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Fiscale                          Primo trimestre 2008

Regime IVA cessioni di fabbricati ad uso abitativo: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 21 febbraio 2008, n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile al particolare caso di ristrutturazione di fabbricato strumentale, successivamente trasformato in unità abitativa e ceduto come tale.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione di immobili ad uso abitativo, risultanti da frazionamento e riaccatastamento di un immobile strumentale, se effettuata entro 4 anni dalla data di ultimazione della ristrutturazione, è imponibile ai fini IVA e non comporta la rettifica della detrazione. Diversamente, qualora la cessione dovesse avvenire oltre tale termine, l'operazione è esente ai fini IVA; il cedente deve quindi procedere alla rettifica della detrazione del tributo sostenuto per gli interventi di ristrutturazione.

Infine, l'Agenzia fa presente che in questo caso non opera l'indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1, in quanto la ristrutturazione è stata realizzata su immobili strumentali per natura e solo successivamente destinati ad uso abitativo.

 Prestazioni legali a extracomunitari soggette a Iva: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 22 febbraio 2008, n. 59, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito del Ministero della giustizia, ha precisato che le prestazioni fornite da un avvocato italiano nei confronti di un soggetto extracomunitario, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, rispondono al presupposto di territorialità e, pertanto, sono assoggettate a IVA.

Secondo l'Agenzia, la prestazione resa dai legali italiani è direttamente riconducibile allo Stato quale soggetto committente; è pertanto da considerarsi territorialmente rilevante in Italia e soggetta all'IVA con aliquota ordinaria del 20%.

 Iva ordinaria per distinti appalti relativi alla progettazione di opere

Con Risoluzione 18 febbraio 2008, n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai distinti contratti d'appalto relativi a prestazioni di progettazione di linee di trasporto ad impianto fisso non è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10% prevista dai n. 127-quinquies), e 127-septies tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/72. Secondo l'Agenzia, tale agevolazione spetta ad eventuali contratti d'appalto aventi per oggetto prestazioni relative alla costruzione, e non alla progettazione di linee di trasporto ad impianto fisso, per le quali deve essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 20%.

La Risoluzione chiarisce infine che le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono fruire dell'aliquota UVA al 10% solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza di un unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera.

Iva detraibile per le Associazioni che acquistano immobili strumentali all'esercizio dell'attività

Con Risoluzione 15 febbraio 2008, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in ordine al trattamento IVA da applicare all'acquisto, da parte di uno studio associato, di un immobile strumentale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, su tale acquisto, le associazioni tra professionisti possono detrarre l'Iva; anche se il trasferimento produce i suoi effetti nei confronti dei singoli associati. La Risoluzione precisa, inoltre, che:

bulletl'eventuale plusvalenza derivante dalla successiva cessione dell'immobile strumentale è tassabile;
bulletper quanto concerne l'IVA, la cessione dell'immobile, se la stessa avviene quando siano già trascorsi 10 anni dall'acquisto, esclude la necessità di effettuare rettifiche della detrazione esercitata all'atto di acquisizione;
bulletin occasione dello scioglimento dell'associazione, la cessione dell'immobile costituisce cessione imponibile IVA.

AGEVOLAZIONI PER GLI STUDI ASSOCIATI
Allo scopo di favorire la crescita dimensionale delle realtà professionali italiane, per migliorarne la qualità dei servizi forniti e renderle più competitive con i grandi studi internazionali, viene previsto un incentivo per le aggregazioni professionali. Agli studi associati e alle altre entità giuridiche risultanti dall'aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non più di dieci (per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i limiti minimo e massimo potranno essere elevati con decreto del Ministro della salute), spetterà un credito d'imposta pari al 15% di determinate spese.
 

AFFITTI E FAMIGLIE NUMEROSE: DETRAZIONI FISCALI IN BUSTA PAGA
Da quest'anno, su richiesta dell'interessato, saranno i sostituti d'imposta a riconoscere, in sede di conguaglio, le detrazioni per canoni di locazione.

