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I CONTRATTI DI
LOCAZIONE

PRINCIPALI TIPI
DI CONTRATTI DI LOCAZIONE
La disciplina delle locazioni
ad uso abitativo è dettata dalla legge 431 del 1998 che, come è noto, ha abolito
il regime vincolistico in precedenza previsto dalla legge 392/78 (conosciuta
come "equo canone") che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone
prestabilito.
Oggi, chi decide di concedere o
prendere in affitto una casa ha a disposizione varie tipologie di contratti,
questi, due sono quelli principali:
-
il primo, è quello cosiddetto
"a canone libero"; in esso i contraenti possono decidere liberamente
l'ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l'unico
obbligo di rispettare la durata minima;
-
il secondo, è il contratto
chiamato 'a canone concordato'; in tal caso, il corrispettivo viene
pattuito in base ad alcuni criteri stabiliti in accordi stipulati tra le
organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
Ovviamente, per quest'ultimo
tipo di contratto il canone di locazione è inferiore alla misura dei canoni
correnti di mercato. Proprio per questo, e per incentivare l'utilizzo di questa
forma di contratti, introdotti con lo scopo di contenere i prezzi di mercato e
venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere in locazione un
immobile, il legislatore ha pensato di concedere, sia al locatore che
all'inquilino, alcuni non trascurabili vantaggi fiscali.
Ai proprietari che stipulano un contratto di
locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad
elevata "tensione abitativa" viene riconosciuta una riduzione dell'imposta di
registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, che va ad
aggiungersi a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione. Inoltre,
viene data la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni dell'ICI sugli
immobili locati secondo tale forma contrattuale.
QUALI SONO I
COMUNI DEFINITI AD ALTA "TENSIONE ABITATIVA"
Si tratta dei Comuni indicati
nell'art. 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, tutti i Comuni confinanti con le
suddette grandi città, tutti gli altri capoluoghi di provincia, i comuni
individuati dal CIPE con apposite delibere, e i Comuni terremotati di Campania e
Basilicata.
QUANDO SI
POSSONO STIPULARE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Per effetto di un recente
provvedimento (Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14/7/2004), anche
nei Comuni dove le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini non hanno
ancora concluso gli accordi territoriali, che in base alla legge 431 del 1998
avrebbero dovuto essere sottoscritti entro il mese di luglio del 1999, è ora
possibile stipulare contratti di locazione con un canone concordato, anche per
periodi transitori brevi (fino a 18 mesi).
In pratica, il citato decreto
ha sostituito gli accordi sulle locazioni concordate, estendendo a tutti i
Comuni la possibilità di applicare le tipologie di locazioni convenzionate, alle
condizioni dell'accordo territoriale vigente 'nel Comune demograficamente
omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione'.
In particolare, i canoni dei
nuovi contratti convenzionati dovranno essere quelli previsti negli accordi dei
Comuni vicini, aggiornati:
- al 100% della variazione
Istat dei prezzi al consumo (più precisamente, della variazione intervenuta tra
il mese successivo alla data di stipula dell'accordo territoriale e il mese
precedente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto), se nel Comune non è
stato ancora firmato un accordo;
- al costo della vita (75% del successivo
incremento Istat), in corso di contratto.
Le agevolazioni fiscali (vedi
capitoli successivi) sono previste, comunque, solo per i proprietari (e gli
inquilini) degli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa. Non
sono previste agevolazioni Irpef o riduzione dell'imposta di registro per le
locazioni transitorie, la cui convenienza per il locatore è, pertanto,
unicamente quella della breve durata del contratto.
COME REGISTRARE
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
I contratti di locazione di
immobili urbani, di qualsiasi ammontare, purche'; di durata superiore ai 30
giorni complessivi nell'anno, devono essere registrati.
La registrazione va effettuata
entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se
antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver
provveduto al versamento sell'imposta di registro.
A meno che non si sia obbligati
(possessori di almeno cento immobili), si può anche scegliere di registrare i
contratti in via telematica: in questo caso il pagamento delle imposte è
contestuale alla registrazione del contratto.
LA REGISTRAZIONE IN UFFICIO
Se si sceglie di registrare il
contratto direttamente in ufficio, ci si può recare in un qualsiasi ufficio
locale dell'Agenzia (quindi non necessariamente in quello competente per
territorio rispetto al proprio domicilio fiscale).
