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Analizziamo i seguenti regimi contabili e fiscali:

bullet

Ordinario

bullet

Semplificato (per imprese minori)

bullet

Della franchigia per contribuenti minimi

bullet

Sostitutivo per nuove iniziative (c.d. “forfettino”)

                     

Regime contabile ordinario
Obbligatorio per le società di capitali:
bulletS.r.l. – società a responsabilità limitata
bulletS.p.A. – società per azioni
bulletS.a.p.a. – società in accomandita per azioni
bulletSoc. coop.ve – società cooperative

Obbligatorio anche per le altre imprese (comprese quelle individuali) quando i ricavi dell’anno precedente o quelli previsti per le imprese di nuova costituzione superano:

bullet€ 309.874,14 in caso l’attività consista in prestazioni di servizi
bullet€ 516.456,90 in caso di altre attività

Facoltativo per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti.
Se si vuole adottare questo regime è necessario effettuare fiscalmente un’opzione, consistente nel tenere il “comportamento concludente”, cioè nell’applicare materialmente il regime e comunicare la scelta eseguita, contrassegnando la relativa casella, nella successiva dichiarazione IVA inerente l’anno per il quale si è utilizzato il regime ordinario
 

Libri e registri conseguenti al regime
bulletContabili
bulletgiornale
bulletinventari
bulletmastro
bulletSocietari (solo per le soc. di capitali)
bulletsoci
bulletassemblee
bulletconsiglio d’amministrazione
bulletsindaci (se esistono)
bulletobbligazioni (se emesse)
bulletIVA
bulletfatture emesse o corrispettivi
bulletfatture acquisti
bulletDipendenti (se esistono)
bulletlibro paga
bulletlibro matricola
bulletlibro infortuni
Bilancio d’esercizio

Obbligatorio, secondo le disposizioni UE, per le sole società di capitali:

bulletS.r.l. – società a responsabilità limitata
bulletS.p.A. – società per azioni
bulletS.a.p.a. – società in accomandita per azioni
bulletSoc. coop.ve – società cooperative
Le registrazioni sui libri contabili vanno eseguite con il metodo della partita doppia, che permette anche la redazione del Bilancio secondo lo schema UE

I fatti di gestione vanno registrati sia sui libri contabili, sia sui registri IVA. Tuttavia è possibile omettere la tenuta dei registri IVA se i dati ivi contenuti sono registrati sui libri contabili (giornale)

I vantaggi di questo regime sono:
bulletMiglior dettaglio informativo possibile sull’andamento aziendale
bulletPossibilità di redigere i Bilanci d’esercizio e infrannuali con tutte le relative informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali
bulletMaggiore elasticità con riguardo all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore)
Gli svantaggi sono:
bulletNecessità di conoscenze contabili
bulletNumerosi adempimenti formali
bulletMaggior costo per la tenuta
Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile:
differenza tra Costi e Ricavi (saldo del conto economico)

Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal conto economico:
Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
 

 

Regime contabile semplificato
E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
bullet€ 309.874,14 in caso l’attività consista in prestazioni di servizi
bullet€ 516.456,90 in caso di altre attività

Quindi, il regime semplificato è applicabile a:

bulletditte individuali
bulletlavoratori autonomi (è il loro regime naturale a prescindere dai compensi)
bulletS.n.c. – società in nome collettivo
bulletS.a.s. – società in accomandita semplice
Libri e registri conseguenti al regime
bulletIVA
bulletfatture emesse o corrispettivi (integrato con i ricavi estranei all’IVA)
bulletfatture acquisti (integrato con le spese estranee all’IVA)
bulletDipendenti (se esistono)
bulletlibro paga
bulletlibro matricola
bulletlibro infortuni
 
Con il regime semplificato è possibile tenere solo i registri ai fini IVA (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se esistenti) integrati con le informazioni estranee all’IVA, ma necessarie per il calcolo del risultato fiscale d’esercizio