RISPARMIO ENERGETICO
Sono sempre di più gli incentivi per favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la diversificazione energetica e il risparmio di energia. Dalla Finanziaria 2008 arrivano una serie di provvedimenti per spingere gli italiani a investire per ridurre i consumi: in materia di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, proroga fino al 2010 della detrazione Irpef e Ires del 55% per gli interventi che portano a un risparmio di energia per famiglie, condomini e imprese, e dal 2009 possibilità per i Comuni di fissare un’aliquota agevolata inferiore a quella ordinaria del 4 per mille per chi installa impianti elettrici o termici a fonte rinnovabile.


DECRETO “MILLEPROROGHE”
Possibilità per chi riceve una cartella esattoriale ed è in momentanea difficoltà economiche di richiedere all'agente della riscossione la dilazione del debito in 72 rate mensili. Nuovo termine (31 maggio) per la presentazione del modello 770/2008 semplificato da parte dei sostituti d'imposta.


DICHIARAZIONI SOLO ON-LINE

da quest'anno sarà percorribile unicamente, o quasi (le eccezioni – soprattutto nella materia fiscale – non ce le facciamo mai mancare), la via telematica. La scadenza per l'invio telematico è fissata al 31 luglio.

IMPRESE E SOCIETÀ DI CAPITALI: SCATTANO LE NUOVE REGOLE

Riduzione delle aliquote Ires, dal 33% al 27,5%, e Irap, dal 4,5% al 3,9%, e profonda riscrittura delle regole del reddito d’impresa delle società di capitali. La legge finanziaria 2008 è molto ricca di novità e questa volta non sono solo modifiche ad impatto restrittivo per le imprese.


LOTTA ALL’EVASIONE: AUMENTANO I CONTROLLI
Molto nutrito, come già nella precedente manovra di fine anno di questo governo, il pacchetto delle misure antievasione.



MODELLO 770: CAMBIANO LE SCADENZE
e' anticipato al 31 marzo il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770 ordinario e 770 semplificato), mentre viene confermata quella data per il modello semplificato.

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
 consegna al 28 febbraio del modello CUD 2008 e delle certificazioni dei compensi.

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Ritorna l’appuntamento con la Comunicazione dei dati IVA che, nel rispetto degli obblighi comunitari, deve essere presentata annualmente entro la fine di febbraio dai contribuenti titolari di partita Iva. Quest’anno, pertanto, la scadenza è il 29 febbraio.


NUOVO LOOK PER IL BONUS ASSUNZIONI
nuova versione del vecchio credito d'imposta per l'incremento occupazionale (articolo 8 della legge n. 388 del 2000). Destinatari dell'agevolazione sono i datori di lavoro (esclusi Stato ed enti pubblici) che nel corso del 2008 aumenteranno il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise). Per loro, un bonus triennale, per gli anni 2008-2010, pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto, che diventano 416 euro se l'assunzione riguarda una donna rientrante nella definizione comunitaria di "lavoratore svantaggiato".



 
TASSAZIONE SEPARATA DEL REDDITO D’IMPRESA

Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice possono scegliere, a partire dal periodo d'imposta 2008, di non far confluire tali redditi in quello complessivo ma di assoggettarli a tassazione separata con l'aliquota del 27,5%.

 

Rimborso per i canoni TV pagati erroneamente

Le principali tipologie di casi per i quali è previsto il rimborso del canone televisivo sono:

Seconda casa

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), "Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora".

Il Ministero delle Finanze con circolare nº. 15 dell'8/3/1991 ha chiarito che ".... per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti.".

L'abbonamento alla televisione per uso privato permette, cioè, al titolare dell'abbonamento ed ai componenti del proprio nucleo familiare, come risultanti dallo stato di famiglia, di detenere legittimamente apparecchi televisivi presso piu' abitazioni con un solo abbonamento.

Sono, pertanto, non dovuti e quindi rimborsabili i canoni televisivi versati, nei casi predetti, in aggiunta al primo.

Duplicazione di pagamento effettuato per lo stesso abbonamento.

Il rimborso può avvenire tramite:

bulletaccredito in conto canoni futuri: applicato d'ufficio fino a tre annualità; può essere richiesto dall'utente anche per periodi superiori
bulletassegno non trasferibile

Per inoltrare domanda di rimborso, compilare e spedire lo schema allegato entro tre anni dalla data del versamento non dovuto.

