Studio
MARINANGELI
SMCommercialistI
Il licenziamento
è l’atto unilaterale con il quale il datore di lavoro
cessa il rapporto di lavoro. La normativa prevede
molteplici fattispecie, che differiscono sia in
relazione alle cause che lo hanno determinato, sia che
i lavoratori coinvolti siano uno o più di uno. Ciascuna
delle parti che recede dal contratto deve rispettare un
periodo di
preavviso.
Nel caso sia il datore di lavoro a non
rispettare tale obbligo al lavoratore deve essere
corrisposta un’indennità
di mancato preavviso.
Di norma la legittimità
del licenziamento risiede nella presenza di un
giustificato motivo:
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SOGGETTIVO:
Il lavoratore è venuto meno agli
obblighi contrattuali, è stato cioè inadempiente
rispetto agli ordini ed alle mansioni a cui era
stato preposto |
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OGGETTIVO:
E’ dettato da ragioni inerenti
all’attività produttiva, all’organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa, quali ad
esempio cessazione dell’attività, fallimento,
riorganizzazione aziendale… |
In presenza di
giustificati e gravi motivi è anche configurabile il
licenziamento per
giusta causa.
In questa circostanza il lavoratore ha posto in essere
delle azioni di estrema gravità, tali da provocare
l’interruzione immediata del rapporto di lavoro:
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Danneggiamento
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Sottrazione di
materiali o impianti aziendali
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Rissa nei luoghi di
lavoro |
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Ingiurie e grave
insubordinazione verso il datore di lavoro
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Violenze verso gli
altri lavoratori |
A tutela del lavoratore il
giudice,
chiamato ad accertare la presenza della giusta causa,
dovrà pertanto valutare in concreto la violazione.
Licenziamento ad NUTUM,
si realizza quando uno
dei contraenti recede dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato senza fornire alcuna motivazione. Tale
Fattispecie opera nei confronti di:
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Lavoratori
domestici |
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Coloro che hanno
raggiunto l’età pensionabile
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Lavoratori assunti
in prova |
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I dirigenti
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N.B:
Il licenziamento deve necessariamente comunicato al
lavoratore in forma scritta. Per ciò che attiene alla
motivazione,
questa deve essere fornita entro
15 giorni
dalla comunicazione del licenziamento. Se il lavoratore
ritiene che il
licenziamento sia
illegittimo può impugnarlo entro
60 giorni
dalla sua comunicazione. Preliminarmente
all’azione giudiziaria è previsto un tentativo di
conciliazione obbligatoria di natura stragiudiziale tra
datore di lavoro e lavoratore. Successivamente, in caso
di mancato accordo, prosegue il giudizio di fronte al
magistrato del lavoro o ad un ad un
collegio arbitrale,
se previsto dal
CCNL.