Studio MARINANGELI                      SMCommercialist

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rivolgiti a noi per preparare e registrare il TUO contratto di locazione...

I CONTRATTI DI LOCAZIONE      

PRINCIPALI TIPI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

La disciplina delle locazioni ad uso abitativo è dettata dalla legge 431 del 1998 che, come è noto, ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla legge 392/78 (conosciuta come "equo canone") che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito.

Oggi, chi decide di concedere o prendere in affitto una casa ha a disposizione varie tipologie di contratti, questi, due sono quelli principali:

  1. il primo, è quello cosiddetto "a canone libero"; in esso i contraenti possono decidere liberamente l'ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l'unico obbligo di rispettare la durata minima;

  2. il secondo, è il contratto chiamato 'a canone concordato'; in tal caso, il corrispettivo viene pattuito in base ad alcuni criteri stabiliti in accordi stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.

Ovviamente, per quest'ultimo tipo di contratto il canone di locazione è inferiore alla misura dei canoni correnti di mercato. Proprio per questo, e per incentivare l'utilizzo di questa forma di contratti, introdotti con lo scopo di contenere i prezzi di mercato e venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere in locazione un immobile, il legislatore ha pensato di concedere, sia al locatore che all'inquilino, alcuni non trascurabili vantaggi fiscali.

Ai proprietari che stipulano un contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad elevata "tensione abitativa" viene riconosciuta una riduzione dell'imposta di registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, che va ad aggiungersi a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione. Inoltre, viene data la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni dell'ICI sugli immobili locati secondo tale forma contrattuale.

QUALI SONO I COMUNI DEFINITI AD ALTA "TENSIONE ABITATIVA"

Si tratta dei Comuni indicati nell'art. 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, tutti i Comuni confinanti con le suddette grandi città, tutti gli altri capoluoghi di provincia, i comuni individuati dal CIPE con apposite delibere, e i Comuni terremotati di Campania e Basilicata.
 

QUANDO SI POSSONO STIPULARE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Per effetto di un recente provvedimento (Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14/7/2004), anche nei Comuni dove le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini non hanno ancora concluso gli accordi territoriali, che in base alla legge 431 del 1998 avrebbero dovuto essere sottoscritti entro il mese di luglio del 1999, è ora possibile stipulare contratti di locazione con un canone concordato, anche per periodi transitori brevi (fino a 18 mesi).

In pratica, il citato decreto ha sostituito gli accordi sulle locazioni concordate, estendendo a tutti i Comuni la possibilità di applicare le tipologie di locazioni convenzionate, alle condizioni dell'accordo territoriale vigente 'nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione'.

In particolare, i canoni dei nuovi contratti convenzionati dovranno essere quelli previsti negli accordi dei Comuni vicini, aggiornati:

    - al 100% della variazione Istat dei prezzi al consumo (più precisamente, della variazione intervenuta tra il mese successivo alla data di stipula dell'accordo territoriale e il mese precedente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto), se nel Comune non è stato ancora firmato un accordo;

    - al costo della vita (75% del successivo incremento Istat), in corso di contratto.         indici Istat

Le agevolazioni fiscali (vedi capitoli successivi) sono previste, comunque, solo per i proprietari (e gli inquilini) degli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa. Non sono previste agevolazioni Irpef o riduzione dell'imposta di registro per le locazioni transitorie, la cui convenienza per il locatore è, pertanto, unicamente quella della breve durata del contratto.

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COME REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

I contratti di locazione di immobili urbani, di qualsiasi ammontare, purche'; di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno, devono essere registrati.

La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver provveduto al versamento sell'imposta di registro.

A meno che non si sia obbligati (possessori di almeno cento immobili), si può anche scegliere di registrare i contratti in via telematica: in questo caso il pagamento delle imposte è contestuale alla registrazione del contratto.

                                            LA REGISTRAZIONE IN UFFICIO

Se si sceglie di registrare il contratto direttamente in ufficio, ci si può recare in un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia (quindi non necessariamente in quello competente per territorio rispetto al proprio domicilio fiscale).
Allo sportello si ottiene subito una ricevuta dell'avvenuta presentazione e la comunicazione dei tempi entro cui sarà consegnata copia dell'atto registrato.

per registrare in ufficio occorre: mod.69 per la richiesta di registrazione; almeno due copie del contratto; marche da bollo da 14.62 ogni 4 facciate di 100 righe su ogni copia; la ricevuta f23 pagato

 

                                          LA REGISTRAZIONE TELEMATICA

La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione è:

OBBLIGATORIA PER CHI POSSIEDE ALMENO 100 IMMOBILI
FACOLTATIVA PER TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI

Essa consente il contestuale pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi
e sanzioni.