Allo sportello si ottiene subito una ricevuta dell'avvenuta presentazione e la
comunicazione dei tempi entro cui sarà consegnata copia dell'atto registrato.
per registrare in ufficio
occorre: mod.69 per la richiesta di registrazione; almeno due copie del
contratto; marche da bollo da 14.62 ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia;
la ricevuta f23 pagato
LA
REGISTRAZIONE TELEMATICA
La procedura di registrazione telematica dei
contratti di locazione è:
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OBBLIGATORIA |
PER
CHI POSSIEDE ALMENO 100 IMMOBILI |
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FACOLTATIVA |
PER TUTTI GLI ALTRI
CONTRIBUENTI |
Essa consente il contestuale
pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi
e sanzioni.
La registrazione e il pagamento
possono essere realizzati:
- direttamente dal
contribuente;
- tramite intermediario
abilitato (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, ecc.);
- da un soggetto delegato,
avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.
Chi vuole ricorrere alla
registrazione via internet deve, per prima cosa, richiedere l'abilitazione al
servizio telematico Fisconline ovvero al servizio telematico Entratel.
L'accesso al servizio
Fisconline, riservato a tutti i contribuenti non obbligati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali e ai soggetti che presentano la
dichiarazione dei sostituti d'imposta per meno di 20 percipienti, avviene
tramite un codice personale riservato (codice Pin).
Viceversa, i soggetti che
presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di 20 percipienti e
gli intermediari devono richiedere i codici di autenticazione per l'utilizzo del
servizio Entratel (per informazioni su come chiedere l'abilitazione ai servizi
telematici si veda la tabella di fine capitolo).
QUANTO E COME
SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE
Prima di presentare il
contratto di locazione all'ufficio per la sua registrazione, a meno che non si
ricorra alla registrazione telematica, bisogna aver effettuato il calcolo e il
pagamento dell'imposta di registro.
L'importo dovuto è pari al 2%
del canone complessivo della locazione, arrotondato all'unità di euro, con un
minimo di 67 euro.
Per i contratti pluriennali il
versamento può essere effettuato:
- in un'unica soluzione
(usufruendo dello sconto più avanti indicato), calcolando il 2% sul
corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto;
- anno per anno, applicando
il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità (per i pagamenti di quelle
successive alla prima si deve tener conto degli aumenti ISTAT).
Tutti i pagamenti vanno
effettuati presso banche, uffici postali o concessionari della riscossione
utilizzando
il modello 'F23', una copia del quale va consegnata all'ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.
I versamenti sono a carico del
locatore e del conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del
pagamento dell'intera somma.
Questo significa che se
l'Agenzia delle Entrate accerta il mancato versamento dell'imposta di registro,
ne chiederà la corresponsione, comprensiva di interessi e sanzioni, ad entrambi,
ed il pagamento di uno dei due contribuenti libererà anche l'altro.
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Non si paga imposta di registro sul
deposito cauzionale versato dall'inquilino.
Il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti, invece,
all'imposta di registro (nella misura dello 0,50%) se prestati da un terzo
estraneo al rapporto di locazione.
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Se si sceglie di pagare anno
per anno, per le annualità successive alla prima il pagamento (2% del canone
annuo) va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno e, in
tali occasioni, può essere anche inferiore al versamento minimo previsto per la
prima registrazione (67 euro).
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Ad es.:
se il canone annuo è di 2.500 euro, essendo l'imposta
dovuta annualmente pari a 50 euro (2.500 x 2%), si verserà, per il primo
anno, l'importo minimo di 67 euro. Il versamento per ciascuna annualità
successiva sarà, invece, di 50 euro.
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Per le risoluzioni (disdette anticipate del
contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e
sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella
misura fissa di 67 euro.
Per le cessioni, proroghe e
risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta
dovuta entro 30 giorni utilizzando sempre il mod. F23 in cui vanno indicati gli
estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di
registrazione).
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Le copie dei versamenti relative a proroghe
e risoluzioni vanno consegnate o spedite all'ufficio competente entro
20 giorni dal pagamento.
