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Disciplina legislativa e contrattuale riferita alle festività nazionali, alle semifestività e alle ex festività o festività soppresse (anno2006)

L’avvio dell’anno nuovo, seppure ormai alquanto inoltrato, ci induce a fornirvi una sorta di memorandum riguardante le disposizioni dettate per il 2006 dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da specifiche norme di legge in materia di festività, semifestività ed ex festività o festività soppresse.

Rammentiamo, a tale proposito, che: 

►   FESTIVITA’ NAZIONALI 

agli effetti civili e religiosi sono da considerare, per l’anno in corso, giorni festivi nazionali e, pertanto, non lavorativi, oltre alle domeniche, fra le quali abbiamo avuto, quest’anno, anche il 1° gennaio: 

LE GIORNATE DI

RICORRENZA

 

 

Venerdì

 

6

 

gennaio

 

Epifania;

 

Lunedì

17

aprile

Lunedì dell’Angelo;

 

Martedì

25

aprile

Anniversario della Liberazione (*);

 

Lunedì

1

maggio

Festa del Lavoro (*);

 

Venerdì

2

giugno

Festa della Repubblica (*);

 

Giovedì

29

giugno

SS. Pietro e Paolo (**);

 

Martedì

15

agosto

Assunzione;

 

Mercoledì

1

novembre

Tutti i Santi,

 

Venerdì

8

dicembre

Immacolata Concezione;

 

Lunedì

25

dicembre

Natale;

 

Martedì

26

dicembre

S. Stefano.

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(*)  In considerazione della vigente disciplina di legge e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato, qualora la ricorrenza di tali festività civili cada, diversamente da quanto avviene nell’anno 2006, in giornata domenicale, alle lavoratrici e ai lavoratori spetta, previo accordo con l’azienda, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

(**) La ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo è da considerare giornata festiva soltanto per le lavoratrici e i lavoratori che prestano la loro attività di lavoro nella città di Roma, di cui i due Apostoli sono i Patroni. 

Per opportuna conoscenza, segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 15 novembre 2005, con il quale viene determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno in corso. 

Il citato decreto ministeriale prevede, a tale proposito, che le lavoratrici e i lavoratori di religione ebraica “hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato dovranno essere recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico”. 

Per quanto sopra, il provvedimento legislativo del Ministero dell’Interno elenca le festività in argomento, precisando che per esse e per quanto attiene al rapporto di lavoro “si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico” 

Oltre il sabato - da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato – sono da considerare ricorrenze religiose ebraiche e, in quanto tali, festive: 

LE GIORNATE DEL

RICORRENZA

 

12,13,14,19 e 20 aprile

 

Pesach (Pasqua);

2 e 3 giugno

Shavuoth (Pentecoste);

3 agosto

Digiuno del 9 di Av;

23 e 24 settembre

Rosh Ha Shanà (Capodanno);

1 e 2 ottobre

Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

7, 8 e 14 ottobre

Succoth (Festa delle Capanne);

15 ottobre

Simchat Torà (Festa della Legge);

 

 

►   SEMIFESTIVITA’ 

le norme dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro indicano come giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre e la ricorrenza del Santo Patrono. Le giornate del 24 dicembre (Vigilia di Natale) e 31 dicembre cadono, nell’anno 2006, di domenica. Per le lavoratrici e i lavoratori che, eventualmente, prestano la loro attività anche nella giornata di sabato, deve essere considerata semifestiva altresì la vigilia di Pasqua. La ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (giovedì 29 giugno 2006), patroni della città di Roma, sarà osservata come festività - e, quindi, come giornata non lavorativa - per quanti prestano la loro attività all’interno della predetta città. Per le lavoratrici e i lavoratori che operano in Comune diverso da quest’ultimo, la ricorrenza in argomento deve essere considerata, come verrà indicato di seguito, festività soppressa e, quindi, da assoggettare, ai fini del rapporto di lavoro, alla disciplina contrattuale. 

Le disposizioni contrattuali stabiliscono che nei giorni semifestivi la prestazione di lavoro non può superare le cinque ore, mentre l’orario di sportello deve essere limitato a 4 ore e trenta minuti. 

Diversamente da quanto sopra, in tali giorni: 

*    le lavoratrici e i lavoratori che prestano attività a tempo parziale osserveranno l’orario di entrata fissato dal contratto individuale (part time), mentre quello di uscita sarà anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quella prevista, nei giorni semifestivi, per la prestazione di attività a tempo pieno:

*    gli addetti alla guardiania diurna o notturna e quanti sono adibiti a turni potranno superare l’orario ridotto di cinque ore di lavoro, fermo restando, naturalmente, che le prestazioni compiute oltre le cinque ore saranno compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%;

►   EX FESTIVITA’ O FESTIVITA’ SOPPRESSE 

la disciplina contrattuale che regolamenta le ex festività o festività soppresse indica, in pratica, il trattamento da attribuire alle lavoratrici e ai lavoratori a fronte di giornate in cui viene prestata attività lavorativa, considerate come festive dagli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, 260, e, successivamente, non più riconosciute come tali da apposite disposizioni di legge. 

L’argomento riguarda, in particolare: 

LE GIORNATE DI

RICORRENZA

 

Domenica

 

19

 

marzo

 

San Giuseppe

Giovedì

25

maggio

Ascensione

Giovedì

15

giugno

Corpus Domini

Giovedì

29

giugno

SS. Apostoli Pietro e Paolo (*)

Sabato

4

novembre

Unità Nazionale

 

 

 

 

(*) La ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo viene considerata festiva e, quindi, non lavorativa soltanto per quanti prestano attività nella città di Roma, di cui i due Apostoli sono i Patroni. Tale ricorrenza viene compresa, invece, nella disciplina contrattuale che regolamenta il trattamento per le “ex festività” o “festività soppresse”per quanti operano in Comuni diversi da quello di Roma.

 

Considerato che le norme del contratto nazionale di lavoro dispongono che alle lavoratrici e ai lavoratori spettino, nella fattispecie, “un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente, in ciascun anno, a quello delle giornate interessate dalle anzidette ricorrenze, a condizione che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito, e che le lavoratrici e i lavoratori abbiano diritto, per gli stessi giorni, all’intero trattamento economico”, risulta evidente che per l’anno 2006 i permessi retribuiti spettanti sono pari a 3 giorni (2 giorni per la piazza di Roma, in considerazione del fatto che il 29 giugno, ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, è da considerare festivo per quanti operano su tale piazza), rispetto alle 5 ex festività, di cui due cadono in giornate non lavorative (la ricorrenza di San Giuseppe cade di domenica e quella dell’Unità Nazionale nella giornata di sabato). 

Il contratto collettivo nazionale dispone ancora che i permessi di cui sopra debbano essere fruiti nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. Gli stessi possono essere utilizzati, in tutto o in parte, anche in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive. Nel caso specifico deve essere effettuata segnalazione in tal senso all’azienda al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi indicati avverrà compatibilmente con le esigenze di servizio. Per i permessi non utilizzati nel corso dell’anno di competenza, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata, entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ciascuna giornata).