Le Ristrutturazioni Edilizie 2008 & Iva 10%
(proroga fino al 2010 anche dell’applicazione dell’aliquota
Iva del 10% per le relative prestazioni di servizi)
usufruibile rilasciando apposita
dichiarazione vedi sotto
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE ?
L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre
dall'imposta il 36% delle spese sostenute nel corso dell'anno per la
ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici
residenziali situati nel territorio dello Stato.
Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e
non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la
quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della
spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro
77.468,53 a euro 48.000.
Computo del tetto massimo di spesa
A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa
rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro
48.000,00 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n.
223/2006) .
Il vincolo è stringente e vale quindi :
- sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un
unico soggetto (proprietario o avente diritto)
- sia nel caso in cui le spese siano sostenute da piu'
comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare oggetto
dell'intervento
In precedenza il limite di spesa rilevante andava
riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, alla
persona ( confronta circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 )
Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n.
223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilavanza della spesa
esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a
decorrere dal 1 ottobre 2006.
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e
rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
N.B.: Poiché per le detrazioni vale il criterio di
cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine
dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico.
BONUS ENERGIA DETRAZIONE AL 55%
Con la firma dei decreti attuativi diventa operativo
l'innalzamento dal 36% al 55% della detrazione fiscale per gli interventi di
ristrutturazione degli edifici esistenti che consentano di ridurre le
dispersioni termiche.
Salgono al 55% anche le detrazioni per l'installazione di
pannelli solari o per la rottamazione di vecchie caldaie e la loro
sostituzione con nuove caldaie ad alta efficienza.
Come fare.
Bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato alla
progettazione per ottenere un preventivo e le proposte per migliorare l'effcienza
dell'abitazione o dell'intero edificio. Il tecnico dovrà fornire un
attestato di certificazione energetica. Il contribuente dovrà pagare i
lavori con un bonifico e conservare tutte le fatture che presenterà poi per
la denuncia dei redditi 2007 (da fare nel 2008). La detrazione è cumulabile
con altri incentivi decisi da comuni, regioni e province. Nuove costruzioni.
Per i nuovi edifici scattano una serie di norme per la 'bioedilizia’ che
vanno dall'obbligo dell'installazione di pannelli solari a quello di avere
un sistema di isolamento termico alla dichiarazione obbligatoria di consumo
energetico. Il 'certificato energetico’ sarà obbligatorio da 1 luglio in
tutte le compravendite immobiliari.
CHI PUO' BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE ?
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i
proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le
relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
- il
proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare
di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa
l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di
cooperative divise e indivise;
- i soci
delle società semplici;
- gli
imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra
quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente
del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché
sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art.5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo grado. In questa ipotesi (e ferme restando le
altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali
sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che
usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita
(compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora
sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo
caso è però necessario che:
a) il
compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
b)
l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio
del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i
lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali
utilizzati.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente
del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché
sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo grado.
Possono usufruirne anche i condomini, per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
La detrazione compete con riferimento all'anno di
effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del
condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel
limite della quota a lui imputabile, sempreche quest'ultima sia stata
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
QUALI SPESE RIGUARDA?
La detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per
eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro
e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i
singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a
quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i
quali è ammessa la detrazione d’imposta sono quelli elenca- ti nell’art. 31,
lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, ripresi dal Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.Lgs. 27
dicembre 2002, n. 301.
In particolare, la detrazione Irpef è prevista per le
seguenti categorie di intervento edilizio:
• manutenzione ordinaria, solo se eseguita su parti
comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze;
• manutenzione straordinaria;
• restauro e risanamento conservativo;
• ristrutturazione edilizia.
Inoltre, sono ammessi al beneficio della detrazione altri
interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla
realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere
architettoniche, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di
risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Non possono invece ritenersi compresi tra le spese
oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui
eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché
le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario
all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
COME SI ACCEDE ALL'AGEVOLAZIONE ?
I soggetti che intendono usufruire della detrazione
d’imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura percentuale
prevista dalla vigente normativa, delle spese sostenute per lavori di
recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali ovvero per la
realizzazione o l’acquisto di box auto pertinenziali devono presentare una
comunicazione di inizio lavori, utilizzando il NUOVO modello che
potete
scaricare da qui
(rif. nota del 17/03/2006 Agenzia
Entrate come previsto dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41,
e successive modificazioni, per fruire della detrazione d’imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni Agevolazione per le
ristrutturazioni edilizie ai fini IRPEF )
Sono legittimati ad usufruire della detrazione i
contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono
effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che
sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o
di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di
pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più
soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere
trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici
residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del
condominio o da uno dei condomini.
In caso di interventi sostenuti da parte di uno dei
soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, la comunicazione va presentata da
uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma del medesimo articolo.
Si ricorda che al fine di ottenere la detrazione ai fini
IRPEF, debbono conservare ed esibire a richiesta la documentazione prevista.
