 |
novembre |
Unità Nazionale |
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(*) La ricorrenza dei SS. Apostoli
Pietro e Paolo viene considerata festiva e, quindi, non lavorativa soltanto
per quanti prestano attività nella città di Roma, di cui i due Apostoli sono
i Patroni. Tale ricorrenza viene compresa, invece, nella disciplina
contrattuale che regolamenta il trattamento per le “ex festività” o
“festività soppresse”per quanti operano in Comuni diversi da quello di Roma.
Considerato che le norme del contratto nazionale di lavoro dispongono
che alle lavoratrici e ai lavoratori spettino, nella fattispecie, “un numero
di permessi giornalieri retribuiti corrispondente, in ciascun anno, a quello
delle giornate interessate dalle anzidette ricorrenze, a condizione che
dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione
lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente
stabilito, e che le lavoratrici e i lavoratori abbiano diritto, per gli
stessi giorni, all’intero trattamento economico”, risulta evidente che
per l’anno 2006 i permessi retribuiti spettanti sono pari a 3 giorni (2
giorni per la piazza di Roma, in considerazione del fatto che il 29 giugno,
ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, è da considerare festivo per
quanti operano su tale piazza), rispetto alle 5 ex festività, di cui due
cadono in giornate non lavorative (la ricorrenza di San Giuseppe cade di
domenica e quella dell’Unità Nazionale nella giornata di sabato).
Il contratto collettivo nazionale dispone ancora che i permessi di cui sopra
debbano essere fruiti nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. Gli
stessi possono essere utilizzati, in tutto o in parte, anche in aggiunta a
periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in
tre o più giornate consecutive. Nel caso specifico deve essere effettuata
segnalazione in tal senso all’azienda al momento della predisposizione dei
turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi indicati avverrà
compatibilmente con le esigenze di servizio. Per i permessi non utilizzati
nel corso dell’anno di competenza, come pure per gli eventuali resti
frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata, entro la fine del mese
di febbraio dell’anno successivo, la corrispondente retribuzione sulla base
dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza (1/360 della
retribuzione annua per ciascuna giornata).