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LO SCONTO SUI VERSAMENTI PLURIENNALI
Come detto sopra, per i
contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale
è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta
di registro commisurata all'intera durata del contratto.
Chi sceglie detta ipotesi ha
diritto a una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del
tasso di interesse legale (attualmente pari a 2,5%) moltiplicato per il numero
delle annualità.
Detrazione sui pagamenti in unica soluzione
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ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO
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2
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3
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4
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5
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6
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DETRAZIONE (1,25% x NUMERO DI ANNI)
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2,5%
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3,75%
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5%
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6,25%
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7,5%
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Nel caso in cui il contratto dovesse essere
risolto anticipatamente, e l'imposta sia stata versata per l'intera durata, chi
ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
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VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
SULLE LOCAZIONI
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QUANTO SI PAGA
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2% DEL CANONE ANNUO
con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro |
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DOVE PAGARE |
VIA INTERNET – BANCA – POSTA - CONCESSIONARIO |
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OGNI ANNO O
UNICA SOLUZIONE
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COME SI PAGA |
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MODELLO F23
in cui va indicato
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causale RP, in sede di prima registrazione
(la causale non va indicata per i pagamenti successivi) |
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codice dell'ufficio |
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anno di stipula del contratto (anno, serie e
numero della registrazione per le annualità successive) |
Codici tributo:
107T, se si paga per
l'intero periodo
115T, se per il primo di più anni
112T, per gli anni successivi
114T, per le proroghe (anche tacite)
113T, per le risoluzioni
110T, per le cessioni
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LO SCONTO PER GLI IMMOBILI IN COMUNI AD ALTA
'TENSIONE ABITATIVA'
I contribuenti che stipulano un
contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei
Comuni ad elevata 'tensione abitativa' possono usufruire, oltre che di una
riduzione sull'Irpef, come si vedrà nei capitoli successivi, anche della
riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di
registro da versare. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il
calcolo dell'imposta va assunto per il 70%.
Ricordiamo che per usufruire
dello sconto i contraenti devono registrare, per un immobile che si trova in un
Comune considerato ad alta 'tensione abitativa' e il cui canone è definito
secondo criteri concordati tra associazioni di categoria di proprietari ed
inquilini:
- un contratto di locazione
ad uso abitativo con durata minima di 3 anni, più 2 anni prorogati di diritto;
- un contratto di locazione
ad uso abitativo di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti
universitari con durata minima di 6 mesi e massimo 36.
Rimangono escluse
dall'agevolazione le locazioni brevi, quelle con durata da un mese a 18, che
adesso si possono stipulare anche nei Comuni in cui non è stato firmato un
accordo territoriale.
L'IRPEF E LE RIDUZIONI SUL REDDITO DELLE
LOCAZIONI
COME SI DETERMINA IL REDDITO DEI FABBRICATI
LOCATI
L'ammontare del canone annuo
indicato sul contratto di locazione costituisce, per il proprietario, reddito da
fabbricati e concorre a formare il suo reddito complessivo su cui calcolare l'Irpef.
Più precisamente, per chi
affitta una casa (e le relative pertinenze) costituisce reddito da assoggettare
a tassazione il maggiore tra i seguenti due importi:
- rendita catastale dell'abitazione, rivalutata del 5%;
- canone contrattuale, ridotto forfetariamente del 15% (25% per i fabbricati
siti a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano).
Per i vecchi contratti di
locazione in regime di 'equo canone' (si ricorda che dal 30.12.1998 non è più
possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo) il reddito è dato
dall'importo del canone di locazione ridotto del 15% (25% per i fabbricati siti
a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano) a prescindere dalla rendita
catastale.
Immobili di interesse storico
e/o artistico
Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo riconosciuti di interesse
storico e/o artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (attualmente
l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando
la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione
del bene ad un canone inferiore.
QUANDO L'INQUILINO È MOROSO
Il canone di locazione va
sempre dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.
La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito
dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è escluso da
tassazione a partire dal momento in cui l'intimato non compare o, pur
comparendo, non si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento
in cui l'intimato si oppone (ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel
caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi
precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte
versate sui canoni scaduti e non percepiti.
In detti casi permane,
comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito sulla
base della sola rendita catastale.