Auto aziendale concessa ai dipendenti in uso esclusivo: IVA detraibile al 100%

Con Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6, il Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia ha chiarito che i veicoli messi a disposizione dei dipendenti contro un corrispettivo regolarmente fatturato, si considerano a uso interamente aziendale e beneficiano pertanto della detrazione IVA al 100%.

Se, al contrario, l'auto viene concessa come "benefit" al dipendente senza addebito di alcun canone, l'IVA si detrae al 40%. La Risoluzione specifica, inoltre, che:

bulletnell'assegnazione al dipendente ciò che rileva è il valore normale;
bulletper gli autoveicoli utilizzati sia per finalità lavorative sia per scopi di carattere privato (uso promiscuo), la detraibilità ai fini IVA rimane fissata al 40%.

Iva detraibile solo se l'acquisto di beni è inerente all'attività dell'impresa: sentenza della Cassazione

Con Sentenza 23 gennaio 2008, n. 1421, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di Iva.

Secondo i giudici, l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di beni da parte di società commerciali è detraibile soltanto qualora venga accertato che l'acquisto stesso sia riconducibile all'esercizio dell'attività svolta. L'inerenza dell'operazione con l'esercizio dell'impresa deve essere provata dal soggetto che richiede la detrazione.

Diversamente, le cessioni di beni da parte di società commerciali si considerano sempre effettuate nell'esercizio dell'attività svolta dall'impresa.

Liquidazione IVA per le società di comodo

Con Risoluzione 30 gennaio 2008, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da una direzione regionale circa l'applicabilità della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73, D.P.R. n. 633/1972) nel caso di società di comodo.

L'Agenzia ha chiarito che le limitazioni all'utilizzo dei crediti IVA previsti per le società non operative valgono anche in relazione ai trasferimenti infra gruppo: in conclusione, i crediti delle società di comodo non possono essere utilizzati per compensare i debiti delle altre società controllate.

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Lavoro

COLLABORATORI A PROGETTO: LOTTA CONTRO GLI ABUSI
Il ministero del lavoro torna a fornire indicazioni per il corretto uso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella forma a progetto.

AZIENDE: BENEFICI NORMATIVI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Dopo l’emanazione del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 che ha legato il godimento dei “benefici normativi e contributivi (di attuazione alla Legge finanziaria 2007)”, al possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), arrivano le istruzioni del Lavoro sulle modalità di rilascio ed i contenuti del documento. Il ministero (con la Circolare 30/01/2008, n. 5, prot. n. 25/I/0001663) tocca tutti i punti più delicati della nuova disciplina, con riferimento in particolare alle novità introdotte dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Necessitava chiarire, innanzi tutto, l’ambito operativo della nozione di "benefici normativi e contributivi", poiché negli ultimi tempi sono emerse numerose interpretazioni contrastanti che per la maggior parte tendevano ad allargare tale nozione oltre ogni limite di ragionevolezza.

INPDAP: NON PIÙ AUTOMATICA L’ISCRIZIONE AL FONDO CREDITO
L’iscrizione al Fondo credito dell’Inpdap non sarà più automatica per i pensionati e i dipendenti del pubblico impiego. La norma sul silenzio assenso, contenuta nel decreto 45/2007, è stata infatti eliminata dal Decreto fiscale collegato alla Finanziaria del 2008.

MATERNITÀ: RIPOSO OBBLIGATORIO ANCHE PER LE COLLABORATRICI
Durante il periodo di maternità, che va di norma da due mesi prima a tre mesi dopo il parto, l’astensione dal lavoro è diventata obbligatoria anche per le collaboratrici e le professioniste iscritte all’Inps. Sull’estensione della tutela, prevista da un decreto del ministero del lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 247/2007), l’Inps ha fatto il punto con la circolare n. 137 del 21 dicembre scorso.
 

PENSIONI MINIME E MAGGIORATE

Dal 1° gennaio 2008 è scattato il consueto adeguamento delle pensioni al costo della vita.  (1,6%)

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