|
| |
Studio MARINANGELI
SMCommercialistI
Fiscale Primo
trimestre 2008
|
Regime IVA cessioni di
fabbricati ad uso abitativo: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate |
|
Con Risoluzione 21
febbraio 2008, n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti
in merito al trattamento IVA applicabile al particolare caso di
ristrutturazione di fabbricato strumentale, successivamente
trasformato in unità abitativa e ceduto come tale.
L'Amministrazione finanziaria ha
chiarito che la cessione di immobili ad uso abitativo, risultanti
da frazionamento e riaccatastamento di un immobile strumentale, se
effettuata entro 4 anni dalla data di ultimazione della
ristrutturazione, è imponibile ai fini IVA e non comporta la
rettifica della detrazione. Diversamente, qualora la cessione
dovesse avvenire oltre tale termine, l'operazione è esente ai
fini IVA; il cedente deve quindi procedere alla rettifica della
detrazione del tributo sostenuto per gli interventi di
ristrutturazione.
Infine, l'Agenzia fa presente che in
questo caso non opera l'indetraibilità oggettiva di cui all'art.
19-bis1, in quanto la ristrutturazione è stata realizzata su immobili
strumentali per natura e solo successivamente destinati ad uso
abitativo. |
| Prestazioni
legali a extracomunitari soggette a Iva: Risoluzione delle Entrate
|
|
Con Risoluzione 22
febbraio 2008, n. 59, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un
quesito del Ministero della giustizia, ha precisato che le
prestazioni fornite da un avvocato italiano nei confronti di
un soggetto extracomunitario, nell'ambito del patrocinio a spese
dello Stato, rispondono al presupposto di territorialità e,
pertanto, sono assoggettate a IVA.
Secondo l'Agenzia, la prestazione
resa dai legali italiani è direttamente riconducibile allo Stato
quale soggetto committente; è pertanto da considerarsi
territorialmente rilevante in Italia e soggetta all'IVA con aliquota
ordinaria del 20%. |
|
Iva
ordinaria per distinti appalti relativi alla progettazione di opere
|
|
Con Risoluzione 18
febbraio 2008, n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che ai distinti contratti d'appalto relativi a prestazioni di
progettazione di linee di trasporto ad impianto fisso non è applicabile
l'aliquota Iva ridotta del 10% prevista dai n. 127-quinquies), e
127-septies tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/72.
Secondo l'Agenzia, tale agevolazione spetta ad eventuali contratti
d'appalto aventi per oggetto prestazioni relative alla costruzione, e
non alla progettazione di linee di trasporto ad impianto fisso, per le
quali deve essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 20%.
La Risoluzione chiarisce infine che le
prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria possono fruire dell'aliquota UVA al 10% solo nel caso in cui
non siano rese autonomamente, ma in dipendenza di un unico contratto
di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione
dell'opera. |
|
Iva detraibile per le
Associazioni che acquistano immobili strumentali all'esercizio dell'attività
Con Risoluzione 15 febbraio
2008, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in ordine
al trattamento IVA da applicare all'acquisto, da parte di uno studio
associato, di un immobile strumentale.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, su
tale acquisto, le associazioni tra professionisti possono detrarre
l'Iva; anche se il trasferimento produce i suoi effetti nei confronti
dei singoli associati. La Risoluzione precisa, inoltre, che:
 | l'eventuale plusvalenza derivante
dalla successiva cessione dell'immobile strumentale è tassabile;
|
 | per quanto concerne l'IVA, la cessione
dell'immobile, se la stessa avviene quando siano già trascorsi 10 anni
dall'acquisto, esclude la necessità di effettuare rettifiche della
detrazione esercitata all'atto di acquisizione; |
 | in occasione dello scioglimento
dell'associazione, la cessione dell'immobile costituisce cessione
imponibile IVA. |
AGEVOLAZIONI PER GLI STUDI ASSOCIATI
Allo scopo di favorire la crescita dimensionale delle realtà
professionali italiane, per migliorarne la qualità dei servizi forniti e
renderle più competitive con i grandi studi internazionali, viene previsto un
incentivo per le aggregazioni professionali. Agli studi associati e alle altre
entità giuridiche risultanti dall'aggregazione di almeno quattro professionisti,
ma non più di dieci (per i medici convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, i limiti minimo e massimo potranno essere elevati con decreto del
Ministro della salute), spetterà un credito d'imposta pari al 15% di determinate
spese.
AFFITTI E FAMIGLIE NUMEROSE: DETRAZIONI FISCALI IN BUSTA PAGA
Da quest'anno, su richiesta dell'interessato, saranno i
sostituti d'imposta a riconoscere, in sede di conguaglio, le detrazioni per
canoni di locazione.
