*ICI: modalità di versamento e come determinare
l'imposta....
*Le scadenze di Giugno per Commercianti Artigiani e
Professionisti...
* Meno cara la penale per estinzione anticipata del
mutuo...a volte "scompare"...
* Nuove scadenze per la presentazione delle
dichiarazioni...proroghe
* assegni più alti per le famiglie con i disabili...
* Tracciabilità dei compensi ai professionisti...
*ICI: modalità di versamento e come determinare
l'imposta....
CHI DEVE PAGARE
I soggetti
tenuti al pagamento dell'Ici sono:
L’Ici, imposta comunale sugli immobili,
istituita con
decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli
situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali
di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di
possesso.
CHI NON DEVE
PAGARE
- Nudo proprietario
del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo
- Chi concede in leasing
- Inquilino
- Comodatario
- Affittuario del terreno
- Gli altri eredi (con diritto d'abitazione al coniuge superstite)
- Soggetto che ha ceduto l'immobile nel 2000
COME SI CALCOLA
L'IMPOSTA
- Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla
base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è
rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il
valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione
delle categorie A/10 e C/1);
per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria
A/10;
per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
- Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il
valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento
(contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da
appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore
commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione,
rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
- L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno
solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà
o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato
per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15
giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15
giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad
esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese
andrà computato per intero solo per il venditore.
- Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni
particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a
pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal
caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli
esempi riportati nella circolare n. 3/FL
del 7 marzo 2001.
COME E QUANDO
PAGARE
L'imposta, proporzionata alla quota e ai
mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari
al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote
e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già
versato come acconto.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione
entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le
detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico
versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario
effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il
concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso
concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro
(pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però
aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare
l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre
agli interessi legali del 2,5% annuo calcolati solo sul tributo, in
proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del
saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine
di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta
dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati anche in
questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da
versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto
corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".
DICHIARARE GLI
IMMOBILI
(come e quando)
I soggetti interessati devono presentare
al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto
ministeriale.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI
dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i
legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI,
perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la
denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune
dove sono situati gli immobili.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una
comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di
presentazione.
abitazione PRINCIPALE
Per il
contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza
anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000)
annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione
è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il
soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente
nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e
suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di
proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta - a
titolo di proprietà o di usufrutto - da anziani o da disabili che
risiedono in istituti di riposo o sanitari a seguito di ricovero
permanente, purché la stessa abitazione non risulti locata;
- assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di
parentela e disponendo per gli immobili l'applicazione dell'aliquota
ridotta o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a euro 258,23 (L. 500.000), in
alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per
l'abitazione principale;
- aumentare la stessa detrazione anche oltre euro 258,23 (L. 500.000)
fino a coprire l'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal
caso, però, il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella
ordinaria per gli immobili che sono a disposizione del contribuente.
Per sapere se ha diritto alla detrazione, quali sono le condizioni e qual
è l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote
l'imposta.
Le pertinenze
Dal 1°
gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento
fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune
abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la
parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.
Ravvedimento operoso
ICI - ravvedimento operoso
· Anno 2007
I contribuenti che hanno omesso di pagare, o pagato in ritardo, l'
importo dovuto e non pagato per l'anno 2007 possono usufruire del
ravvedimento operoso, con queste modalità:
a) acconto, entro il 16/06/2008
b) saldo, entro il 16/12/2008
Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA + SANZIONE +
INTERESSI di mora:
Imposta =
importo non pagato
Sanzione =
3,75% dell'imposta in caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza
di legge
=6% dell'imposta in caso di pagamento oltre 30 giorni ma entro la
scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi
Interessi =
sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza
di legge fino alla data di effettivo versamento
Il tasso da applicare è del 2,5% annuo.
*Le scadenze di Giugno per Commercianti Artigiani e
Professionisti...
Il 20 Giugno 2007 artigiani commercianti e
professionisti, oltre all'onere "Fisco" dovranno fare i conti anche con i
contributi previdenziali.
Le sopra citate categorie dovranno versare il saldo
2006 ed il primo acconto del 2007 dei contributi previdenziali.
Ecco le vecchie e le nuove aliquote a confronto:
IL QUADRO DEI CONTRIBUTI
A) SALDO 2006
B) I° ACCONTO 2007
Aliquote contributive*
Aliquote contributive*
Reddito d'impresa
Artigiani
Commericanti
Reddito d'impresa
Artigiani
Commericanti
Da 13.345 a 39.297
17,40%
17,79%
Da 13.598,01 a 40.083,00
19,50%
19,59%
Da 39.297 a 65.495
18,20%
18,59%
Da 40.083,01 a 66.805,00
20,50%
20,59%
* le aliquote sono ridotte di 3 punti per i collaboratori che non superano
il 21° annon di età
PROFESSIONISTI PARASUBORDINATI
Aliquote contributive
Posizione Previdenziale
Saldo 2005
1° Acconto 2006
Sogg. Privi di altra
copertura previdenziale
18,20%
9,40%
Pensionati
15,00%
6,40%
Iscritti ad altri fondi
Previdenziali
10,00%
6,40%
* Meno cara la penale per estinzione anticipata del
mutuo...a volte "scompare"...
Il 2 maggio scorso l'ABI e le associazioni dei consumatori hanno raggiunto
l'accordo definitivo.
