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L’istituto del
ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs.
18.12.1997, n. 472 prevede la possibilità di regolarizzare spontaneamente
violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte,
la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e
del tipo di violazioni.
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Il ravvedimento operoso rappresenta
uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso
e può essere utilizzato in ogni momento dell’anno, rispettando, ovviamente,
le sue specifiche condizioni operative.
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni
commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a
seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di
violazioni.
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QUANDO NON
SI PUO’ BENEFICIARE del RAVVEDIMENTO OPEROSO
l’articolo 13, co. 1
del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del
ravvedimento operoso quando:
la violazione è
già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria; sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche; sono iniziate altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati
hanno avuto formale conoscenza.
Appare ovvio il motivo per
cui in presenza di questi accadimenti il contribuente non possa procedere ad
una sanatoria autonoma (Circolare
ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Accertamento 10-07-1998, n.
180/E/98/110100).
ATTI
AMMESSI
Ai fini delle imposte
dirette, dell’Iva, dei tributi locali, il contribuente
o il sostituto d’imposta, nonché gli eventuali soggetti
solidalmente obbligati possono regolarizzare le seguenti tipologie di
violazione:
1. omessi o insufficienti
versamenti delle imposte dovute
(anche a titolo di saldo o acconto) in base alle dichiarazioni (anche alle
liquidazioni periodiche dell’Iva);
2. errori meramente formali:
sono tali se:
A) non
incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e
sul versamento del tributo (ad esempio: dichiarazione su modello non
conforme, ecc.);
B) non arrecano pregiudizio all’attività di
controllo;
3. errori ed omissioni formali: sono quelli in
cui manca la sola condizione b) (cioè arrecano pregiudizio all’attività di
controllo).;
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4. errori sostanziali:
sono tali se incidono sulla determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo, quali ad esempio l’omessa
fatturazione o registrazione di operazioni (ai fini Iva), infedele
dichiarazione, omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;
5. omessa presentazione
della dichiarazione o denuncia anche di
inizio/variazione dell’attività.
ALTRE IMPOSTE AMMESSE: il
ravvedimento è utilizzabile anche per l’imposta di registro, imposta vidimazione libri sociali, ipotecaria e catastale e
tributi similari (ad esempio tributi locali quali l'ici); i casi
maggiormente ricorrenti sono:
- omessa richiesta
di registrazione o di presentazione della denuncia per l’imposta di
registro (art. 69, D.P.R. 131/1986);
- insufficiente dichiarazione
di valore, tardività del pagamento;
- omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio da parte di notai, ufficiali giudiziali, cancellieri,
funzionari delle amministrazioni pubbliche autorizzati alla stipula dei
contratti nonché capi della P.A.;
...RICORSO AL RAVVEDIMENTO
AVVIO
della PROCEDURA: il
contribuente, il sostituto d’imposta o l’obbligato in solido che siano
incorsi in una delle violazioni sopra elencate possono ricorrere al
ravvedimento con la procedura di seguito illustrata.
Violazioni di cui al n. 1 (omessi
o insufficienti versamenti) si dovrà procedere a:
A) versare
il tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
- 1/8
della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del
tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data
in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo
giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB:
nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i
30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere
al versamento della rata; il calcolo degli interessi
moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli
interessi di dilazione.
- 1/5
della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero
6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga
oltre i 30 giorni ma entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è
stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno qualora non
sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli interessi moratori maturati
giorno per giorno al tasso di interesse legale.

Violazioni di cui al n. 2
(errori meramente formali): tali violazioni non sono sanzionabili.
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, ai fini
della non punibilità delle violazioni "meramente formali", è l’Ufficio
competente che deve valutare in concreto se la violazione ha
arrecato o meno pregiudizio all’attività di controllo. Sono ad
esempio errori meramente formali l’errata o l’irregolare comunicazione del
codice attività (Ris. 6.7.2001, N. 112/E) o l’indicazione errata di un
codice tributo nell’ambito del Mod. F23 o del Mod. F24 (Circolare 21.1.2002,
n. 5/E).