QUANDO SI HA DIRITTO A
RIDUZIONI
Locazione di unità immobiliare
sita in un Comune ad alta 'tensione abitativa'
A favore dei proprietari che concedono in locazione l'abitazione a canone
concordato in uno dei Comuni definiti ad alta 'tensione abitativa' , alla
riduzione forfetaria del reddito (pari al canone) del 15% si aggiunge
un'ulteriore riduzione del 30% (da calcolare sull'importo già ridotto).
In pratica, nella dichiarazione
dei redditi si indicherà il canone ridotto del 40,5%.
Locazione a persone in
condizioni di disagio abitativo
Indipendentemente dal Comune in cui si trovano gli immobili, sono previste
agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati (successivamente al 13
settembre 2004 ma entro il 31 marzo 2005, salvo proroghe) a persone in
condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare,
ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, a condizione che:
a. non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b. siano beneficiari della sospensione della procedura
esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c. siano in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 388 del 2000, e successivi
differimenti e proroghe.
In sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, a favore dei proprietari che concedono in questi casi
gli immobili in locazione sono previste le seguenti agevolazioni:
-
alla riduzione forfetaria del
15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un'ulteriore riduzione del
30% (da calcolare sull'importo già ridotto) se l'immobile è
locato:
- ad enti locali
con contratti di locazione della durata fino a due anni, non rinnovabili né
prorogabili, per soddisfare le esigenze abitative delle persone
disagiate sopra citate. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima
della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il
beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è
comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del
contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti;
- alle persone
disagiate sopra indicate con contratti di locazione della durata di quattro
anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di
esplicito accordo delle parti contraenti.
-
alla riduzione forfetaria del
15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un'ulteriore riduzione del
70% (da calcolare sull'importo già ridotto) se l'immobile è
locato:
- ad enti locali
con contratti di locazione di durata triennale, prorogabile di altri
due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per
soddisfare le esigenze abitative delle persone sopra citate. Per tali
contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi
definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431
del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova
l'alloggio concesso in locazione;
- alle persone
disagiate sopra indicate con contratti di locazione di durata triennale
prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3
dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni,
vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.
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LE LOCAZIONI ESCLUSE
DA ULTERIORE RIDUZIONE |
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contratti stipulati
liberamente tra le parti
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contratti destinati a soddisfare
esigenze di natura transitoria
(ad eccezione di quelli stipulati con studenti universitari e con enti
locali, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio)
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locazioni relative a immobili
storici o artistici, di lusso, ville, castelli, palazzi
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI
INQUILINI
In presenza di determinate
condizioni, anche gli inquilini possono usufruire di benefici fiscali sotto
forma di detrazioni dall'Irpef per i canoni di locazione pagati.
Sono due le fattispecie
previste dalle disposizioni attualmente in vigore e riguardano:
-
tutti i titolari di contratti
di locazione 'a canone concordato' di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, cioè quelli stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2 (comma 3)
e 4 (commi 2 e 3) della Legge 431/1998;
-
i lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (a prescindere dal tipo di
contratto stipulato).
DETRAZIONE PER I CONTRATTI A
CANONE CONCORDATO
Gli inquilini per i quali l'immobile preso in affitto costituisce l'abitazione
principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato
sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni
della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della
legge 431/98), hanno diritto alla seguente detrazione dall'Irpef:
- 495,80 euro
se il reddito complessivo non supera 15.493,71
euro;
- 247,90 euro
se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a
30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è
superiore a quest'ultimo importo la detrazione non spetta.
La detrazione non compete,
inoltre, per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contraenti
privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati
con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione va rapportata al
numero dei giorni dell'anno durante il quale la casa è stata effettivamente
utilizzata come abitazione principale e va ripartita tra i contraenti, in caso
di cointestazione del contratto di locazione.
DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE
TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
Dal periodo d'imposta 2001, il
lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione di
abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel
Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i
primi 3 anni, della seguente detrazione dall'Irpef:
- 991,60 euro
se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro
se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a
30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo la detrazione non
spetta.
L'agevolazione compete a
condizione che:
- il nuovo Comune si trovi
ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria Regione;
- la residenza nel nuovo
Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della
detrazione.
