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...NOVITA' MESE...GIUGNO 2007

INDICE GENERALE

 

*ICI: modalità di versamento e come determinare l'imposta....

 

*Le scadenze di Giugno per Commercianti Artigiani e Professionisti...

 

* Meno cara la penale per estinzione anticipata del mutuo...a volte "scompare"...

 

* Nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni...proroghe

 

* assegni più alti per le famiglie con i disabili...

 

* Tracciabilità dei compensi ai professionisti...

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CONTATTACI...

*ICI: modalità di versamento e come determinare l'imposta....

CHI DEVE PAGARE

I soggetti tenuti al pagamento dell'Ici sono:
 

L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;

- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

- dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

 

 

CHI NON DEVE PAGARE

- Nudo proprietario del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo
- Chi concede in leasing
- Inquilino
- Comodatario
- Affittuario del terreno
- Gli altri eredi (con diritto d'abitazione al coniuge superstite)
- Soggetto che ha ceduto l'immobile nel 2000

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

- Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
  3. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  4. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

- Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.

- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

- L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

- Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

COME E QUANDO PAGARE

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

  1. la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  2. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.

È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.

La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento". 

DICHIARARE GLI IMMOBILI
(come e quando)

I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

abitazione PRINCIPALE

Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.

Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.

Il Comune, con propria deliberazione, può:

- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta - a titolo di proprietà o di usufrutto - da anziani o da disabili che risiedono in istituti di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa abitazione non risulti locata;

- assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e disponendo per gli immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;

 - elevare l'importo della detrazione fino a euro 258,23 (L. 500.000), in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'abitazione principale;

- aumentare la stessa detrazione anche oltre euro 258,23 (L. 500.000) fino a coprire l'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso, però, il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per gli immobili che sono a disposizione del contribuente.

Per sapere se ha diritto alla detrazione, quali sono le condizioni e qual è l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.

Le pertinenze

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.

Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.

Ravvedimento operoso

ICI - ravvedimento operoso

· Anno 2007
I contribuenti che hanno omesso di pagare, o pagato in ritardo, l' importo dovuto e non pagato per l'anno 2007 possono usufruire del ravvedimento operoso, con queste modalità:
a) acconto, entro il 16/06/2008
b) saldo, entro il 16/12/2008

Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:


IMPOSTA + SANZIONE + INTERESSI di mora:

Imposta = importo non pagato
Sanzione = 3,75% dell'imposta in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza di legge
=6% dell'imposta in caso di pagamento oltre 30 giorni ma entro la scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi
Interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza di legge fino alla data di effettivo versamento
Il tasso da applicare è del 2,5% annuo.

 

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*Le scadenze di Giugno per Commercianti Artigiani e Professionisti...

 

Il 20 Giugno 2007 artigiani commercianti e professionisti, oltre all'onere "Fisco" dovranno fare i conti anche con i contributi previdenziali.

Le sopra citate categorie dovranno versare il saldo 2006 ed il primo acconto del 2007 dei contributi previdenziali.

Ecco le vecchie e le nuove aliquote a confronto:

IL QUADRO DEI CONTRIBUTI          
               
A) SALDO 2006         B) I° ACCONTO 2007    
    Aliquote contributive*       Aliquote contributive*
Reddito d'impresa   Artigiani Commericanti   Reddito d'impresa Artigiani Commericanti
Da 13.345 a 39.297   17,40% 17,79%   Da 13.598,01 a 40.083,00 19,50% 19,59%
Da 39.297 a 65.495   18,20% 18,59%   Da 40.083,01 a 66.805,00 20,50% 20,59%
               
* le aliquote sono ridotte di 3 punti per i collaboratori che non superano        
   il 21° annon di età                
               
PROFESSIONISTI PARASUBORDINATI            
    Aliquote contributive          
Posizione Previdenziale Saldo 2005 1° Acconto 2006          
Sogg. Privi di altra                 
copertura previdenziale 18,20% 9,40%          
Pensionati   15,00% 6,40%          
Iscritti ad altri fondi                
Previdenziali   10,00% 6,40%          

 

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* Meno cara la penale per estinzione anticipata del mutuo...a volte "scompare"...

 

Il 2 maggio scorso l'ABI e le associazioni dei consumatori hanno raggiunto l'accordo definitivo.

Rimborsare anticipatamente il mutuo, in tutto o in parte, è un'ipotesi da valutare sempre seriamente, visto che comporta il risparmio di tutti gli interessi non ancora maturati.

Nelle considerazioni bisognerà però tenere conto della penale di estinzione anticipata, se prevista.

Essa viene commisurata alla somma anticipatamente estinta ed incide di solito tra l'1% ed il 3% per i mutui a tasso variabile e tra il 2% ed il 4% nel caso di quelli a tasso fisso.

