Il decreto anticrisi 185/2008 apre all’opportunità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2007 purchè non si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Gli schemi Societari interessati sono:
| Società in nome collettivo | |
| Società in accomandita semplice ed equiparate | |
| Società di Capitali |
La rivalutazione dovrà essere operata a far data dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dovrà essere destinata ad un’apposita riserva, per “affrancare” la quale si dovrà pagare un’imposta sostitutiva a pari al 10%.
N.B: Se trattasi di immobili ad uso civile (e come tali indeducibili dal reddito d’impresa) l’entità della rivalutazione è stata determinata con aliquota pari al 7%.
Norme antielusive stabiliscono poi che se l’immobile viene alienato (vendita, assegnazione ai soci, consumo personale o familiare dell’imprenditore) prima dei tre anni, non sarà considerata l’opera di rivalutazione, e la relativa plusvalenza non terrà conto del maggior valore.
Le modalità di pagamento delle imposte per operare la Rivalutazione sono state così determinate:
| UNICA SOLUZIONE con versamento entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi per il periodo con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. |
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RATEIZZAZIONE IN TRE ANNI (prima rata da pagare entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e così le altre, da operare nei due successivi periodi d’imposta). |