La registrazione e il pagamento possono essere realizzati:

    - direttamente dal contribuente;

    - tramite intermediario abilitato (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, ecc.);

    - da un soggetto delegato, avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

 

Chi vuole ricorrere alla registrazione via internet deve, per prima cosa, richiedere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline ovvero al servizio telematico Entratel.

L'accesso al servizio Fisconline, riservato a tutti i contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e ai soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per meno di 20 percipienti, avviene tramite un codice personale riservato (codice Pin).

Viceversa, i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di 20 percipienti e gli intermediari devono richiedere i codici di autenticazione per l'utilizzo del servizio Entratel (per informazioni su come chiedere l'abilitazione ai servizi telematici si veda la tabella di fine capitolo).

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QUANTO E COME SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE

Prima di presentare il contratto di locazione all'ufficio per la sua registrazione, a meno che non si ricorra alla registrazione telematica, bisogna aver effettuato il calcolo e il pagamento dell'imposta di registro.

L'importo dovuto è pari al 2% del canone complessivo della locazione, arrotondato all'unità di euro, con un minimo di 67 euro.

Per i contratti pluriennali il versamento può essere effettuato:

    - in un'unica soluzione (usufruendo dello sconto più avanti indicato), calcolando il 2% sul corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto;

    - anno per anno, applicando il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità (per i pagamenti di quelle successive alla prima si deve tener conto degli aumenti ISTAT).

Tutti i pagamenti vanno effettuati presso banche, uffici postali o concessionari della riscossione utilizzando
il modello 'F23', una copia del quale va consegnata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.

I versamenti sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma.

Questo significa che se l'Agenzia delle Entrate accerta il mancato versamento dell'imposta di registro, ne chiederà la corresponsione, comprensiva di interessi e sanzioni, ad entrambi, ed il pagamento di uno dei due contribuenti libererà anche l'altro.

Non si paga imposta di registro sul deposito cauzionale versato dall'inquilino.
Il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti, invece, all'imposta di registro (nella misura dello 0,50%) se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

Se si sceglie di pagare anno per anno, per le annualità successive alla prima il pagamento (2% del canone annuo) va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno e, in tali occasioni, può essere anche inferiore al versamento minimo previsto per la prima registrazione (67 euro).

Ad es.: se il canone annuo è di 2.500 euro, essendo l'imposta dovuta annualmente pari a 50 euro (2.500 x 2%), si verserà, per il primo anno, l'importo minimo di 67 euro. Il versamento per ciascuna annualità successiva sarà, invece, di 50 euro.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando sempre il mod. F23 in cui vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione).

Le copie dei versamenti relative a proroghe e risoluzioni vanno consegnate o spedite all'ufficio competente entro 20 giorni dal pagamento.

                            LO SCONTO SUI VERSAMENTI PLURIENNALI

Come detto sopra, per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto.

Chi sceglie detta ipotesi ha diritto a una detrazione dall'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente pari a 2,5%) moltiplicato per il numero delle annualità.

Detrazione sui pagamenti in unica soluzione

ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO
 
2
3
4
5
6
DETRAZIONE (1,25% x NUMERO DI ANNI)
2,5%
3,75%
5%
6,25%
7,5%

Nel caso in cui il contratto dovesse essere risolto anticipatamente, e l'imposta sia stata versata per l'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI
 
QUANTO SI PAGA
 
2% DEL CANONE ANNUO
con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro
DOVE PAGARE VIA INTERNET – BANCA – POSTA - CONCESSIONARIO
 
OGNI ANNO O
UNICA SOLUZIONE
 
COME SI PAGA
 
MODELLO F23
in cui va indicato
causale RP, in sede di prima registrazione
(la causale non va indicata per i pagamenti successivi)
codice dell'ufficio
anno di stipula del contratto (anno, serie e numero della registrazione per le annualità successive)
Codici tributo:

107T, se si paga per l'intero periodo
115T, se per il primo di più anni
112T, per gli anni successivi
114T, per le proroghe (anche tacite)
113T, per le risoluzioni
110T, per le cessioni

 

LO SCONTO PER GLI IMMOBILI IN COMUNI AD ALTA 'TENSIONE ABITATIVA'

I contribuenti che stipulano un contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad elevata 'tensione abitativa' possono usufruire, oltre che di una riduzione sull'Irpef, come si vedrà nei capitoli successivi, anche della riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro da versare. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%.