Fanno eccezione i mutui esentati per legge dall'applicazione della commissione di anticipata estinzione. Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) stabilisce infatti la nullità di qualsiasi clausola che la preveda, a condizione che:

  •  

  • il contratto di mutuo sia stato sottoscritto dal 2 febbraio 2007 in avanti;

  •  

  • il finanziamento venga richiesto da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento di attività economiche e professionali).

    Lo stesso Decreto stabilisce inoltre un limite massimo per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino al 1° febbraio 2007 ai fini dell'acquisto o ristrutturazione della prima casa (o per svolgere la propria attività economica o professionale).

    Il debitore che riscontrasse nel proprio contratto una quota superiore avrà così la facoltà di richiedere ed ottenere dalla banca la rinegoziazione della condizione, riducendola fino al massimo consentito, specificato di seguito.

    MUTUI A TASSO VARIABILE

    La penale massima cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione:

  •  
  • Prima del terz’ultimo anno: 0,50%

  •  
  • Durante il terz’ultimo anno: 0,20%

  •  
  • Negli ultimi due anni: nessuna

    MUTUI A TASSO FISSO

    Se stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile.

    Con i finanziamenti contratti dal 1° gennaio 2001 le penali massime sono invece le seguenti:

  •  
  • Durante la prima metà del mutuo: 1,90%

  •  
  • Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%

  •  
  • Durante il terz’ultimo anno: 0,20%

  •  
  • Negli ultimi due anni: nessuna

    MUTUI A TASSO MISTO

    Se stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile.

    Se stipulati dopo.... per i mutui in cui è previsto un tasso che varia al massimo ogni 2 anni valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile

    Per i mutui in cui la frequenza di variazione del tasso è superiore ai 2 anni si applicano le penali-soglia in base al tipo di tasso (fisso o variabile) in corso al momento dell'estinzione.

    E’ tuttavia necessario che il debitore alleghi alla richiesta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che precisi il tipo di contratto per cui si chiede l'abbattimento della penale (per scaricare la bozza delle dichiarazione.
     

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    * Nuove scadenze per la presentazione delle dichiarazioni...proroghe

    Ecco le nove scadenze per le dichiarazioni dei redditi:

     

     

    SOGGETTI INTERESSATI TERMINE PROROGATO
     
    Lavoratori dipendenti e pensionati 15 giugno 2007
    (modello 730 a Caf e Professionisti abilitati)
     
    Persine fisiche con reddito di impresa,  25 settembre 2007
    lavoro autonomo e partecipazione (modello unico telematico)
     
    Società di presone, associazione tra artisti  25 settembre 2007
    e professionisti, società semplici
     
    Soggetti Ires con periodo d'imposta 10 settembre 2007
    coincidente con l'anno solare
     
    Soggetti Ires con periodo d'imposta non coincide con l'anno solare 10 settembre 2007
    ma con precedente termine compreso tra il 1° maggio ed il 9 settembre 2007

     

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    * assegni più alti per le famiglie con i disabili...

     

    Con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio scorso il Governo è intervenuto per correggere un'ingiustificata disparità di trattamento tra le famiglie con figli minori e le famiglie con persone disabili.

    La legge finanziaria del 2007, nell'ambito dei provvedimenti mirati a dare maggior sostegno alle famiglie ha varato la nuova disciplina dell'assegno familiare che privilegia in primo luogo i nuclei con figli.

     

    Ecco i nuovi importi degli assegni familiari

     

    QUANTO SPETTA DAL 1° GENNAIO 2007    
           
    Famiglia con entrambi i genitori, almeno un figlio minore ed un componente inabile
           
      IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ASSEGNO
    Reddito Familiare Annuo   Numero componenti il nucleo
      3 4 5
    Fino a 22.278,95    €            160,36  €            310,63  €            446,64
    da 22.278,96 a 25.230,54    €            140,76  €            274,39  €            424,06
    da 25.230,55 a 28.192,69    €            114,63  €            235,20  €            387,84
    da 28.192,70 a 31.135,43    €             84,93  €            195,99  €            352,20
    da 31.135,44 a 34.087,61    €             55,83  €            137,20  €            299,93
    da 34.087,62 a 34.100,00    €             44,17  €            101,56  €            270,24
    da 34.100,01 a 40.100,00    €             41,52  €             71,08  €            169,27
    da 40.100,01 a 45.100,00    €             31,93  €             58,16  €            135,27

     

     

    Il quadro completo degli importi spettanti è riportato nelle tabelle 14 e 15 allegate alla circolare n. 88 del 2007 dell'Inps.

     

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    * Tracciabilità dei compensi ai professionisti...

    Il comma 12 dell'art. 35 della L. 248/2006, vieta  ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro per l'esercizio di attività professionali. Devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, secondo determinate scadenze temporali.Si potrà continuare a pagare in contanti entro un massimo di : - € 1.000 fino al 30.6.2008, - mentre il limite scenderà a € 500 euro dall'1.7.2008 e fino al 30.6.2009, per ridursi infine a € 100 euro a far data dall'1.7.2009.