E’ sui registri IVA che vanno registrati i fatti di gestione

I vantaggi di questo regime sono:
bulletSemplificazioni nella registrazione delle operazioni
bulletMinor costo per la tenuta
bulletNon richiede particolari conoscenze contabili
 
Gli svantaggi sono:
bulletScarsi elementi informativi per il controllo di gestione
bulletDifficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
bulletAssoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore)
 
Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile:
differenza tra Costi e Ricavi (ma non c’è il conto economico)

Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio:
Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)

 

Regime contabile della franchigia per contribuenti minimi
E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):
bulletvolume d'affari non superiore a € 30.000,00
bulletnon effettuazione di esportazioni
bulletassenza di dipendenti o collaboratori
bulletacquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni

Essendo un regime naturale, salvo opzione per altro regime, esso è obbligatorio per i contribuenti aventi i suddetti requisiti. E' comunque possibile optare per l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3 anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile

Il regime della franchigia è quindi applicabile a:

bulletditte individuali (imprenditori persone fisiche)
bulletlavoratori autonomi (professionisti)
Sono escluse le persone fisiche soggette a regimi IVA speciali (p.es. agricoltori, editori, ecc.), quelle non residenti ed i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Sono esclusi anche gli imprenditori o professionisti che hanno partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l.

Libri e registri conseguenti al regime: nessuno.

Nel regime della franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti:
bulletnumerazione e conservazione di fatture d'acquisto e bollette doganali
bulletemissione di fatture e scontrini (privi dell'IVA)

La grande semplificazione contabile di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la possibilità di non tenere più gli stessi registri.

Il vantaggio di questo regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero dagli obblighi di:
bulletliquidazione e versamento dell'IVA periodica ed annuale
bulletregistrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
bulletregistrazione degli acquisti
bulletdichiarazione e comunicazione annuale (ai fini IVA)
bulletcompilazione ed invio del ripristinato elenco dei clienti e fornitori
bullettenuta e conservazione dei registri

Altro grande vantaggio è il risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto:

bulletall'esclusione dall'IRAP
bulletall'esclusione dalla applicazione degli studi di settore
bulletalla tassazione con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito
Gli svantaggi sono:
bulletindetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile
bulletinesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici
bulletperdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale
Il reddito d'esercizio è calcolato come differenza tra Ricavi e Costi annuali (ma non c'è il conto economico), considerando anche le plusvalenze e minusvalenze

Tuttavia i Ricavi (o Compensi per i professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive entrate e uscite monetarie

 

Regime sostitutivo per nuove iniziative (c.d. “forfettino”)
La sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività
E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinunzia al regime agevolato.

E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:

bulletIl contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata
bulletLa nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo
bulletLa nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
bulletI ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività)
bulletGli stessi limiti posti ai ricavi di cui al punto sopra, riferiti all’anno precedente, valgono per il caso di subentro in un’impresa già esercitata da altro soggetto

Quindi, il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a:

bulletditte individuali (persone fisiche)
bulletlavoratori autonomi (professionisti)
Con il forfettino c’è il completo esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i fatti di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se esistenti)

Inoltre, si possono omettere le liquidazioni ed i versamenti periodici dell’IVA, nonché l’acconto annuale della stessa imposta ed il pagamento delle addizionali IRPEF

L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole

Libri e registri conseguenti al regime
bulletDipendenti (se esistono)
bulletlibro paga
bulletlibro matricola
bulletlibro infortuni
 
I vantaggi di questo regime sono:
bulletCompleta omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili
bulletEliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell’acconto annuale)
bulletEsonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali)
bulletTassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota agevolata
bulletCompilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa
bulletNon richiede nessuna conoscenza contabile
bulletPossibilità di utilizzare un software gratuito per l’utilizzo di questo regime, messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria
Gli svantaggi sono:
bulletInesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione
bulletGrosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
bulletApplicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell’attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF
bulletImpossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l’attività esercitata