Rimborsare anticipatamente il mutuo, in tutto o in parte,
è un'ipotesi da valutare sempre seriamente, visto che comporta il risparmio
di tutti gli interessi non ancora maturati.
Nelle considerazioni bisognerà però tenere conto della penale di estinzione
anticipata, se prevista.
Essa viene commisurata alla somma anticipatamente estinta ed incide di
solito tra l'1% ed il 3% per i mutui a tasso variabile e tra il 2% ed il 4%
nel caso di quelli a tasso fisso.
Fanno eccezione i mutui esentati per legge dall'applicazione della
commissione di anticipata estinzione. Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio
2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile
2007) stabilisce infatti la nullità di qualsiasi clausola che la preveda, a
condizione che:
il contratto di mutuo sia stato sottoscritto dal 2
febbraio 2007 in avanti;
il finanziamento venga richiesto da persone fisiche
ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad
abitazione (o allo svolgimento di attività economiche e
professionali).
Lo stesso Decreto stabilisce inoltre un limite massimo
per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino al 1°
febbraio 2007 ai fini dell'acquisto o ristrutturazione della prima casa (o
per svolgere la propria attività economica o professionale).
Il debitore che riscontrasse nel proprio contratto una quota superiore avrà
così la facoltà di richiedere ed ottenere dalla banca la rinegoziazione
della condizione, riducendola fino al massimo consentito, specificato di
seguito.
MUTUI A TASSO VARIABILE
La penale massima cambia in funzione del momento in cui si procede
all’estinzione:
Prima del terz’ultimo anno: 0,50%
Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
Negli ultimi due anni: nessuna
MUTUI A TASSO FISSO
Se stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri specificati sopra
per i mutui a tasso variabile.
Con i finanziamenti contratti dal 1° gennaio 2001 le penali massime sono
invece le seguenti:
Durante la prima metà del mutuo: 1,90%
Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%
Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
Negli ultimi due anni: nessuna
MUTUI A TASSO MISTO
Se stipulati fino al 31 dicembre 2000
valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile.
Se stipulati dopo.... per i mutui
in cui è previsto un tasso che varia al massimo ogni 2 anni valgono i
criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile
Per i mutui in cui la frequenza
di variazione del tasso è superiore ai 2 anni si applicano le penali-soglia
in base al tipo di tasso (fisso o variabile) in corso al momento
dell'estinzione.
E’ tuttavia necessario che il debitore alleghi alla richiesta una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che precisi il tipo di
contratto per cui si chiede l'abbattimento della penale (per scaricare la
bozza delle dichiarazione.
* Nuove scadenze per la presentazione delle
dichiarazioni...proroghe
Ecco le nove scadenze per le dichiarazioni dei
redditi:
SOGGETTI INTERESSATI
TERMINE PROROGATO
Lavoratori dipendenti e pensionati
15 giugno 2007
(modello 730 a Caf e Professionisti abilitati)
Persine fisiche con reddito di impresa,
25 settembre 2007
lavoro autonomo e partecipazione (modello unico telematico)
Società di presone, associazione tra artisti
25 settembre 2007
e professionisti, società semplici
Soggetti Ires con periodo d'imposta
10 settembre 2007
coincidente con l'anno solare
Soggetti Ires con periodo d'imposta non coincide con l'anno solare
10 settembre 2007
ma con precedente termine compreso tra il 1° maggio ed il 9 settembre 2007
* assegni più alti per le famiglie con i disabili...
Con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'8 maggio scorso il Governo è intervenuto per correggere un'ingiustificata
disparità di trattamento tra le famiglie con figli minori e le famiglie con
persone disabili.
La legge finanziaria del 2007, nell'ambito dei
provvedimenti mirati a dare maggior sostegno alle famiglie ha varato la nuova
disciplina dell'assegno familiare che privilegia in primo luogo i nuclei con
figli.
Ecco i nuovi importi degli assegni familiari
QUANTO SPETTA DAL 1° GENNAIO 2007
Famiglia con entrambi i genitori, almeno un figlio minore ed un componente
inabile
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ASSEGNO
Reddito Familiare Annuo
Numero componenti il nucleo
3
4
5
Fino a 22.278,95
€ 160,36
€ 310,63
€ 446,64
da 22.278,96 a 25.230,54
€ 140,76
€ 274,39
€ 424,06
da 25.230,55 a 28.192,69
€ 114,63
€ 235,20
€ 387,84
da 28.192,70 a 31.135,43
€ 84,93
€ 195,99
€ 352,20
da 31.135,44 a 34.087,61
€ 55,83
€ 137,20
€ 299,93
da 34.087,62 a 34.100,00
€ 44,17
€ 101,56
€ 270,24
da 34.100,01 a 40.100,00
€ 41,52
€ 71,08
€ 169,27
da 40.100,01 a 45.100,00
€ 31,93
€ 58,16
€ 135,27
Il quadro completo
degli importi spettanti è riportato nelle tabelle 14 e 15 allegate alla
circolare n. 88 del 2007 dell'Inps.
* Tracciabilità dei compensi ai
professionisti...
Il comma 12 dell'art. 35 della
L. 248/2006, vieta ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro per
l'esercizio di attività professionali. Devono essere riscossi esclusivamente
mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di
pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico,
secondo determinate scadenze temporali.Si potrà continuare a pagare in
contanti entro un massimo di : - € 1.000 fino al 30.6.2008, - mentre il limite
scenderà a € 500 euro dall'1.7.2008 e fino al 30.6.2009, per ridursi infine a
€ 100 euro a far data dall'1.7.2009.