Ricordiamo che per usufruire dello sconto i contraenti devono registrare, per un immobile che si trova in un Comune considerato ad alta 'tensione abitativa' e il cui canone è definito secondo criteri concordati tra associazioni di categoria di proprietari ed inquilini:

    - un contratto di locazione ad uso abitativo con durata minima di 3 anni, più 2 anni prorogati di diritto;

    - un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari con durata minima di 6 mesi e massimo 36.

Rimangono escluse dall'agevolazione le locazioni brevi, quelle con durata da un mese a 18, che adesso si possono stipulare anche nei Comuni in cui non è stato firmato un accordo territoriale.

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L'IRPEF E LE RIDUZIONI SUL REDDITO DELLE LOCAZIONI

COME SI DETERMINA IL REDDITO DEI FABBRICATI LOCATI

L'ammontare del canone annuo indicato sul contratto di locazione costituisce, per il proprietario, reddito da fabbricati e concorre a formare il suo reddito complessivo su cui calcolare l'Irpef.

Più precisamente, per chi affitta una casa (e le relative pertinenze) costituisce reddito da assoggettare a tassazione il maggiore tra i seguenti due importi:
- rendita catastale dell'abitazione, rivalutata del 5%;
- canone contrattuale, ridotto forfetariamente del 15% (25% per i fabbricati siti a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano).

Per i vecchi contratti di locazione in regime di 'equo canone' (si ricorda che dal 30.12.1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo) il reddito è dato dall'importo del canone di locazione ridotto del 15% (25% per i fabbricati siti a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano) a prescindere dalla rendita catastale.

Immobili di interesse storico e/o artistico
Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo riconosciuti di interesse storico e/o artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (attualmente l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene ad un canone inferiore.

QUANDO L'INQUILINO È MOROSO

Il canone di locazione va sempre dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.

La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è escluso da tassazione a partire dal momento in cui l'intimato non compare o, pur comparendo, non si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l'intimato si oppone (ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito sulla base della sola rendita catastale.

QUANDO SI HA DIRITTO A RIDUZIONI

Locazione di unità immobiliare sita in un Comune ad alta 'tensione abitativa'
A favore dei proprietari che concedono in locazione l'abitazione a canone concordato in uno dei Comuni definiti ad alta 'tensione abitativa' , alla riduzione forfetaria del reddito (pari al canone) del 15% si aggiunge un'ulteriore riduzione del 30% (da calcolare sull'importo già ridotto).

In pratica, nella dichiarazione dei redditi si indicherà il canone ridotto del 40,5%.

Locazione a persone in condizioni di disagio abitativo
Indipendentemente dal Comune in cui si trovano gli immobili, sono previste agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati (successivamente al 13 settembre 2004 ma entro il 31 marzo 2005, salvo proroghe) a persone in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, a condizione che:
a. non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b. siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c. siano in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, a favore dei proprietari che concedono in questi casi gli immobili in locazione sono previste le seguenti agevolazioni:

  1. alla riduzione forfetaria del 15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un'ulteriore riduzione del 30% (da calcolare sull'importo già ridotto) se l'immobile è locato:

        - ad enti locali con contratti di locazione della durata fino a due anni, non rinnovabili né prorogabili, per soddisfare le esigenze abitative delle persone disagiate sopra citate. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti;

        - alle persone disagiate sopra indicate con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.

     

  2. alla riduzione forfetaria del 15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un'ulteriore riduzione del 70% (da calcolare sull'importo già ridotto) se l'immobile è locato:

        - ad enti locali con contratti di locazione di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative delle persone sopra citate. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione;

        - alle persone disagiate sopra indicate con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.