RISPARMIO ENERGETICO
Sono sempre di più gli incentivi per favorire
lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la diversificazione
energetica e il risparmio di energia. Dalla Finanziaria 2008 arrivano una serie di provvedimenti per spingere gli
italiani a investire per ridurre i consumi: in materia di agevolazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, proroga fino al
2010 della detrazione Irpef e Ires del 55% per gli interventi che portano a
un risparmio di energia per famiglie, condomini e imprese, e dal 2009
possibilità per i Comuni di fissare un’aliquota agevolata inferiore a quella
ordinaria del 4 per mille per chi installa impianti elettrici o termici a
fonte rinnovabile.
DECRETO “MILLEPROROGHE”
Possibilità per chi riceve una cartella esattoriale ed
è in momentanea difficoltà economiche di richiedere all'agente della riscossione
la dilazione del debito in 72 rate mensili. Nuovo termine (31 maggio) per la
presentazione del modello 770/2008 semplificato da parte dei sostituti
d'imposta.
DICHIARAZIONI SOLO ON-LINE
da quest'anno sarà percorribile unicamente, o quasi (le
eccezioni – soprattutto nella materia fiscale – non ce le facciamo mai mancare),
la via telematica. La scadenza per l'invio telematico è fissata al
31 luglio.
IMPRESE E SOCIETÀ DI CAPITALI:
SCATTANO LE NUOVE REGOLE
Riduzione delle aliquote Ires, dal 33% al 27,5%, e Irap, dal
4,5% al 3,9%, e profonda riscrittura delle regole del reddito d’impresa delle
società di capitali. La legge finanziaria 2008 è molto ricca di novità e questa
volta non sono solo modifiche ad impatto restrittivo per le imprese.
LOTTA ALL’EVASIONE: AUMENTANO I
CONTROLLI
Molto nutrito, come già nella precedente manovra di fine
anno di questo governo, il pacchetto delle misure antievasione.
MODELLO 770: CAMBIANO LE SCADENZE
e' anticipato al 31 marzo il termine di scadenza per la
presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770 ordinario
e 770 semplificato), mentre viene confermata quella data per il modello
semplificato.
CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
consegna al 28 febbraio del modello CUD 2008 e
delle certificazioni dei compensi.
LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI
IVA
Ritorna l’appuntamento con la Comunicazione dei dati IVA
che, nel rispetto degli obblighi comunitari, deve essere presentata
annualmente entro la fine di febbraio dai contribuenti titolari di partita
Iva. Quest’anno, pertanto, la scadenza è il 29 febbraio.
NUOVO LOOK PER IL BONUS ASSUNZIONI
nuova versione del vecchio credito d'imposta per
l'incremento occupazionale (articolo 8 della legge n. 388 del 2000). Destinatari
dell'agevolazione sono i datori di lavoro (esclusi Stato ed enti pubblici) che
nel corso del 2008 aumenteranno il numero di lavoratori dipendenti con contratto
a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise). Per loro, un bonus
triennale, per gli anni 2008-2010, pari a 333 euro al mese per ciascun
lavoratore assunto, che diventano 416 euro se l'assunzione riguarda una donna
rientrante nella definizione comunitaria di "lavoratore svantaggiato".
TASSAZIONE SEPARATA DEL REDDITO
D’IMPRESA
Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di
redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice possono scegliere, a partire dal periodo d'imposta 2008, di non far
confluire tali redditi in quello complessivo ma di assoggettarli a tassazione
separata con l'aliquota del 27,5%.
Rimborso per i canoni TV
pagati erroneamente
Le principali tipologie di casi per i quali
è previsto il rimborso del canone televisivo sono:
Seconda casa
Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.
6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato), "Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione
consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato
da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o
dimora".
Il Ministero delle Finanze con circolare
nº. 15 dell'8/3/1991 ha chiarito che ".... per medesimo soggetto s'intende
tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui
nucleo familiare anagraficamente inteso e per residenza o dimora una
qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti.".
L'abbonamento alla televisione per uso
privato permette, cioè, al titolare dell'abbonamento ed ai componenti del
proprio nucleo familiare, come risultanti dallo stato di famiglia, di
detenere legittimamente apparecchi televisivi presso piu' abitazioni con
un solo abbonamento.
Sono, pertanto, non dovuti e quindi
rimborsabili i canoni televisivi versati, nei casi predetti, in aggiunta
al primo.
Duplicazione di pagamento
effettuato per lo stesso abbonamento.
