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Regime forfettario 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato i regime fiscali attualmente in vigore, per imprenditori e professionisti, in possesso di determinati requisiti.

Già dal gennaio 2015 la legge di Stabilità, 2014 aveva istituito il nuovo regime forfettario, che avrebbe dovuto sostituire i precedenti regimi agevolati. I contribuenti in possesso del regime dei C.D. “minimi”, o quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 godevano nel regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011) potevano continuare ad avvalersene fino al completamento dei cinque anni e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Era stata poi istituita una proroga ancora per tutto il 2015 in sede di stesura del C.D. “Decreto Milleproroghe” a tutto il 2015 della possibilità di usufruire dell’abrogato regime dei minimi.

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha individuato il regime forfettario quale l’unico disponibile agevolato, allargando la platea di contribuenti interessati, poichè allargate le finestre reddituali che consentono la sua fruizione.

In particolare:

  • Abrogata la previsione di prevalenza di redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione in luogo di quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Il nuovo regime viene inibito per quei contribuenti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato eccedenti l’importo di euro 30.000.

Viene poi introdotta l’agevolazione per le “start up”, ovvero i soggetti che iniziano una nuova attività: per tali individui l’imposta applicata per i primi tre anni (aliquota standard 15%) viene conteggiata su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio e nei quattro anni successivi di godere di un’aliquota ridotta al 5%.

  • Riguardo le agevolazioni contributive viene introdotta la possibilità di riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

  • Infine, l’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario. Possono infatti aver accesso al regime forfetario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a specifici limiti, diversi per specifico codice attività.

  • N.b: Tali limiti consistono nell’aumento di 10.000 euro per tutte le attività rispetto a quelli stabiliti per il 2015, e di 15.000,00 per le categorie professionali.

  • Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, per le quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari ad euro 15.000, dal 2016, sarà elevato a 30.000,00 sempre che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi pari o inferire a 30.000 euro.

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