     

LE LOCAZIONI ESCLUSE DA ULTERIORE RIDUZIONE

contratti stipulati
liberamente tra le parti
contratti destinati a soddisfare esigenze di natura transitoria
(ad eccezione di quelli stipulati con studenti universitari e con enti locali, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio)
locazioni relative a immobili
storici o artistici, di lusso, ville, castelli, palazzi

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INQUILINI

In presenza di determinate condizioni, anche gli inquilini possono usufruire di benefici fiscali sotto forma di detrazioni dall'Irpef per i canoni di locazione pagati.

Sono due le fattispecie previste dalle disposizioni attualmente in vigore e riguardano:

  1. tutti i titolari di contratti di locazione 'a canone concordato' di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, cioè quelli stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2 (comma 3) e 4 (commi 2 e 3) della Legge 431/1998;

  2. i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (a prescindere dal tipo di contratto stipulato).

DETRAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Gli inquilini per i quali l'immobile preso in affitto costituisce l'abitazione principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98), hanno diritto alla seguente detrazione dall'Irpef:

    - 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

    - 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo la detrazione non spetta.

La detrazione non compete, inoltre, per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno durante il quale la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale e va ripartita tra i contraenti, in caso di cointestazione del contratto di locazione.

DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

Dal periodo d'imposta 2001, il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di lavoro (o in uno di quelli limitrofi), può usufruire, per i primi 3 anni, della seguente detrazione dall'Irpef:

    - 991,60 euro se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

    - 495,80 euro se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.


Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo la detrazione non spetta.

L'agevolazione compete a condizione che:

    - il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione;

    - la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione non è riconosciuta ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno durante il quale la casa è stata effettivamente utilizzata come abitazione principale. Nel caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura spettante a ciascuno in relazione al proprio reddito.

Ad esempio, se i contraenti sono 3 e solo uno di loro è lavoratore dipendente, la detrazione compete solo a quest'ultimo, nella misura del 100%.

 

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

AGEVOLAZIONE 1 AGEVOLAZIONE 2

ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATA
A CANONE CONCORDATO

LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO
(per qualsiasi tipo di contratto)

con reddito
complessivo fino a
15.493,71 euro

con reddito complessivo
oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41

con reddito
complessivo fino a
15.493,71 euro
con reddito complessivo
oltre 15.493,71 e fino a
30.987,41
495,80 euro 247,90 euro 991,60 euro 495,80 euro

LE AGEVOLAZIONI 1 E 2 NON SONO CUMULABILI
Il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole

regolarizza il tuo contratto occulto!!!

SE NON SI REGISTRA IL CONTRATTO

L'omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, dà origine alla presunzione di esistenza, salva documentata prova contraria, del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

È importante precisare che tale presunzione opera solo in ambito fiscale e non anche a livello civilistico.

In tale ipotesi, quale importo del canone su cui pagare l'Irpef per ciascun anno, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro, rivalutati del 20%).

Tale disposizione non si applica per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone 'concordato' cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3).

COMUNICAZIONE DEI DATI DELL'INQUILINO        contattaci

Chiunque cede il godimento (o la proprietà) di un fabbricato ha l'obbligo di comunicare, entro 48 ore dalla consegna, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, i dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile e le generalità della controparte (locatario o acquirente).

La legge finanziaria n. 311 del 2004 ha previsto che questa comunicazione vada fatta non più all'autorità di Pubblica Sicurezza, ma direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica su apposito modello che sarà prossimamente reso disponibile gratuitamente.

Questa nuova regola si applicherà dalla data fissata dal provvedimento con il quale sarà approvato il modello telematico per la comunicazione (in corso di predisposizione).

La nuova comunicazione potrà essere effettuata anche per il tramite degli intermediari incaricati nonché degli uffici dell'Agenzia delle Entrate; quest'ultima provvederà a dare avviso di ricevimento in modalità telematica e comunicherà i dati acquisiti al Ministero dell'Interno.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata anche dagli intermediari del settore immobiliare, relativamente alle cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività.

L'obbligo riguarderà sia i contratti di affitto (compresi gli affitti di durata inferiore al mese) che quelli di compravendita.

In caso di violazione, a detti operatori del settore immobiliare si applicherà una sanzione amministrativa (ammenda da 103,29 euro a 1.549,37 euro); in caso di seconda violazione, il sindaco del Comune in cui operano gli interessati, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, disporrà la sospensione per un mese della loro attività.