Violazioni di cui al n. 3
(errori ed omissioni formali) si dovrà procedere a:
A) versare
l’eventuale tributo dovuto;
B) pagare, indipendentemente dal tributo, una sanzione pari a:
- 1/8
della sanzione prevista (30% del tributo), ovvero 3,75% del
tributo dovuto nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla data
in cui è stata commessa la violazione (coincidente con l’ultimo
giorno disponibile in cui era possibile effettuare il versamento). NB:
nell’ipotesi di opzione del contribuente per il pagamento rateale i
30 giorni decorrono dalla data entro la quale questi doveva procedere
al versamento della rata; il calcolo degli interessi
moratori deve avvenire sull’imposta comprensiva degli
interessi di dilazione.
- 1/5
della sanzione prevista per l’omesso versamento/pagamento ovvero
6% del tributo dovuto qualora la regolarizzazione avvenga
oltre i 30 giorni ma entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è
stata commessa la violazione ovvero entro 1 anno qualora non
sia prevista la presentazione di tale dichiarazione;
C) al versamento degli interessi moratori maturati giorno
per giorno al tasso di interesse legale.
Violazioni di cui al
n. 4 (errori sostanziali)
si dovrà procedere a:
A) versare
il tributo o maggior tributo dovuto;
B) 1/5
della sanzione minima edittale prevista per la specifica
violazione (ad errori nelle dichiarazioni dei redditi rilevabili ex artt.
36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, omessa esecuzione delle ritenute o loro
versamento da parte del sostituto d’imposta, omessa fatturazione e/o
registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, ecc.);
C) provvedendo alla corretta esecuzione di quanto ha
costituito violazione (presentando una dichiarazione o denuncia in luogo di
quella infedele, effettuando e/o versando l’eventuale ritenuta omessa,
fatturando o registrando quanto omesso, ecc.);
D) versando
gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di
interesse legale.
Violazioni di cui al
n. 5 (omessa o tardiva
dichiarazione) sono sanabili dal contribuente:
A) presentando
la dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90
giorni (termine così elevato con decorrenza dal 15.1.2000 dall’art. 2,
co. 1, D.Lgs. 506/1999);
B) versando: 1/8 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione
e l’eventuale sanzione prevista per l’omesso (in tutto o in
parte) versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione ridotta
a:
- 1/8
ovvero 3,75% dell’imposta o maggiore imposta se versata
entro 30 giorni dalla scadenza per il versamento dell’imposta;
- 1/5
ossia il 6% dell’imposta o maggiore imposta se versata
oltre i 30 giorni dalla scadenza per il versamento ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata inoltrata la dichiarazione tardiva;
C) pagando le eventuali imposte risultanti dalla
dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori
calcolati giorno per giorno al tasso legale.
CALCOLO degli INTERESSI MORATORI: per il calcolo degli interessi moratori si
applica la formula dell’interesse semplice, al tasso legale (3%
dall’1.1.2002; 3,5% fino al 31.12.2001, dal 01.01.2002 3%
e dal 01.01.2004 2,50% dal 01.01.2008 3,00%), al capitale (importo del tributo) per
i giorni che iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello
entro il quale doveva essere assolto l’adempimento al giorno in cui si
effettua il pagamento.
La formula è la seguente:tasso
interesse legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione : 365
Esempio: Iva pari ad € 2000 pagata con un
ritardo di 20 giorni (nell’anno 2002):
Formula degli interessi: somma dovuta x 3 (tasso) x 20 (giorni) : 36500
Calcolo degli interessi: € 2000 x 3 x 20 / 36500 = € 3,29
Calcolo della sanzione: €
2000 x 3,75% = € 75
Totale da versare contestualmente: € 2.078,29 (€ 2.000 + € 3,29 + 75).
PERFEZIONAMENTO: avviene con
il versamento, entro i termini sopra riportati, del tributo,
degli interessi e, generalmente, della sanzione mediante Mod.
F24, nonché la presentazione dell’eventuale dichiarazione
(tardiva, integrativa, sostitutiva, ecc.) all’Ufficio competente.
RAVVEDIMENTO e COMPENSAZIONE:
i debiti risultanti dall’applicazione del ravvedimento operoso
possono essere compensati con i crediti risultanti dal periodo
d’imposta precedente (con l’eccezione dei crediti Iva risultanti dalle
liquidazioni periodiche); qualora tali crediti risultino dalla
dichiarazione annuale precedente (ad esempio dalla dichiarazione annuale
Iva) possono essere utilizzati in compensazione dal giorno
successivo alla chiusura del periodo d’imposta (1° gennaio per i periodi
d’imposta coincidenti con l’anno solare).
