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I permessi retribuiti

I Permessi retribuiti sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che ne determinano misura e modalità. La richiesta è formulata dal lavoratore,  in funzione di specifiche  necessità personali,  per esigenze precipue che spesso si manifestano repentinamente (gravi motivi familiari o lutto). Sarà comunque il Datore di Lavoro ad autorizzare il periodo di astensione.

N.B: Ricordiamo che per l’Azienda datrice di lavoro è solitamente più oneroso concedere  permessi retribuiti rispetto a delle giornate di Ferie. Per tale ragione l’impresa solitamente  tende a far usufruire ai propri dipendenti prima i permessi, che differentemente devono essere liquidati in busta paga entro fine anno se non goduti.

A seguire le Fattispecie più comuni per le quali scatta il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti:

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Lutto che colpisce la sfera dei parenti più prossimi (coniuge o parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente), e per il quale sono concessi  tre giorni consecutivi entro i sette giorni successivi alla data del decesso
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Concorsi ed esami, nella misura di otto giorni all’anno

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Matrimonio, in questo caso il lavoratore ha diritto a 15 giorni di permessi retribuiti, da godere nell’anno in cui si è congiunto.

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Nascita figli, tre giorni

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Gravi motivi personali o familiari. Per tale fattispecie sarà l’Ufficio del Personale a valutare  la congruità della  motivazione, (tre giorni all’anno o fino a 18 ore  annuali)

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Documentata grave infermità, che colpisce il coniuge, un parente entro il secondo grado, un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente.  Sono previsti tre giorni all’anno, da godere entro 7 giorni dall’insorgenza della grave patologia,  oppure, in alternativa,  il dipendente può fare richiesta di una riduzione dell’orario pari al numero di ore di lavoro previste.

 

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