SE NON SI È REGISTRATO IL CONTRATTO   contattaci

LE SANZIONI PREVISTE

L'omessa o irregolare registrazione dei contratti di locazione comporta le seguenti sanzioni:

    - dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, se si omette di registrare il contratto;

    - dal 100% al 200% dell'imposta dovuta sulla differenza, quando il corrispettivo accertato dall'ufficio, pur ridotto di un quarto, è superiore a quello dichiarato;

    - dal 200% al 400% dell'imposta corrispondente, nel caso l'ufficio contesti l'occultazione, anche parziale, del corrispettivo percepito (dall'importo di questa sanzione va detratto quello eventualmente applicato in relazione alla sanzione 'dal 100% al 200%' sopra descritta).

L'omesso pagamento delle annualità successive prevede invece una sanzione del 30% dell'imposta dovuta.

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI PAGAMENTI TARDIVI

Attraverso l'istituto del 'ravvedimento operoso' è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.

La volontaria regolarizzazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione della sanzione ordinariamente prevista. Lo sconto sulla sanzione sarà tanto più elevato quanto minore è il periodo di tempo trascorso tra la scadenza del termine non rispettato e il momento in cui si decide di sanare l'omissione.

La regolarizzazione avviene con il pagamento (anche non contestuale) delle somme dovute a titolo di imposta di registro, di sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo (attualmente al 2,5%).

In particolare:

    - per regolarizzare una mancata registrazione, occorre versare


    - una sanzione del 15% dell'imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede entro 30 giorni dalla scadenza

    - una sanzione del 24% dell'imposta dovuta (1/5 del 120%) se si provvede entro 1 anno dalla scadenza

- per i versamenti tardivi, invece, è dovuta


    - una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria

    - una sanzione del 6% dell'imposta dovuta (1/5 del 30%) se eseguito entro 1 anno dalla scadenza prevista.

 

Attenzione:
Il ravvedimento è possibile soltanto se non sia già intervenuto l'ufficio con atti di contestazione, di accertamento ovvero con accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.

LE RIDUZIONI DELLE SANZIONI DOPO AVER RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO

A seguito di notifica di un avviso di accertamento, si ha ancora la possibilità di pagare le sanzioni ridotte ad 1/4. E precisamente, quando:

    - il pagamento viene effettuato entro i termini per proporre ricorso (cd. 'acquiescenza'); in questo caso viene versato 1/4 della sanzione irrogata dall'ufficio con l'atto di accertamento;

    - l'accertamento viene definito 'per adesione', procedimento in cui l'imponibile può risultare definito in misura inferiore rispetto all'atto di accertamento, con conseguente determinazione di sanzione diversa da quella precedentemente irrogata dall'ufficio.

Tale possibilità non è prevista nel caso in cui il contratto sia stato registrato ma sia stato omesso il pagamento dell'imposta per le annualità

principali Riferimenti normativi per i contratti di LOCAZIONE   contattaci

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; Legge 27 luglio 1978, n. 392 ; Legge 25 marzo 1982, n. 94 (e delibere attuative); Legge 5 aprile 1985, n. 118 (e delibere attuative); Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218; Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto del Direttore del Dipartimento delle Entrate 31 luglio 1998 (pubblicato sulla G.U. del 12 agosto 1998, n. 187); Legge 9 dicembre 1998, n. 431; Decreto Legge 30 dicembre 1988 n. 551 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61); Decreto Interministeriale 5 marzo 1999; Decreto del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1999; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001); Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001; Legge 8 gennaio 2002, n. 2 - art. 1; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2002; Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U. dell'11 aprile 2003, n. 85, supplemento ordinario n. 59; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2003 (pubblicato sulla G.U. del 9 luglio 2003, n. 157); Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 luglio 2004 (pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2004, n. 266); Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269); Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43); Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80); Circolare del Ministero delle Finanze n. 150/E del 7 luglio 1999; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 7 gennaio 2002; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 52 del 20 febbraio 2002; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 14 febbraio 2002; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 320 del 7 ottobre 2002; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 9 luglio 2003; Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 (pubblicata sulla G.U. del 18 febbraio 2004, n. 40); Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 10 giugno 2004; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 14 marzo 2005; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 16 marzo 2005; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 7 aprile 2005; Istruzioni per la compilazione del mod. 730; Istruzioni per la compilazione del modello Unico persone fisiche

 

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