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Studio
MARINANGELI
SMCommercialistI
CONSIGLIO NUMERO
1clicca
Analizziamo i seguenti
regimi contabili e fiscali:
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Ordinario
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Semplificato (per
imprese minori) |
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Della franchigia
per contribuenti minimi |
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Sostitutivo per
nuove iniziative (c.d. “forfettino”)
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Regime contabile
ordinario
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Obbligatorio per le
società di capitali:
 | S.r.l. – società a
responsabilità limitata |
 | S.p.A. – società per azioni
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 | S.a.p.a. – società in
accomandita per azioni |
 | Soc. coop.ve – società
cooperative |
Obbligatorio anche per le altre
imprese (comprese quelle individuali) quando i ricavi dell’anno
precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione
superano:
 | € 309.874,14 in caso
l’attività consista in prestazioni di servizi |
 | € 516.456,90 in caso di altre
attività |
Facoltativo per tutte le imprese
che non rientrano nei casi precedenti.
Se si vuole adottare questo regime è necessario effettuare
fiscalmente un’opzione, consistente nel tenere il “comportamento
concludente”, cioè nell’applicare materialmente il regime e
comunicare la scelta eseguita, contrassegnando la relativa casella,
nella successiva dichiarazione IVA inerente l’anno per il quale si è
utilizzato il regime ordinario
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Libri e
registri conseguenti al regime
 | Contabili
 | giornale |
 | inventari |
 | mastro |
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 | Societari (solo per le soc. di
capitali)
 | soci |
 | assemblee |
 | consiglio
d’amministrazione |
 | sindaci (se esistono)
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 | obbligazioni (se emesse)
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 | IVA
 | fatture emesse o
corrispettivi |
 | fatture acquisti
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 | Dipendenti (se esistono)
 | libro paga |
 | libro matricola
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 | libro infortuni
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| Bilancio d’esercizio
Obbligatorio, secondo le
disposizioni UE, per le sole società di capitali:
 | S.r.l. – società a
responsabilità limitata |
 | S.p.A. – società per azioni
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 | S.a.p.a. – società in
accomandita per azioni |
 | Soc. coop.ve – società
cooperative |
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| Le
registrazioni sui libri contabili vanno eseguite con il metodo della
partita doppia, che permette anche la redazione del Bilancio secondo
lo schema UE I fatti di
gestione vanno registrati sia sui libri contabili, sia sui registri
IVA. Tuttavia è possibile omettere la tenuta dei registri IVA se i
dati ivi contenuti sono registrati sui libri contabili (giornale) |
I vantaggi di questo
regime sono:
 | Miglior dettaglio informativo
possibile sull’andamento aziendale |
 | Possibilità di redigere i
Bilanci d’esercizio e infrannuali con tutte le relative
informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali |
 | Maggiore elasticità con
riguardo all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di
parametri e studi di settore) |
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Gli svantaggi sono:
 | Necessità di conoscenze
contabili |
 | Numerosi adempimenti formali
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 | Maggior costo per la tenuta
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Il reddito d’esercizio
è calcolato come da Codice Civile:
differenza tra Costi e Ricavi (saldo del conto economico)
Il reddito imponibile è calcolato, in
applicazione dei criteri fiscali, partendo dal conto economico:
Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non
imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
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Regime contabile della
franchigia per contribuenti minimi
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E' il regime naturale
(non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando
sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente
oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove
imprese):
 | volume d'affari non superiore
a € 30.000,00 |
 | non effettuazione di
esportazioni |
 | assenza di dipendenti o
collaboratori |
 | acquisti di beni strumentali
non superiori a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni |
Essendo un regime naturale, salvo
opzione per altro regime, esso è obbligatorio per i contribuenti
aventi i suddetti requisiti. E' comunque possibile optare per
l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione
in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un
regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3
anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando
si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile
Il regime della franchigia è quindi
applicabile a:
 | ditte individuali
(imprenditori persone fisiche) |
 | lavoratori autonomi
(professionisti) |
Sono escluse le persone fisiche
soggette a regimi IVA speciali (p.es. agricoltori, editori, ecc.),
quelle non residenti ed i soggetti che effettuano cessioni di
fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
Sono esclusi anche gli imprenditori o professionisti che hanno
partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l.