Il rimborso può avvenire tramite:
 | accredito in conto canoni futuri:
applicato d'ufficio fino a tre annualità; può essere richiesto
dall'utente anche per periodi superiori |
 | assegno non trasferibile |
Per inoltrare domanda di rimborso,
compilare e spedire lo schema allegato
entro tre anni dalla data del versamento non dovuto.
Auto aziendale concessa ai
dipendenti in uso esclusivo: IVA detraibile al 100%
Con Risoluzione 20 febbraio
2008, n. 6, il Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero
dell'Economia ha chiarito che i veicoli messi a disposizione dei
dipendenti contro un corrispettivo regolarmente fatturato, si considerano a
uso interamente aziendale e beneficiano pertanto della detrazione IVA al
100%.
Se, al contrario, l'auto viene concessa
come "benefit" al dipendente senza addebito di alcun canone, l'IVA si
detrae al 40%. La Risoluzione specifica, inoltre, che:
 | nell'assegnazione al dipendente ciò che
rileva è il valore normale; |
 | per gli autoveicoli utilizzati sia per
finalità lavorative sia per scopi di carattere privato (uso promiscuo),
la detraibilità ai fini IVA rimane fissata al 40%. |
Iva detraibile solo se
l'acquisto di beni è inerente all'attività dell'impresa: sentenza della
Cassazione
Con Sentenza 23 gennaio
2008, n. 1421, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di
Iva.
Secondo i giudici, l'imposta sul valore
aggiunto relativa all'acquisto di beni da parte di società commerciali è
detraibile soltanto qualora venga accertato che l'acquisto
stesso sia riconducibile all'esercizio dell'attività svolta. L'inerenza
dell'operazione con l'esercizio dell'impresa deve essere provata dal
soggetto che richiede la detrazione.
Diversamente, le cessioni di beni da parte
di società commerciali si considerano sempre effettuate
nell'esercizio dell'attività svolta dall'impresa.
Liquidazione IVA per le
società di comodo
Con Risoluzione 30 gennaio
2008, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da
una direzione regionale circa l'applicabilità della procedura di
liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73, D.P.R. n. 633/1972) nel
caso di società di comodo.
L'Agenzia ha chiarito che le limitazioni
all'utilizzo dei crediti IVA previsti per le società non operative valgono
anche in relazione ai trasferimenti infra gruppo: in conclusione, i
crediti delle società di comodo non possono essere utilizzati per compensare
i debiti delle altre società controllate.
Lavoro
COLLABORATORI A PROGETTO:
LOTTA CONTRO GLI ABUSI
Il ministero del lavoro torna a fornire indicazioni per
il corretto uso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nella forma a progetto.
AZIENDE: BENEFICI NORMATIVI E
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Dopo l’emanazione del decreto ministeriale del 24
ottobre 2007 che ha legato il godimento dei “benefici normativi e
contributivi (di attuazione alla Legge finanziaria 2007)”, al possesso del
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), arrivano le istruzioni
del Lavoro sulle modalità di rilascio ed i contenuti del documento. Il
ministero (con la Circolare 30/01/2008, n. 5, prot. n. 25/I/0001663) tocca
tutti i punti più delicati della nuova disciplina, con riferimento in
particolare alle novità introdotte dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007). Necessitava chiarire, innanzi tutto, l’ambito operativo della
nozione di "benefici normativi e contributivi", poiché negli ultimi tempi
sono emerse numerose interpretazioni contrastanti che per la maggior parte
tendevano ad allargare tale nozione oltre ogni limite di ragionevolezza.
INPDAP: NON PIÙ AUTOMATICA
L’ISCRIZIONE AL FONDO CREDITO
L’iscrizione al Fondo credito dell’Inpdap non sarà più
automatica per i pensionati e i dipendenti del pubblico impiego. La norma sul silenzio assenso, contenuta nel decreto
45/2007, è stata infatti eliminata dal Decreto fiscale collegato alla
Finanziaria del 2008.
MATERNITÀ: RIPOSO OBBLIGATORIO
ANCHE PER LE COLLABORATRICI
Durante il periodo di maternità, che va di norma da due mesi
prima a tre mesi dopo il parto, l’astensione dal lavoro è diventata obbligatoria
anche per le collaboratrici e le professioniste iscritte all’Inps.
Sull’estensione della tutela, prevista da un decreto del ministero del lavoro
(Gazzetta Ufficiale n. 247/2007), l’Inps ha fatto il punto con la circolare n.
137 del 21 dicembre scorso.
PENSIONI MINIME E MAGGIORATE
Dal 1° gennaio 2008 è scattato il consueto adeguamento
delle pensioni al costo della vita. (1,6%)
|
|