Chi non fosse più in possesso di tale documentazione (copia del modello di
comunicazione e/o attestazione di avvenuta spedizione), può richiederla
utilizzando l'apposito modello. apri il documento
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione redatta sul modello, debitamente datata
e sottoscritta, deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori, in busta
chiusa e mediante raccomandata senza avviso di ritorno, al seguente
indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara -
Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
COME SI COMPILA IL NUOVO MODELLO ?
Vediamo brevemente come compilare il nuovo modello.
Molto simile nel formato ai modelli fiscali, il modello si compone di 2
pagine, la prima informativa, la seconda nella quale bisogna indicare i
seguenti dati:
Qualche domanda? Chiamaci ora
DATI DEL DICHIARANTE Nella sezione devono essere
indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la
comunicazione; inoltre, deve essere specificato, barrando la relativa
casella, se il soggetto è “possessore” (cioè proprietario o titolare di
altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (cioè locatario,
comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma delll’articolo 5
del Tuir).
Ricordiamo che in caso di comproprietà, contitolarità di
diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile,
ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto
alla detrazione, è necessario barrare anche la ca- sella “contitolare”.
In caso di interventi sostenuti da parte di uno dei
soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir devono essere indicati il codice
fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la
comunicazione e, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui
all’articolo 5 del Tuir.
Per gli interventi su parti comuni di edifici
residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici
del- la persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando l’apposita
casella per specificare se detta persona è l’amministratore del condominio o
uno dei condomini; deve essere inoltre indicato, nell’apposito spazio, il
codice fiscale del condominio.
Passiamo alla sezione relativa al fabbricato DATI
DELL’IMMOBILE In questa parte vanno indicati con precisione i dati
catastali degli immobili sui quali sono eseguiti i lavori ( i dati potete
recuperarli dal certificato catastale o dall’atto di compravendita)
Se l'immobile non è accatastato allora devono essere
indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Attenzione: se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal
comodatario devono essere indicati gli estremi dell’atto di registrazione
del contratto di locazione o di comodato.
Siamo giunti alla sezione relativa ai dati sui lavori di
ristrutturazione da eseguire, infatti nella sezione andranno indicati :
• la data di inizio dei lavori di ristrutturazione;
• l’avvenuta presentazione della comunicazione d’inizio
lavori alla Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria
secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri,
barrando la casella “Comunicazione ASL;
tale comunicazione va spedita con raccomandata AR (solo
per gli interventi che richiedano tale controllo) indicando: la data di
inizio dei lavori stessi, specificando l'ubicazione dei lavori da effettuare
ed il committente, la natura delle opere da realizzare, la denominazione
dell'impresa esecutrice dei lavori con l'assunzione di responsabilità di
quest'ultima di aver adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contributi.
ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE
Alla comunicazione vanno allegati in fotocopia i seguenti
documenti:
• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
• la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
• le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;
Se si tratta di interventi su parti comuni allegheremo anche:
• la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per
gli interventi su parti comuni di edifici residenziali
• la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
Occorre anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione
dei lavori, rilasciata dal possessore dell’immobile, in caso di lavori
realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori
conviventi.
In luogo della trasmissione della documentazione
prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad
esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
Nella sezione il dichiarante deve barrare le caselle
corrispondenti ai documenti di cui è in possesso; deve inoltre indicare,
barrando la corrispondente casella, se allega detti documenti alla
comunicazione d’inizio lavori ovvero se rende la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
attestante il possesso della documentazione indicata e la disponibilità ad
esibirla, se richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
ATTENZIONE DA LEGGERE Obblighi di comunicazione e
conservazione
Bisogna conservare e tenere a disposizione del Fisco le
fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale) nonché
la ricevuta dei bonifici bancari (a pena di decadenza, solo il bonifico è
infatti ammesso quale sistema di pagamento) muniti di causale del
versamento, con il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che
usufruiscono della detrazione ( per esempio, in caso di immobile in
comproprietà tra i coniugi con spese sostenute da entrambi, occorrerà
indicare i 2 distinti codici fiscali) e la partita Iva del beneficiario del
bonifico stesso (cioè di chi realizza i lavori).
I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico
bancario non sono validi (esclusi i versamenti del condomino a favore
dell'amministratore che successivamente effettuerà un bonifico unico con
tutte le quote dei condomini)
ATTENZIONE: qualora nel bonifico siano omessi i codici
fiscali dei beneficiari o della ditta e la causale, puo' venire meno il
diritto alla detrazione. Si raccomanda di specificare bene alla banca che si
sta effettuando un bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il
bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o
di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del
condominio.
L'amministratore del condominio rilascerà ad ogni singolo
condomino una dichiarazione dove certificherà di aver adempiuto a tutti gli
adempimenti necessari per la detrazione fiscale Come pagare i lavori Per
fruire della detrazione e necessario che le spese detraibili vengano pagate
tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita
Iva del beneficiario del pagamento Per gli interventi realizzati sulle parti
comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario
indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al
pagamento.
prorogata
dalla finanziaria 2008 l' Iva agevolata al Iva 10%
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento
La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del
2007 l’Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Questa agevolazione transitoria si applica alle
prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata.
Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati
dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a
concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento
di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si
applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che
del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da
quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali,
progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in
subappalto alla ditta che segue i lavori.
L’Iva del 10 per cento a regime
L’agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità
per il contribuente di ricorrere all’aliquota ordinaria del 10 per cento
prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n.
127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72.
Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da
quella prevista per l’Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa,
ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente.
L’Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli
interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con
esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con
esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla
realizzazione degli interventi stessi.
L' iva agevolata al 10% si applica
solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di
materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più
importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il
singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota iva
agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra
il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni considerati di "valore
significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i
seguenti:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparechciature di condizionamento e riciclo aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza
ESEMPIO PRATICO
Rifacimento di bagno con installazione di
sanitari (bene significativo)
- importo complessivo lavori al netto d'
iva: euro 3.500,00
- valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00
MANO DOPERA = 3.500 - 2.500 = 1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500
Appare chiaro che se il valore del bene
significativo non supera la metà dell' importo globale tutto il lavoro verrà
fatturato con l' iva agevolata al 10%.
Quando la prestazione comprende i beni
sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la
parte di valore a cui si applica l' iva agevolata al 10% e l'eventuale altra
parte rimanente assoggettata all' iva ordinaria del 20%. Invece, il valore
degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli
significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto
confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.
In caso di pagamento di acconti relativi a
prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare
n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10 % ai
suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo
dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.
Il valore del bene significativo deve poi
essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di
corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento,
indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare
all'aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria.
L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:
L'aliquota agevolata al 10% non si applica
ai seguenti casi:
- materiali o beni forniti da un soggetto
diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero
edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale
dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
- prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che
esegue i lavori. In quest'ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7
aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato
alla ditta appaltatrice con l'aliquota ordinaria del 20 % e successivamente
riaddebitata da quest'ultima al committente con l'aliquota al 10%.
Attenzione: per usufruire dell'aliquota agevolata
occorre presentare al fornitore apposita dichiarazione che potrete prelevare
cliccando qui sotto -
ATTENZIONE: leggere bene
L'art.35, comma 19, del
D.L. 223/2006 ha inserito il comma 121- bis nell'art. 1 della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 ( finanziaria 2006 ).
Per effetto di tale
modifica, viene stabilito che la detrazione irpef per le spese di
ristrutturazione si applica a condizione che, nella fattura emessa
dall'impresa che esegue i'intervento, venga separatamente esposto il costo
della manodopera.
Per quanto sopra, nella
fattura emessa a fronte dell'intervento edilizio, occorre esporre
separatamente:
- l'importo relativo alla
fornitura dei beni;
- il costo della
manodopera impiegata;
MANCATA INDICAZIONE DEL
COSTO DELLA MANODOPERA
Se in fattura viene
omessa la distinta indicazione del costo della manodopera, il beneficio
fiscale non compete ( circolare Agenzia Entrate n. 28/2006 E, par.11)
DECORRENZA
L'obbligo di indicare in
fattura il costo della manodopera si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006 ( art.35 comma 20 del DL n.
223/2006)
e......se varia il
possesso?
L’articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E hanno
anche disciplinato l’ipotesi di variazione della titolarità dell’immobile
sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e
manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo prescelto - cinque o
dieci anni - per fruire della detrazione.
In proposito è necessario fare riferimento alle diverse ipotesi in cui si
verifica la variazione nel possesso dell’immobile:
• vendita: nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato
eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero
periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni - il diritto
alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente
dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica);
• morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti
sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle
quote residue della detrazione si trasmette agli eredi;
• donazione: se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante)
effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il
diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a
quest’ultimo;
• trasferimento dell’inquilino o del comodatario: del tutto diversa la
conclusione quando l’intervento di recupero edilizio è stato eseguito dal
soggetto conduttore dell’immobile ad altro titolo, come nei casi di
locazione o comodato.
In entrambi i casi, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa
venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al
comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i
quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di
godimento prescelto (cinque o dieci anni).
COMUNICAZIONE ASL
Tale comunicazione, prevista in funzione dell'osservanza delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri (decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni), è necessaria, ai sensi dell'articolo sopra
menzionato, solo nei seguenti casi:
• Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
• Cantieri i cui lavori comportano i seguenti rischi:
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali
del posto di lavoro o dell'opera; Lavori che espongono i lavoratori a
sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti; Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi
in tensione; Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in
pozzi, sterri sotterranei e gallerie; Lavori subacquei con respiratori;
Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l'impiego di
esplosivi; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti. Nella notifica preliminare , devono essere indicati i seguenti
dati:
• Data della comunicazione;
• Indirizzo del cantiere;
• Committente - nome e indirizzo;
• Natura dell'opera;
• Responsabile dei lavori - nome e indirizzo;
• Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome indirizzo);
• Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
• Durata presunta dei lavori in cantiere.