La detrazione non è
riconosciuta ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione va rapportata al
numero dei giorni dell'anno durante il quale la casa è stata effettivamente
utilizzata come abitazione principale. Nel caso di intestazione del contratto di
locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del
contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura
spettante a ciascuno in relazione al proprio reddito.
Ad esempio, se i contraenti
sono 3 e solo uno di loro è lavoratore dipendente, la detrazione compete solo a
quest'ultimo, nella misura del 100%.
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DETRAZIONI PER
CANONI DI LOCAZIONE |
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AGEVOLAZIONE 1 |
AGEVOLAZIONE 2 |
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ABITAZIONE
PRINCIPALE LOCATA
A CANONE CONCORDATO |
LAVORATORI
DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO
(per qualsiasi tipo di contratto) |
con reddito
complessivo fino a
15.493,71 euro |
con reddito complessivo
oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41 |
con reddito
complessivo fino a
15.493,71 euro |
con reddito complessivo
oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41 |
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495,80 euro |
247,90 euro |
991,60 euro |
495,80 euro |
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LE
AGEVOLAZIONI 1 E 2 NON SONO CUMULABILI
Il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole |
SE NON SI REGISTRA IL
CONTRATTO
L'omessa registrazione del
contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata
registrazione, dà origine alla presunzione di esistenza, salva documentata prova
contraria, del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta
antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
È importante precisare che tale
presunzione opera solo in ambito fiscale e non anche a livello civilistico.
In tale ipotesi, quale importo
del canone su cui pagare l'Irpef per ciascun anno, si presume, ai fini della
determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile
(determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini
dell'imposta di registro, rivalutati del 20%).
Tale disposizione non si
applica per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone
'concordato' cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art.
2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).
COMUNICAZIONE DEI DATI
DELL'INQUILINO
Chiunque cede il godimento (o
la proprietà) di un fabbricato ha l'obbligo di comunicare, entro 48 ore dalla
consegna, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, i dati riguardanti
l'ubicazione dell'immobile e le generalità della controparte (locatario o
acquirente).
La legge finanziaria n. 311 del
2004 ha previsto che questa comunicazione vada fatta non più all'autorità di
Pubblica Sicurezza, ma direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica
su apposito modello che sarà prossimamente reso disponibile gratuitamente.
Questa nuova regola si
applicherà dalla data fissata dal provvedimento con il quale sarà approvato il
modello telematico per la comunicazione (in corso di predisposizione).
La nuova comunicazione potrà
essere effettuata anche per il tramite degli intermediari incaricati nonché
degli uffici dell'Agenzia delle Entrate; quest'ultima provvederà a dare avviso
di ricevimento in modalità telematica e comunicherà i dati acquisiti al
Ministero dell'Interno.
La comunicazione all'Agenzia
delle Entrate dovrà essere effettuata anche dagli intermediari del settore
immobiliare, relativamente alle cessioni di cui i predetti soggetti hanno
diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro
attività.
L'obbligo riguarderà sia i
contratti di affitto (compresi gli affitti di durata inferiore al mese) che
quelli di compravendita.
In caso di violazione, a detti
operatori del settore immobiliare si applicherà una sanzione amministrativa
(ammenda da 103,29 euro a 1.549,37 euro); in caso di seconda violazione, il
sindaco del Comune in cui operano gli interessati, su segnalazione dell'Agenzia
delle Entrate, disporrà la sospensione per un mese della loro attività.
SE NON SI È REGISTRATO IL
CONTRATTO
LE SANZIONI PREVISTE
L'omessa o irregolare
registrazione dei contratti di locazione comporta le seguenti sanzioni:
- dal 120% al
240% dell'imposta dovuta, se si omette di
registrare il contratto;
- dal 100% al
200% dell'imposta dovuta sulla differenza, quando
il corrispettivo accertato dall'ufficio, pur ridotto di un quarto, è superiore a
quello dichiarato;
- dal 200% al
400% dell'imposta corrispondente, nel caso
l'ufficio contesti l'occultazione, anche parziale, del corrispettivo percepito
(dall'importo di questa sanzione va detratto quello eventualmente applicato in
relazione alla sanzione 'dal 100% al 200%' sopra descritta).
