La
deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi relativi
ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
 |
autoveicoli compresi
nell’art. 164, TUIR, il cui regime di deducibilità varia in
relazione al tipo di veicolo e all’utilizzo che ne viene fatto;
|
 |
autoveicoli non compresi
nell’art. 164, TUIR, le cui spese sono integralmente deducibili
purché siano rispettati i generali principi di competenza,
certezza ed inerenza all’attività22.
|
Per
quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte
dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli
autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR a seguito della recente
manovra di bilancio23, a decorrere dal periodo d’imposta 2007:
 |
i costi di acquisizione
e quelli di esercizio sono deducibili nella misura del 40%;
|
 |
la deducibilità è
ammessa limitatamente ad un solo veicolo24;
|
 |
per quanto concerne il
costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda
che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o in
noleggio.
|