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Libri e registri
conseguenti al regime: nessuno.
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Nel regime della
franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti:
 | numerazione e conservazione di
fatture d'acquisto e bollette doganali |
 | emissione di fatture e
scontrini (privi dell'IVA) |
La grande semplificazione contabile
di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti
d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la
possibilità di non tenere più gli stessi registri. |
Il vantaggio di questo
regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero
dagli obblighi di:
 | liquidazione e versamento
dell'IVA periodica ed annuale |
 | registrazione delle fatture
emesse e dei corrispettivi |
 | registrazione degli acquisti
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 | dichiarazione e comunicazione
annuale (ai fini IVA) |
 | compilazione ed invio del
ripristinato elenco dei clienti e fornitori |
 | tenuta e conservazione dei
registri |
Altro grande vantaggio è il
risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto:
 | all'esclusione dall'IRAP
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 | all'esclusione dalla
applicazione degli studi di settore |
 | alla tassazione con un'imposta
sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito
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Gli svantaggi sono:
 | indetraibilità dell'IVA sugli
acquisti, che diventa però un costo deducibile |
 | inesistenza di fatto di
elementi informativi (ad eccezione della documentazione
conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di
bilanci periodici |
 | perdita delle normali
deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori
versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto
solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello
d'impresa o professionale |
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| Il reddito d'esercizio
è calcolato come differenza tra Ricavi e Costi annuali (ma non c'è
il conto economico), considerando anche le plusvalenze e
minusvalenze
Tuttavia i Ricavi (o Compensi per i
professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e
non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive
entrate e uscite monetarie |
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Regime sostitutivo per nuove iniziative
(c.d. “forfettino”)
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La sua applicazione necessita di
un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della
dichiarazione d’inizio attività
E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma
anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la
rinunzia al regime agevolato.
E’ utilizzabile dalle imprese individuali
(comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:
 | Il contribuente non deve aver esercitato
negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova
iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma
associata |
 | La nuova attività non deve essere la
prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in
qualità di lavoratore dipendente o autonomo |
 | La nuova impresa deve essere in regola con
gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
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 | I ricavi annuali non devono essere superiori
a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83
(per le altre attività) |
 | Gli stessi limiti posti ai ricavi di cui al
punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso
di subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto
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Quindi, il regime sostitutivo per le nuove
iniziative è applicabile a:
 | ditte individuali (persone fisiche)
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 | lavoratori autonomi (professionisti)
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| Con il forfettino c’è il completo
esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i
fatti di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro
(tranne quelli dei dipendenti, se esistenti)
Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i
versamenti periodici dell’IVA, nonché l’acconto annuale della stessa
imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF
L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa
(o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva
più favorevole |
Libri e registri conseguenti al
regime
 | Dipendenti (se esistono)
 | libro paga |
 | libro matricola |
 | libro infortuni
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I vantaggi di questo regime sono:
 | Completa omissione della registrazione e
tenuta delle scritture contabili |
 | Eliminazione di alcune formalità IVA
(liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell’acconto
annuale) |
 | Esonero dalla tassazione delle addizionali
IRPEF (regionali e comunali) |
 | Tassazione sostitutiva dell’IRPEF con
aliquota agevolata |
 | Compilazione della dichiarazione dei redditi
più facile e meno costosa |
 | Non richiede nessuna conoscenza contabile
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 | Possibilità di utilizzare un software
gratuito per l’utilizzo di questo regime, messo a disposizione
dall’Amministrazione finanziaria |
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Gli svantaggi sono:
 | Inesistenza di fatto (tranne la
documentazione conservata) di elementi informativi per il
controllo di gestione |
 | Grosse difficoltà nella predisposizione di
bilanci periodici |
 | Applicazione del regime sostitutivo di
tassazione solo al reddito dell’attività, per il quale è stato
richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF
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 | Impossibilità di considerare le detrazioni e
deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con
l’attività esercitata |
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