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Aziende che hanno usufruito della cassa integrazione per il mese di maggio e giugno...COVID-19


Il DL 2020, n. 104, ha previsto, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fruibile entro il 31 dicembre 2020 per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione fino al 31/12/2020.


Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che hanno ENTRAMBE I SEGUENTI REQUISITI:

- abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 della cassa integrazione

- abbiano il DURC regolare


L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.


Tale rimborso prevede una procedura da svolgere.

Tale pratica dovrà essere commissionata al nostro studio, quindi si prega di prendere un appuntamento telefonico per concordare il da farsi (da fissare in risposta alla presente tramite email).

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