VERSAMENTO
delle SANZIONI: dal 1° gennaio
2002 devono essere pagate con il Mod. F24 in euro (approvato con
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001) tutte le
somme, comprese le sanzioni, dovute in riferimento ad imposte sui
redditi, Iva, e relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte, Irap ed
imposta sugli intrattenimenti a titolo di ravvedimento operoso.
SOPPRESSIONE del RAVVEDIMENTO OPEROSO GRATUITO:
l’articolo 7 del D.Lgs. 32/2001 ha espressamente abrogato il comma 4
dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentiva al contribuente nei
casi di omissione o errore formale, di ravvedersi entro 3 mesi
dall’omissione o dall’errore senza applicazione di interessi (presentazione
entro 3 mesi del Mod. F24 con saldo zero).
NUOVI
CODICI TRIBUTO: il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate 28.2.2002 ha ridotto e razionalizzato i codici tributo per i versamenti tramite il Mod. F24. I nuovi codici
devono essere utilizzati a decorrere dall’1.3.2002. Si riportano di
seguito i codici tributo previsti per il ravvedimento operoso
(da indicare sul modello F24).
|
TRIBUTO |
CODICE |
|
Sanzione
pecuniaria Irpef |
8901 |
|
Sanzione
pecuniaria addizionale regionale Irpef |
8902 |
|
Sanzione
pecuniaria addizionale comunale Irpef |
8903 |
|
Sanzione
pecuniaria Iva |
8904 |
|
Sanzione
pecuniaria Irpeg |
8905 |
|
Sanzione
pecuniaria sostituti d’imposta |
8906 |
|
Sanzione
pecuniaria Irap (commerciale) |
8907 |
|
Sanzione
pecuniaria II.DD. |
8908 |
|
Sanzione
pecuniaria imposta sugli intrattenimenti |
8909 |
|
Sanzione
pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti |
8910 |
|
Sanzione
pecuniaria altre violazioni tributarie |
8911 |
|
Sanzione
pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale |
8912 |
IRREGOLARITA’ del MODELLO F24: per
correggere errori di compilazione del Mod. F24 che non incidono
sul pagamento del debito tributario complessivo e che, quindi, si
configurano come violazioni meramente formali non soggette a
sanzione (ad esempio errata indicazione del periodo di riferimento,
errata attribuzione ad un solo codice tributo dell’importo a debito o a
credito relativo a più tributi), i contribuenti possono presentare un’istanza
di rettifica del modello ad uno qualsiasi degli uffici locali
dell’Amministrazione finanziaria contenente gli elementi necessari per
consentire la correzione dell’errore.
IRREGOLARITA’ del MOD. F23: ai fini
del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto
nel Mod. F23, la comunicazione può essere inviata all’Ufficio
periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso ovvero, in
caso di soppressione di tale ufficio in data successiva a quella della
violazione, all’Agenzia delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.
In caso di errata indicazione del codice ufficio nel Mod. F23
il contribuente deve inviare una comunicazione sia all’Ufficio
periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di
versamento, sia a quello in cui il versamento deve essere correttamente abbinato. Le suindicate violazioni costituiscono errori meramente
formali e, quindi, non sono sanzionate
dall’Amministrazione finanziaria (Ris. 6.7.2001, n. 112/E).
CREDITI
d’IMPOSTA UTILIZZATI in COMPENSAZIONE nel MOD. F24 in MISURA SUPERIORE a
QUANTO EFFETTIVAMENTE SPETTANTE
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2002, n. 166/E): nell’ipotesi in
cui il contribuente abbia utilizzato in compensazione, con il modello
di pagamento F24, crediti d’imposta in misura
superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile
regolarizzare tale violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento
operoso.
In particolare, è necessario:
A) versare
l’importo del credito d’imposta non spettante, maggiorato
degli interessi legali, con il modello F24, indicando:
- nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito d’imposta utilizzato in eccesso;
- nella colonna "importi a debito versati" l’importo del credito da restituire;
- nella colonna "anno di riferimento" l’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento;
B) versare la sanzione ridotta dovuta per il
ravvedimento con il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per
altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte
sostitutive, all’Irap e all’Iva".
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