L'omesso pagamento delle
annualità successive prevede invece una sanzione del 30% dell'imposta dovuta.
LA REGOLARIZZAZIONE DELLE
REGISTRAZIONI E DEI PAGAMENTI TARDIVI
Attraverso l'istituto del
'ravvedimento operoso' è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione
dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro
dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.
La volontaria regolarizzazione
permette al contribuente di usufruire di una riduzione della sanzione
ordinariamente prevista. Lo sconto sulla sanzione sarà tanto più elevato quanto
minore è il periodo di tempo trascorso tra la scadenza del termine non
rispettato e il momento in cui si decide di sanare l'omissione.
La regolarizzazione avviene con
il pagamento (anche non contestuale) delle somme dovute a titolo di imposta di
registro, di sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di mora calcolati
giornalmente al tasso legale annuo (attualmente al 2,5%).
In particolare:
- per regolarizzare una mancata
registrazione, occorre versare
- una sanzione del 15% dell'imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede
entro 30 giorni dalla scadenza
- una sanzione del 24% dell'imposta dovuta
(1/5 del 120%) se si provvede entro 1 anno dalla scadenza
- per i versamenti tardivi, invece, è dovuta
- una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%) se il pagamento è
effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria
- una sanzione del 6%
dell'imposta dovuta (1/5 del 30%) se eseguito entro 1 anno
dalla scadenza prevista.
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Attenzione:
Il ravvedimento è possibile soltanto se non sia già intervenuto l'ufficio
con atti di contestazione, di accertamento ovvero con accessi, ispezioni e
verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.
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LE RIDUZIONI DELLE SANZIONI
DOPO AVER RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO
A seguito di notifica di un
avviso di accertamento, si ha ancora la possibilità di pagare le sanzioni
ridotte ad 1/4. E precisamente, quando:
- il pagamento viene
effettuato entro i termini per proporre ricorso (cd. 'acquiescenza'); in questo
caso viene versato 1/4 della sanzione irrogata dall'ufficio con l'atto di
accertamento;
- l'accertamento viene
definito 'per adesione', procedimento in cui l'imponibile può risultare definito
in misura inferiore rispetto all'atto di accertamento, con conseguente
determinazione di sanzione diversa da quella precedentemente irrogata
dall'ufficio.
Tale possibilità non è prevista
nel caso in cui il contratto sia stato registrato ma sia stato omesso il
pagamento dell'imposta per le annualità
principali Riferimenti
normativi per i contratti di LOCAZIONE
Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; Legge 27 luglio 1978, n. 392 ; Legge 25
marzo 1982, n. 94 (e delibere attuative); Legge 5 aprile 1985, n. 118 (e
delibere attuative); Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131; Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218; Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n. 471; Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto del Direttore
del Dipartimento delle Entrate 31 luglio 1998 (pubblicato sulla G.U. del 12
agosto 1998, n. 187); Legge 9 dicembre 1998, n. 431; Decreto Legge 30 dicembre
1988 n. 551 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 1989, n.
61); Decreto Interministeriale 5 marzo 1999; Decreto del Ministero delle
Finanze del 24 dicembre 1999; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria
2001); Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404;
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001;
Legge 8 gennaio 2002, n. 2 - art. 1; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 2 luglio 2002; Decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti 30 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U. dell'11 aprile 2003, n.
85, supplemento ordinario n. 59; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 27 giugno 2003 (pubblicato sulla G.U. del 9 luglio 2003, n.
157); Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 luglio
2004 (pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2004, n. 266); Decreto Legge 13
settembre 2004, n. 240 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre
2004, n. 269); Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Decreto
Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo
2005, n. 43); Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni
dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80); Circolare del Ministero delle Finanze n.
150/E del 7 luglio 1999; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 7
gennaio 2002; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 20 febbraio
2002; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 14 febbraio 2002;
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 320 del 7 ottobre 2002; Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 9 luglio 2003; Delibera CIPE n. 87 del 13
novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40); Circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 10 giugno 2004; Circolare dell'Agenzia
delle Entrate n. 9 del 14 marzo 2005; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
10 del 16 marzo 2005; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 7
aprile 2005; Istruzioni per la compilazione del mod. 730; Istruzioni per la
compilazione del modello Unico persone fisiche
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